[ CDM-1543847265-1 ]

1.  I beni e le aree sottoposti a un regime di limitazione all’edificazione e a specifiche autorizzazioni o pareri a norma della legislazione vigente, di piani sovraordinati e di piani di settore sono individuati nella Tav. R.05 e nella Tav. R.06.

[ CDM-1543847265-2 ]

2.  L’individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 1 a seguito del recepimento di specifici provvedimenti emanati da Enti sovraordinati, o comunque emanati a seguito di separati procedimenti rispetto al PGT, ha carattere ricognitivo. Si rimanda la migliore definizione del regime giuridico e l’esatta individuazione degli ambiti di tutela, anche per quanto non individuato espressamente negli elaborati cartografici, alle relative normative di riferimento e ai contenuti dei singoli provvedimenti.

[ CDM-1543847265-3 ]

3.  Gli elaborati di cui al comma 1 sono aggiornabili con provvedimento dirigenziale a seguito di emanazione di nuovi riferimenti normativi, di modifiche e integrazioni agli ambiti di tutela che non prevedano specifiche modifiche alle discipline proprie del Piano.

[ CDM-1543847265-4 ]

4.  Gli alberi di interesse monumentale sono tutelati in base alle specifiche tecniche per l’esecuzione del monitoraggio della stabilità delle piante, a quanto indicato nel Regolamento d’uso del verde del Comune di Milano e alle prescrizioni tecniche degli uffici comunali competenti per lavorazioni in prossimità di soggetti arborei.

[ CDM-1543847265-5 ]

5.  Fuori dal centro abitato, delimitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 N.285 “Codice della Strada” (CdS), in caso di apertura di canali o fossi o di esecuzione di qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nuove costruzioni, demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, occorre mantenere le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada, per le relative classificazioni stradali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del CdS e degli artt. 26 e 27 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento d’Attuazione del Codice della Strada), il cui dimensionamento viene misurato a partire dal confine stradale. All’interno del centro abitato, delimitato ai sensi dell’art. 4 CdS, in caso di apertura di canali o fossi o di esecuzione di qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nuove costruzioni, demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, occorre mantenere le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada, per le relative classificazioni stradali, ai sensi dell’art. 18 CdS e dell’art. 28 del Regolamento d’Attuazione, il cui dimensionamento viene misurato a partire dal confine stradale. Per la definizione di confine stradale si deve fare riferimento ai contenuti dell’art. 3 del CdS.

[ CDM-1543847265-6 ]

6.  Sono soggette a norma specifica le aziende riportate nell'Allegato 3 del Piano delle Regole "Elaborato tecnico aziende a rischio di incidente rilevante" e individuate nella tavola R.05 "Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo", per le quali valgono la disciplina e le prescrizioni contenute nel suddetto Allegato 3.