art. 6 Indice di edificabilità territoriale
[ CDM-1539769109 ]
[ CDM-1539769109-1 ]
1. Alle aree comprese negli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) disciplinate dal presente Piano e alle aree a pertinenza indiretta individuate nella Tav. S.02 del Piano dei Servizi è attribuito un Indice di edificabilità Territoriale unico pari a 0,35 mq/mq, verificato il lotto funzionale di appartenenza. Detto indice genera diritti edificatori perequati ai sensi dell’art. 7. L’Indice di edificabilità Territoriale unico, di cui al presente comma, è applicato a tutte le aree, secondo le definizioni di cui all’art. 5 commi 20 e 21, in maniera indifferente alla destinazione funzionale dei suoli.
Le aree destinate all’agricoltura, individuate nella Tav. R.02, e le aree destinate all’Edilizia Residenziale Sociale, individuate nella Tav. S.01 del Piano dei Servizi, sono escluse dall’attribuzione del suddetto indice.
La verifica della capacità edificatoria di un’area appartenente ad un lotto funzionale è da effettuarsi calcolando la differenza fra la capacità edificatoria complessiva risultante dall’applicazione dell’Indice di edificabilità Territoriale all’intero lotto funzionale e quella relativa alle costruzioni esistenti che vengono mantenute sullo stesso lotto.
La capacità edificatoria residua viene attribuita a ciascuna area in misura percentuale rispetto al lotto funzionale, tenuto conto delle costruzioni esistenti.
La consistenza delle costruzioni esistenti è desumibile dagli atti che hanno interessato le precedenti trasformazioni qualora reperibili (a titolo esemplificativo: licenze edilizie, concessioni edilizie, titoli edilizi abilitativi, atti di densità, ecc.).
[ CDM-1539769109-2 ]
2. Nelle aree comprese nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) è consentito il raggiungimento di un Indice di edificabilità Territoriale massimo di 0,70 mq/mq, ad esclusione dei casi disciplinati agli articoli 16 comma 2 e 21 comma 5, mediante l’utilizzo, in alternativa o in forma composta, di diritti edificatori anche perequati, premialità di cui all’articolo 13 comma 11 e quote di Edilizia Residenziale Sociale di cui al successivo art. 9, secondo i criteri e le modalità attuative stabiliti al successivo art. 13. La possibilità di raggiungimento di tale indice è subordinata alla verifica positiva delle indicazioni morfologiche di cui agli articoli 19, 21 e 23 delle presenti norme.
[ CDM-1539769109-3 ]
3. Entro gli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità, di cui all’articolo 17, così come identificati sulla Tav. R.02, il suddetto Indice di edificabilità Territoriale massimo è elevato a 1 mq/mq, ad esclusione dei casi disciplinati agli articoli 16 comma 2 e 21 comma 5. La possibilità di raggiungimento di tale indice è subordinata alla verifica positiva delle indicazioni morfologiche di cui agli articoli 19, 21 e 23 delle presenti norme.
[ CDM-1539769109-4 ]
4. E’ consentito il superamento dell’Indice di edificabilità Territoriale massimo nei casi disciplinati dai seguenti articoli: 9 comma 3, 15 comma 4 e 5, 19 comma 3 lett. a., 21 comma 2 lett. a., 21 comma 5 e 23 comma 2 lett.a.
[ CDM-1539769109-5 ]
5. Sono sempre fatte salve le SL esistenti legittimamente assentite e per le rispettive destinazioni d’uso, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 11 comma 3 lett. b . Qualora l’Indice di edificabilità Territoriale unico generi una SL inferiore a quella già realizzata, esso è compreso nella SL esistente.
Entro la SL esistente sono escluse dal calcolo della dotazione di servizi i primi 250 mq come previsto dall'art. 11 comma 3 del Piano dei Servizi.
Le SL già demolite e da demolirsi nel corso del procedimento finalizzato alla bonifica possono essere recuperate nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8. In caso di mutamento della destinazione d’uso di un edificio o di una sua parte da servizi a funzioni urbane si considera SL esistente la SL dell’edificio esistente o della sua parte, soggetta a cambiamento di destinazione d’uso, calcolata ai sensi del precedente art. 5 comma 6.
Per la SL relativa agli edifici abbandonati e degradati, si rimanda all’art. 11 delle presenti norme.
Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi quelli comportanti la totale demolizione e ricostruzione, non è consentito il trasferimento della SL, eventualmente esistente ai piani interrati e seminterrati, ai piani fuori terra, qualora l’intervento generi un discostamento o un contrasto con le norme morfologiche previste nei tessuti di riferimento. Negli ambiti ove non siano presenti indicazioni morfologiche, la rilocalizzazione delle stesse è ammissibile esclusivamente nei casi di dimostrata compatibilità con l’assetto urbano circostante, specificamente valutata dalla Commissione per il Paesaggio. Le SL non collocabili sono trasferibili in altri ambiti di pertinenza diretta nel rispetto delle norme.
[ CDM-1539769109-6 ]
6. L’Indice di edificabilità Fondiaria è il risultato della applicazione dell’indice IT unico e delle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 e dei commi 2 e 3 del presente articolo.
[ CDM-1539769109-7 ]
7. L’indice di Edificabilità Territoriale non si applica alle seguenti aree:
- a. aree pubbliche già destinate all’uso pubblico, quali parchi urbani, cimiteri, attrezzature tecnologiche urbane;
- b. aree destinate alla viabilità esistente pubbliche o di uso pubblico, indipendentemente dalla classificazione del PGT;
- c. aree pubbliche oggetto di cessione a qualsiasi titolo in forza di sfruttamento edificatorio già attuato o autorizzato;
- d. aree prive di capacità edificatoria a seguito di sfruttamento edificatorio avvenuto o di trasferimento di diritti edificatori perequati;
- e. altre aree non ricadenti nelle precedenti lettere individuate come servizi esistenti dal Piano dei Servizi.
Le dotazioni territoriali esistenti non concorrono al computo dell’Indice di edificabilità Territoriale.
[ CDM-1539769109-8 ]
8. Non è possibile procedere con modifica delle indicazioni morfologiche previste dal piano agli articoli 19, 21 e 23 nei casi di:
- a. utilizzo di incentivi volumetrici previsti dal piano contemporaneamente ad altri incentivi derivanti da strumenti sovraordinati;
- b. realizzazione di superfici accessorie (SA).
E’ ammesso procedere con modifica delle indicazioni morfologiche esclusivamente previo parere favorevole e vincolante della Commissione del Paesaggio, che prevale rispetto alle possibilità di scostamento, di cui agli articoli 19 comma 4 e 5, 21 comma 8 e 23 comma 4, nei casi di:
- c. realizzazione di servizi non computabili nel calcolo della SL (compresa ERS di cui all’art. 9.2.b PdR sopra indice massimo) se non superiore al 20% della SL esistente o dell'IF massimo per funzioni libere;
- d. superamento Indice di edificabilità Territoriale massimo previsto negli ambiti oggetto di Rigenerazione;
- e. realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale di cui all’art. 9 comma 3.
E’ ammesso procedere con modifica delle indicazioni morfologiche previo parere favorevole della Giunta Comunale:
- f. realizzazione di servizi non computabili nel calcolo della SL se superiore al 20%, in aggiunta alla SL esistente o dell'IF massimo per funzioni libere.