[ CDM-1543913305-1 ]

1.  La destinazione principale è agricola, comprendendovi tutte le funzioni ammesse ai sensi della disciplina regionale vigente di cui al titolo terzo della parte seconda della Legge regionale 12/2005 e s.m.i. e compatibili con gli indirizzi per la valorizzazione, l’uso e la tutela del PTCP, escludendo tutte le altre destinazioni.  

[ CDM-1543913305-2 ]

2.  Destinazioni.
Le attività ammissibili entro le aree destinate all’agricoltura sono: 

  • a.  la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e quelle orto - florovivaistiche;
  • b.  le attività in stretta connessione a quelle suesposte, ossia dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
  • c.  le attività di agriturismo in termini di legge con riferimento alla disciplina di settore;
  • d.  la residenza del conduttore del fondo e dei suoi collaboratori.

[ CDM-1543913305-3 ]

3.  Interventi:

  • a.  l’edificazione di nuovi insediamenti nelle aree destinate all’agricoltura e di serre fisse, mobili, stagionali e temporanee è regolamentata dalla normativa vigente;
  • b.  per i manufatti esistenti sono consentiti, oltre agli interventi relativi a modifiche interne e realizzazione di volumi tecnici, la manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nel rispetto delle caratteristiche originarie e tipologiche dell’edificio;
  • c.  realizzazione di recinzioni solamente a protezione delle residenze e delle strutture aziendali principali;
  • d.  realizzazione di strutture di piccole dimensioni, aventi caratteristiche di manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo, sprovvisti di strutture in muratura, aperti su due lati, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola per le esigenze del fondo in conduzione e destinate alla conservazione di attrezzi per la manutenzione territoriale silvo-pastorale e boschiva previa presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente.
     

[ CDM-1543913305-4 ]

4.  In caso di cessazione dell’attività agricola è necessario che siano verificate le seguenti prescrizioni:

  • a.  produzione della certificazione in termini di legge relativa alla dismissione dell’azienda;
  • b.  il terreno, relativo all’attività dismessa, deve conservare la vocazione agricola per effettuare le attività consentite, di cui al comma 2;
  • c.  le cascine già esistenti possono essere recuperate applicando quanto previsto per il tessuto rurale degli Ambiti dal Disegno urbano Riconoscibile, delle presenti norme;
  • d.  quanto previsto alla lettera c. è consentito anche nel caso in cui sia dimostrato che l'ambito cascinale non è più ritenuto funzionale all'attività agricola esistente, indipendentemente dalla dimissione dell'azienda.

[ CDM-1543913305-5 ]

5.  Sono sempre fatte salve tutte le leggi e le normative di settore inerenti le attività sopra specificate.

[ CDM-1543913305-6 ]

6.  E’ data facoltà di realizzazione di servizi e sono ammesse attività di interesse pubblico generale, secondo le disposizioni del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, purché aventi correlazione funzionale con le attività agricole prevalenti.