[ CDM-1544021178-1 ]

Come del caso del Documento di Piano si propone nel seguito la corrispondenza tra articoli della vecchia e della nuova normativa.

[ CDM-1544021178-2 ]

Di seguito le variazioni più significative della norma di PdR, anche in ottica VAS, raggruppate per titoli:

Disposizioni generali (artt. da 1 a 13):

[ CDM-1544021178-3 ]

  • art. 5: al comma 15 vengono riviste e accorpate le classificazioni delle funzioni urbane prevedendo unicamente 5 categorie funzionali: 
    • residenziale; 
    • produttiva, 
    • direzionale, turistico-ricettiva e servizi privati.
    • commerciale; 
    • rurale.
  • art. 6: conferma dell’attribuzione dell’indice di edificabilità unico pari a 0,35 mq/mq (ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e quelle destinate ad ERS) variazione disciplina indice di edificabilità territoriale massimo nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC, che comprende NAF, ADR, ARU) da 1,00 mq/mq (vecchio PGT) a 0,70 mq/mq (1,00 mq/mq negli ambiti ad elevata accessibilità di cui all’art. 17) con possibilità di superare l’indice massimo solo in aree ad alta accessibilità per ERS, piazze e nodi di interscambio di cui all’art. 15 e per interventi in cortina in NAF, ADR e ARU di cui agli art. 19, 21 e 23);
  • art. 7: vengono introdotti meccanismi di perequazione anche tra aree a pertinenze dirette relativamente alle aree di proprietà pubblica e all’interno degli ambiti oggetto di rigenerazione;
  • art. 8: introdotta variazione disciplina dei cambi d’uso in termini di recupero SL esistente (recupero integrale della SL – nel PGT 2012 era ammessa sino al raggiungimento di un indice pari a 0,65 mq/mq incrementabile fino ad 1mq/mq senza specifico riferimento ad ambiti ad elevata accessibilità ma in funzione della tipologia di intervento prevista per le diverse soglie di intervento: superficie minore di 5.000 mq; tra 5.000 e 15.000 mq, maggiore di 15.000 mq);
  • art. 9: riarticolazione tipologica e percentuale della dotazione di ERS negli interventi urbanistici per gli interventi di edilizia residenziale sociale; inoltre previsione per interventi sopra i 10.000 mq di SL (rif. anche art. 8 e 15), che il 40% della stessa SL deve essere destinato a ERS con obbligo di ulteriore 5% di edilizia residenziale pubblica in presenza di finanziamenti pubblici; (tale disciplina si applica solo agli interventi che prevedono funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL, ad eccezione degli ambiti oggetto di rigenerazione dove è inoltre incluso il caso della modifica di destinazione d’uso, e secondo il successivo art. 15 ciò non si applica agli ambiti di rigenerazione ambientale della rigenerazione);
  • art. 10: introduzione di misure di sostenibilità ambientale e resilienza urbana:
    • per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione per l’intero edificio è obbligatorio garantire almeno una delle seguenti prestazioni tra loro alternative:
      • ove prevista la verifica, il raggiungimento di un indice di prestazione energetica globale (Epgl, tot) ridotto del 20% rispetto al limite imposto dalla normativa sovraordinata o comunque una riduzione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile  pari ad almeno il 40% rispetto allo stato di fatto;
      • il reperimento di un indice di permeabilità fondiaria pari al 10%, aggiuntivo rispetto l’esistente, realizzabile anche in aree pubbliche non permeabili, non rientranti nella dotazione di servizi, nella Rigenerazione, oppure l’adozione di cappotti verdi/sistemi schermanti innovativi e/o, per interventi di rifacimento delle coperture, l’utilizzo di materiali e finiture superficiali con un alto coefficiente di riflettanza solare/tecnologie di climatizzazione passiva (tetto verde/free cooling, ecc.);
      • conseguimento di certificazioni di qualità ambientale relative al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale citati nell’articolo tali da dimostrare la riduzione dell’impronta di carbonio;
    • per nuova costruzione/ristrutturazione urbanistica/ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione è obbligatorio:
      • l'utilizzo di materiali con un contenuto riciclato pari ad almeno il 10% del valore totale dei materiali utilizzati nel progetto, in conformità con lo standard internazionale UNI EN ISO 14021;
      • l’adozione di cappotti verdi/sistemi schermanti innovativi e/o l’utilizzo in copertura di materiali e finiture superficiali con un alto coefficiente di riflettanza solare o tecnologie di climatizzazione passiva (tetto verde/free cooling, …);
    • e una delle seguenti prestazioni tra loro alternative:
      • riduzione del consumo energetico attraverso il raggiungimento di un indice di prestazione energetica globale (Epgl, tot) ridotto del 40% rispetto ai limiti imposti dalla normativa sovraordinata o comunque un consumo energetico garantito da fonti rinnovabili per almeno il 55%;
      • il reperimento di un indice di permeabilità fondiaria pari al 20%.realizzabile anche in aree pubbliche non permeabili, non rientranti nella dotazione di servizi, nella Rigenerazione;
      • il conseguimento di certificazioni di qualità ambientale rilasciate da organi certificatori esterni relative al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, tali da dimostrare la riduzione dell’impronta di carbonio;
    • per interventi con Piani Attuativi è obbligatorio il reperimento di superficie permeabile pari ad almeno il 30% della superficie territoriale;
    • il raggiungimento contemporaneo di tutte le citate prestazioni comporta una riduzione del fabbisogno di dotazioni per servizi dovuta pari al 10%;
  • art. 11: per gli edifici abbandonati e dismessi come individuati dalla “carta del consumo di suolo” è prevista la demolizione ed attribuzione con riconoscimento della SL esistente fino all’indice di 0,35 mq/mq nel caso in cui entro 18 mesi dalla prima individuazione degli stessi nella carta non ne sia stato presentato titolo abilitativo o piano attuativo per il recupero da parte della proprietà e non siano stati avviati i lavori o, in alternativa, demolito il manufatto; se, sempre decorsi i medesimi termini, l’abbattimento avviene su iniziativa della proprietà viene invece riconosciuta integralmente la SL esistente;
  • art. 12: il calcolo della dotazione minima parcheggi privati è rimandata alla esclusiva applicazione della legge 122/1989, eliminando le ulteriori dotazioni secondo criteri di accessibilità alle reti di trasporto di cui alla ex tavola S03 del PdS 2012; in caso di realizzazione soprasuolo e manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente, l’area destinata a parcheggi dovrà essere piantumata secondo il parametro di 2 alberi ogni posto auto;
  • art. 13: viene riscritta la disciplina attuativa del piano (vengono tolte le soglie per l’applicazione della modalità diretta non convenzionata e convenzionata fermo restando il ricorso a piano attuativo per interventi la cui ST sia maggiore di 20.000 mq (in luogo della precedente soglia di 15.000 mq) nei casi in cui siano connessi alla realizzazione di interventi di riassetto urbano o comunque ad una previsione di significative nuove dotazioni urbanistiche.

