[ CDM-01PR-1573724682-1 ]

1.  Le aree limitrofe all’aeroporto di Milano-Linate risultano soggette a limitazione di alcune tipologie di attività o di costruzioni che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea (art. 707 del Codice della Navigazione). Tali aree sono individuate nella Tav. R.08.

[ CDM-01PR-1573724682-2 ]

2.  Le superfici di delimitazione degli ostacoli sono le seguenti:

  • a.  Superficie Orizzontale Esterna (SOE):
    • i.  altezza massima della quota di edificazione consentita 247,85 m s.l.m.
  • b.  Superficie Conica (SC):
    • i.  superficie generalmente compresa tra la superficie orizzontale esterna (h 247,85 m s.l.m.) e la superficie orizzontale interna (H 147,85 m), ad eccezione della superficie posta a sud di via Olgettina (compresa tra h 200, 00 m e h 2012,30 m s.l.m);
    • ii.  la quota massima di edificazione nelle aree comprese tra le due linee di isolivello (intervallo 20 m) deve essere determinata per interpolazione lineare tra le due quote limitrofe indicate.
  • c.  Superficie Orizzontale Interna (SOI):
    • i.  altezza massima della quota di edificazione consentita 147,85 m s.l.m.
  • d.  Superficie di Salita al Decollo riferita alla pista Nord denominata “Testata 18” (SSD):
    • i.  altezza massima di edificazione compresa tra 205 e 247,85 m s.l.m. (zona Cascina Gobba);
    • ii.  altezza massima di edificazione compresa tra 130 e 140 m s.l.m. (zona Parco Forlanini);
    • iii.  la quota massima di edificazione nelle aree comprese tra le due linee di isolivello (intervallo 5 m) deve essere determinata per interpolazione lineare tra le quote di isolivello limitrofe indicate.
  • e.  Superficie di Avvicinamento riferita alla pista Nord denominata “Testata 18” (SA 18):
    • i.  quota tra 120,00 e 125,00 m s.l.m (compresa nel sedime aeroportuale);
    • ii.  quota tra 135,00 e 147,85 m s.l.m. (zona Parco Forlanini).
  • f.  Superficie di Avvicinamento e Decollo riferita alla Pista Nord deomintata “Testata 17” (SA 17):
    • i.  quota tra 107,38 e 147,85 m s.l.m. (zona Parco Forlanini).
  • g.  Superficie di Transizione riferita alla pista Nord denominata “Testata 18” (ST 18):
    • i.  quota tra 120 e 147,85 m s.l.m. (pendenza 1:7).
  • h.  Superficie di Transizione riferita alla pista Nord denominata “Testata 17” (ST 17):
    • i.  quota tra 107,38 e 147,85 m s.l.m. (pendenza 1:5).
  • i.  Superficie di Transizione riferita alla pista Sud denominata “Testata 35” (ST 35):
    • i.  quota tra 135 e 147,85 m s.l.m. (pendenza 1:5).

[ CDM-01PR-1573724682-3 ]

3.  Nelle zone individuate nella Tav. R.08 sono oggetto di limitazione le seguenti attività o costruzioni:

  • a.  Discariche. Per la valutazione dell’accettabilità delle discariche da realizzare in prossimità degli aeroporti si dovrà far riferimento alle “Linee guida per la valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale” (www.enac.gov.it).
  • b.  Fonti attrattive della fauna selvatica nell’intorno aeroportuale quali:
    • i.  impianti depurazione acque reflue, laghetti e bacini d’acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali protette;
    • ii.  piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa;
    • iii.  industrie manifatturiere;
    • iv.  allevamenti di bestiame.
  • Per la valutazione dell’accettabilità degli impianti, attività o piantagioni sopra elencate da realizzare in prossimità degli aeroporti, con la individuazione delle tecniche di mitigazione delle fonti di attrazione, si dovrà far riferimento alle “Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti” (www.enac.gov.it).
  • c.  Manufatti con finiture esterne riflettenti e campi fotovoltaici. Per manufatti che presentano vetrate o superfici esterne riflettenti di notevole estensione e per i campi fotovoltaici di dimensioni consistenti (maggiori di 10.000 mq) ubicati al di sotto della superficie orizzontale interna, dovrà essere effettuato e presentato a Enac uno studio che valuti l’impatto del fenomeno della riflessione della luce, che possa comportare un eventuale abbagliamento ai piloti impegnati nelle operazioni di atterraggio o di circuitazione.
  • Sono esclusi dalla valutazione gli impianti fotovoltaici di tipologia domestica (a terra o su tetto) per utenza domestica con superficie inferiore a 500 mq.
  • d.  Luci pericolose e fuorvianti. Per la valutazione di accettabilità di luci pericolose e fuorvianti, e in particolare dei laser, si dovrà far riferimento ai requisiti indicati dal “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti” al capitolo 6 paragrafo 1.3.
  • e.  Ciminiere con emissione di fumi.
  • f.  Antenne e apparati radioelettrici irradianti (indipendentemente dalla loro altezza), che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche che possono creare interferenze con gli apparati di radionavigazione aerea.
  • g.  Sorgenti laser e proiettori ad alta intensità (utilizzati nei giochi di luce per intrattenimento). Per la valutazione di accettabilità di luci pericolose e fuorvianti, e in particolare dei laser, si dovrà far riferimento ai requisiti indicati dal “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti” al capitolo 6 paragrafo 1.3.3 per le piste di Codice 4.
  • h.  Impianti eolici: area di incompatibilità assoluta.
  • i.  Impianti eolici: area in cui è comunque richiesta una specifica valutazione da parte di Enac.

