[ CDM-1543910056-1 ]

1.  Negli ambiti disciplinati dall’art. 52 delle presenti norme, ad avvenuto completamento degli interventi, le aree e gli immobili disciplinati dalla normativa transitoria saranno assoggettati alla specifica disciplina prevista nel Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della certificazione e ricognizione compiuta dal competente ufficio.
E’ consentito effettuare certificazioni e ricognizioni parziali, per stralci o lotti funzionali individuati dal competente ufficio, mantenendo inalterato il perimetro dello strumento attuativo. Alle parti non concluse e certificate continuano ad applicarsi le specifiche previsioni previste dai singoli accordi, strumenti attuativi o titoli abilitativi convenzionati.

Negli ambiti disciplinati dall'art. 52 delle presenti norme, sino al loro completamento e alla certificazione o ricognizione anche parziale, la rappresentazione contenuta negli elaborati grafici del PGT ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza efficacia conformativa. 

[ CDM-1543910056-2 ]

2.  Nel caso di mancata attuazione delle previsioni nei termini di efficacia e/o a seguito della intervenuta o dichiarata decadenza degli strumenti urbanistici e/o accordi convenzionali, le aree e gli immobili disciplinati dalla normativa transitoria saranno assoggettati alla specifica disciplina prevista nel Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della medesima ricognizione di cui sopra.

[ CDM-1543910056-3 ]

3.  Ad avvenuto completamento degli interventi previsti nei piani attuativi o decorso il termine degli stessi certificato dal competente Ufficio, gli immobili saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio. 

[ CDM-1543910056-4 ]

4.  Gli immobili individuati dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 58 della L. 133/2008, al momento della loro dismissione saranno assoggettati alla disciplina indicata alla relativa delibera comunale. 

[ CDM-1543910056-5 ]

5.  Gli immobili delle amministrazioni pubbliche, così come indicate dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché gli immobili degli enti di interesse pubblico e gli immobili di proprietà privata, individuati come servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale relativi alle categorie Cultura-Musei e sedi espositive assimilabili, Teatri, Auditorium e Locali per lo spettacolo, Biblioteche specialistiche e di conservazione, Salute-Strutture di ricovero e cura, Sport-Grande impianto, Turismo-Spazi e padiglioni fieristici, Università e ricerca-Università, così come definiti nel Piano dei Servizi, realizzati precedentemente alla data del 21.11.2012, mantengono la destinazione e l’utilizzo fino al momento della loro dismissione. A seguito della dismissione, la Giunta Comunale delibera in merito alle modalità di eventuale sostituzione del servizio o di eventuale rilocalizzazione dello stesso nel territorio comunale in relazione alla domanda di servizi della città e alla conseguente rifunzionalizzazione degli immobili dismessi. In questo ultimo caso gli immobili, senza bisogno di variante al Piano, assumono: l’ambito territoriale omogeneo di cui alla Tav. R.02 secondo il contesto di appartenenza in cui si collocano, sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio; le funzioni urbane di cui all’art. 5 comma 15; l’indice di edificabilità Territoriale unico di cui all’art. 6, nonché recepiscono le presenti norme. 

[ CDM-1543910056-6 ]

6.  Per gli immobili di cui al precedente comma 4 è consentita la possibilità di trasferimento dei relativi diritti edificatori pari all’Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico, alla capacità edificatoria o alla superficie lorda esistente ad altra area anch’essa relativa ad immobile di cui al comma precedente, in conformità con l’articolo 7 delle presenti norme.