Disciplina urbanistica (artt. da 14 a 26):

[ CDM-1544021178-4 ]

  • artt. 14 e 15: inserimento ex novo degli ambiti oggetto di rigenerazione urbana (comprendenti ARU, rigenerazione ambientale, piazze, nodi di interscambio, nuclei storici esterni e ambiti relativi a spazi a vocazione pedonale, ambiti per Grandi Funzioni Urbane – GFU):
    • l’ambito di rigenerazione ambientale può generare e ricevere (solo da pertinenze indirette) diritti edificatori e da esso possono essere trasferiti volumi; in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia con modifica di sedime e di trasferimento dei diritti edificatori in ambiti a pertinenza diretta è necessario il raggiungimento di un indice di permeabilità non inferiore a quello esistente o comunque superiore al 10% della superficie interessata dall’intervento;
    • possibilità di superamento dell’indice massimo solo negli ambiti dei nodi di interscambio e delle piazze, ma solo per interventi correlati alla riqualificazione dello spazio pubblico; è necessario indire concorsi o strumenti analoghi per i progetti di rigenerazione con successivo monitoraggio degli effetti dell’intervento;
    • possibilità della localizzazione di nuove Grandi Strutture di Vendita (GSV) solo nell’ambito dei nodi di interscambio, previsto anche dal successivo art. 30;
  • art. 16: inserimento ex novo della previsione di Grandi Funzioni Urbane per le aree di Bovisa-Goccia, Porto di Mare, Ronchetto sul Naviglio, Piazza d’Armi (classificate come ATU nel precedente PGT), San Siro/Ex Trotto e Rubattino (parte ex PRU): nello specifico previsione di servizi pubblici e/o di uso pubblico o attrezzature pubbliche o funzioni private a carattere strategico e riconoscimento di un indice pari a 0,35 mq/mq per realizzazione di funzione urbane accessorie o comunque compatibile con la GFU da utilizzarsi in subordino alla realizzazione delle GFU; negli ambiti di San Siro Trotto, Porto di Mare e Ronchetto è ammessa la possibilità di realizzare Grandi Strutture di vendita e per l’ambito di Piazza d’Armi la dotazione minima di servizi è fissata nella destinazione di un minimo del 50% della ST per aree verdi;
  • art. 17: vengono definite le aree “ad elevata accessibilità” quelle anche solo parzialmente comprese all’interno degli areali rappresentati nella tav. R02 con possibilità di aggiornamento;
  • artt. 24 e 25: individuazione e disciplina delle aree destinate all’agricoltura:
    • sono qui comprese le aree agricole strategiche del PTCP e le aree agricole del PGT;
    • vengono definite le attività ammissibili (oltre alla coltivazione, silvicoltura e allevamento, anche l’agriturismo) e gli interventi consentiti
    • in caso di cessazione dell’attività agricola il terreno deve conservare la vocazione agricola, è consentito il recupero delle cascine esistenti secondo la norma degli ADR (tessuto rurale);
  • art. 26: revisione (in diminuzione) degli ambiti e della SL totale relativa ai PA obbligatori.