[ CDM-01PR-1573724682-4 ]

4.  Le aree limitrofe all’aeroporto di Bresso sono soggette all’art. 707 del Codice della Navigazione, il quale stabilisce che al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individui le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Tali zone e le relative limitazioni sono indicate dall’ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell’ufficio del comune interessato; gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC. 
Alla data di adozione delle presenti norme, le “mappe di vincolo” (ex art. 707 comma 3 Cod. della Navigazione) relative all’aeroporto di Bresso non sono state depositate.
In assenza delle apposite “mappe di vincolo” è indispensabile verificare preliminarmente se sia necessario richiedere ad ENAC una valutazione di compatibilità per la realizzazione di nuovi impianti/manufatti o strutture che si trovino in zone del territorio prossime alle aree aeroportuali.
Sulla base della Circolare esplicativa ENAC prot. 146391/IOP del 14/11/2011, l’area limitrofa ad un aeroporto suscettibile di limitazioni è identificabile con l’impronta sul territorio della superficie orizzontale esterna, come definita dal Cap. 4 del “Regolamento per la Costruzione e l’esercizio degli aeroporti” (RCEA) a seconda delle dimensioni della pista.
Pertanto, considerato che l’aeroporto di Bresso comprende una pista di “codice 2”, si dispone che nelle aree limitrofe all’aeroporto di Bresso ricadenti nella Superficie Orizzontale Interna di cui al Cap. 4.5 del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (definita con circonferenze il cui centro corrisponde al punto medio dell’asse pista corrispondente alla quota di 141,30 m s.l.m e raggio della lunghezza indicata dalla tabella 4.2 del predetto cap. 4 del RCEA - pista non strumentale, SOI: altezza 45 m, raggio 2500 m) e ricadenti nella Superficie Conica di cui al Cap. 4.6 del predetto RCEA (pista non strumentale, SC: pendenza 5%, altezza 55 m), dovranno essere sottoposti a verifica preliminare di valutazione di compatibilità per il rilascio dell’autorizzazione dell’ENAC per tutti i nuovi impianti/manufatti e le strutture che risultano:

  • •  interferire con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con procedure strumentali;
  • •  prossimi ad aeroporti civili privi di procedure strumentali;
  • •  prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse;
  • •  di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull’acqua;
  • •  interferire con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR (BRA – Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015);
  • •  costituire, per la loro particolarità opere speciali - potenziali pericoli per la navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici/strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.).

La valutazione di compatibilità ostacoli comprende la verifica delle potenziali interferenze dei nuovi impianti e manufatti con le superfici, come definite dal Regolamento RCEA di ENAC (superfici limitazione ostacoli, superfici a protezione degli indicatori ottici della pendenza dell’avvicinamento, superfici a protezione dei sentieri luminosi per l’avvicinamento) e, in accordo a quanto previsto al punto 1.4 Cap. 4 del citato Regolamento, con le aree poste a protezione dei sistemi di comunicazione, navigazione e radar (BRA - Building Restricted Areas) e con le minime operative delle procedure strumentali di volo (DOC ICAO 8168).
Le procedure per le verifiche preliminari e le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo per le autorizzazioni ENAC, nonché la normativa vigente ed il Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, sono pubblicate sul sito www.enac.gov.it.