art. 8 Disciplina delle destinazioni d’uso e loro mutamenti
[ CDM-1539769560 ]
[ CDM-1539769560-1 ]
1. Nel TUC, le funzioni urbane sono liberamente insediabili, senza alcuna esclusione e senza una distinzione e un rapporto percentuale predefinito, fatto salvo quanto disposto all'art. 16 comma 2 per le funzioni accessorie delle GFU. Sono fatte salve le limitazioni all’insediamento su siti contaminati come da normativa vigente. Sono altresì fatti salvi tutti i vincoli tra insediamenti residenziali e attività produttive particolarmente impattanti eventualmente posti dagli enti di controllo competenti. Per i servizi commerciali si rinvia anche alle disposizioni del Titolo III.
[ CDM-1539769560-2 ]
2. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie è sempre ammesso e determina un aumento o una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale secondo quanto indicato all'art. 11 delle Norme di attuazione del PdS e all'art. 33 delle Norme di attuazione del PdR.
[ CDM-1539769560-3 ]
3. Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile attuato con opere edilizie che determina un aumento o una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, comporta il reperimento totale o parziale delle aree secondo quanto previsto dall’art. 11 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi. Per i servizi commerciali si rinvia alle disposizioni del Titolo III.
Preventivamente all'esecuzione di cambi di destinazione d’uso significativi ai fini degli obiettivi di qualità dei suoli su immobili o parti di essi ricompresi in aree anche già oggetto di indagine o già bonificate per obiettivi di qualità meno restrittivi rispetto al nuovo uso, dovrà essere avviato, in conformità con quanto previsto dalla normativa, un nuovo procedimento di bonifica volto al raggiungimento o alla verifica di obiettivi di qualità coerenti con il nuovo uso.
Non sono ammessi dal presente PGT i mutamenti di destinazione d’uso in contrasto con gli obiettivi di qualità dei suoli.
Alle modifiche di destinazioni d’uso si applica altresì la disposizione dell’art. 52 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i..
[ CDM-1539769560-4 ]
4. Nel Tessuto Urbano Consolidato in caso di mutamento di destinazione d’uso di un immobile è consentito il recupero integrale della SL esistente, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 11 comma 3 lett. b..
[ CDM-1539769560-5 ]
5. Nel Tessuto Urbano Consolidato, ferma restando la disciplina specifica prevista per gli ambiti oggetto di Rigenerazione, per interventi interessanti una SL superiore a 10.000 mq con modifica di destinazione d’uso e che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL , è fatto obbligo di riservare una quota pari al 40% della SL per Edilizia Residenziale Sociale (massimo 50% art. 9 comma 2 lett. a. e minimo 50% art. 9 comma 2 lettera b.) con riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 dell’art. 9 delle presenti norme.
La percentuale di cui sopra è da computarsi solo alla parte relativa alla funzione residenziale insediata.
I 10.000 mq di SL sono da calcolarsi non considerando eventuali frazionamenti operati successivamente alla data di adozione della presente variante al PGT.