Attività commerciali (artt. da 27 a 33):

[ CDM-1544021178-5 ]

  • artt. 27, 28, 29: sono state semplificate le definizioni di servizi commerciali e di superfici di servizi commerciali nonché la classificazione dei servizi commerciali, rimandando alla normativa sovraordinata regionale o statale; 
  • art. 30: la localizzazione di GSV è consentita solo in ambiti di rigenerazione dei nodi di interscambio (vedi precedente art. 15); 
  • artt. 31 e 33: circa la dotazione di servizi e parcheggi pertinenziali, fermo restando le leggi sovraordinate in materia, la richiesta di aree per servizi pubblici/di interesse pubblico o generale è pari al 100% della SL per le MSV, pari al 200% per le GSV con valutazione dell’Amministrazione circa la destinazione di una quota a parcheggio di uso pubblico, non viene richiesta alcuna dotazione di servizi per gli esercizi di vicinato; i parcheggi pertinenziali non vengono richiesti per MSV e GSV in aree a pedonalità privilegiata, in aree pedonali, in Area C e ZTL senza limitazione temporali.

Tutele sovraordinate (artt. da 34 a 38):

[ CDM-1544021178-6 ]

  • art. 36: recepimento disposizioni sovraordinate (Piano Gestione del Rischio Alluvioni - PGRA, precisazione disciplina della zona di tutela “D” ed introduzione della disciplina specifica per Aeroporto di Bresso, introduzione vincolo relativo ad ostacoli e pericoli per la navigazione aerea dell’aeroporto di Bresso, normativa sui piani interrati);
  • artt. 37 e 38: definizione e disciplina del reticolo idrografico restano invariate ad eccezione del recepimento, da atti sovraordinati, della definizione dell’area portuale della Darsena e della disciplina del demanio portuale.

Norma transitoria e finale (artt. 39 e 40):

[ CDM-1544021178-7 ]

  • art 39: riassume diversi articoli relativi alla disciplina degli ambiti interessati da provvedimenti in itinere del PGT 2012, inserendo esplicitamente anche AdP Scali e l’area di Piazza d’Armi, eliminando la disciplina delle aree soggette a trasformazione nel DdP 2012, rivedendo quella delle aree/immobili ricadenti nelle ex Zone A e B di recupero del PRG del 1980 e s.m.i.;
  • art. 40: gli immobili individuati dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 58 della L. 133/2008, al momento della loro dismissione saranno assoggettati alla disciplina indicata alla relativa delibera comunale; viene introdotta la possibilità di traslazione di diritti edificatori o SL esistente tra le suddette aree.

[ CDM-1544021178-8 ]

Dal punto di vista della valutazione degli effetti potenziali si ricorda che l’Allegato 1u della DGR IX/3836/2012 (punto 2.3) definisce i casi in cui le varianti al PdR ed al PdS vengono escluse a priori dall’applicazione della procedura di VAS e dalla verifica di assoggettabilità:

a. per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:

  • alla correzione di errori materiali e rettifiche;
  • all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alla effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze;
  • al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;
  • ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
  • specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;
  • ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale;

b. modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;

c. per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:

  • all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
  • a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali;

d. per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;

e. per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;

f. per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie.

[ CDM-1544021178-9 ]

Analizzando la proposta della variante al Piano delle Regole, molte delle modifiche proposte sono riconducibili alle fattispecie delle disposizioni regionali sopracitate, come evidenziato, per singoli articoli della normativa, nella tabella sottostante.