[ CDM-1539769810-1 ]

1.  Si definiscono interventi di Edilizia Residenziale Sociale quegli interventi che assolvono a esigenze abitative, di durata indeterminata e/o a carattere temporaneo, di interesse generale per aumentare l’offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a canoni inferiori al mercato, risultanti da appositi atti normativi di carattere programmatico o specifico.

[ CDM-1539769810-2 ]

2.  Gli interventi di cui al comma 1 dispongono di un Indice di edificabilità Territoriale (IT) mq/mq, da considerarsi SL fino al raggiungimento dell’indice di edificabilità massimo, che si articola in: 

  • a.  una percentuale pari a massimo 20% dell’Indice di edificabilità Territoriale massimo con libertà di scelta tra edilizia convenzionata in vendita di tipo agevolato, coabitazioni con servizi condivisi, edilizia convenzionata con patto di futura vendita;
  • b.  una percentuale pari a minimo 20% dell’Indice di edificabilità Territoriale massimo con libertà di scelta tra edilizia in locazione come, a titolo esemplificativo, a canone convenzionato, a canone concordato, a canone moderato, residenze convenzionate per studenti universitari, ritenendo per tale fattispecie essenziale la previsione di servizi condivisi.
    La convenzione definirà il termine di durata delle relative locazioni che non potrà essere inferiore ad anni 30 o comunque ai sensi della normativa vigente.
    La convenzione indicherà le modalità e i termini di rinnovo o svincolo della locazione e il relativo indennizzo;
  • c.  la possibilità, in assenza di finanziamento pubblico, di prevedere oltre all'indice massimo, un indice pari almeno a 0,05 mq/mq da destinare a edilizia ERP;
    d.  l'obbligo, in presenza di finanziamento pubblico preventivamente indicato, di realizzare, oltre all'indice massimo, un indice pari almeno a 0,05 mq/mq da destinare a edilizia ERP.

[ CDM-1539769810-3 ]

3.  All’interno di ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità di cui all’art. 17 è permesso il superamento dell’indice di edificabilità massimo purché siano utilizzati gli interventi di cui alla lettera b. e/o servizi abitativi pubblici. Detta realizzazione non determina fabbisogno di servizi.

[ CDM-1539769810-4 ]

4.  Nel Tessuto Urbano Consolidato, per interventi di nuova costruzione che interessino una ST complessiva superiore a 10.000 mq e che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 40% della SL per Edilizia Residenziale Sociale (massimo 50% art. 9 comma 2 lett. a. e minimo 50% art. 9 comma 2 lettera b.) con riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è da computarsi solo alla parte relativa alla funzione residenziale insediata.
I 10.000 mq di ST sono da calcolarsi non considerando eventuali frazionamenti operati successivamente alla data di adozione della presente variante al PGT e non considerando eventuali realizzazioni per parti.

[ CDM-1539769810-5 ]

5.  Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati direttamente dai soggetti privati:

  • a.  su aree cedute gratuitamente al Comune all’interno delle dotazioni urbanistiche obbligatorie per una quota fino al 20% della ST complessiva dell’intervento, anche mediante l’assegnazione in diritto di superficie;
  • b.  su porzione della superficie territoriale complessiva dell’intervento, senza obbligo di cessione ma con gestione dei servizi abitativi realizzati a carico del privato;
  • c.  sulla porzione di aree fondiarie non cedute purché siano attuati nell’ambito della medesima procedura edilizia.

[ CDM-1539769810-6 ]

6.  I proventi degli oneri di urbanizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di funzioni urbane possono essere utilizzati per la riqualificazione dei servizi abitativi esistenti anche attraverso interventi a scomputo oneri.