[ CDM-1543833277-1 ]

1.  Si considerano parcheggi privati gli spazi privati di sosta a servizio delle proprietà che soddisfano la dotazione minima prescritta dall’art. 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per la verifica di detta dotazione, il volume di riferimento, per qualsiasi destinazione d’uso, si ottiene secondo la definizione di cui al precedente art. 5 comma 8. 

In tutti gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione, per ogni funzione urbana, la dotazione di parcheggi privati prescritta dalla legge, deve essere realizzata non a raso ma in sottosuolo o in struttura soprasuolo entro l'involucro dell'edificio non prospiciente lo spazio pubblico, laddove non dimostrata l’impossibilità.

In caso di realizzazione di un parcheggio a raso e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio a raso esistente l’area destinata a parcheggi dovrà essere opportunamente piantumata seguendo il parametro di due alberi ogni posto auto realizzato al fine di garantire servizi eco sistemici.
E' data facoltà di monetizzare gli interventi di dotazione arborea di cui sopra. Le risorse derivanti da tale facoltà saranno da destinarsi alla realizzazione del futuro parco metropolitano nonchè agli interventi di de-pavimentazione di aree esterne al lotto di intervento, con priorità a quelle nelle aree limitrofe all’intervento stesso, individuati all'interno della Tav. S.03. Laddove non siano disponibili aree nelle immediate vicinanze, si dovranno trovare altre aree tra quelle indicate o proposte dai Municipi di competenza.
All'interno delle aree ad elevata accessibilità, è sempre possibile dimostrare il reperimento della dotazione di parcheggi privati anche nell'immediato intorno dell'intervento.

Per la dotazione di parcheggi relativi alla funzione urbana commerciale, si rimanda alla disciplina riferita all’art. 31 delle presenti norme.

[ CDM-1543833277-2 ]

2.  Compresa entro la dotazione di parcheggi privati, come sopra indicata, dovrà essere garantita una quota pari al 10% della stessa per spazi idonei per il parcheggio delle biciclette nonché di tutti quei mezzi che non utilizzano carburanti o fonti non rinnovabili.