[ CDM-1543848144-1 ]

1.  Le previsioni urbanistiche generali e le prescrizioni contenute nei piani attuativi, ivi compresi programmi integrati di intervento, negli atti di programmazione negoziale con valenza territoriale, nelle Zone C del Piano Regolatore Generale, nei Piani di Valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano, nei protocolli d’intesa, così come individuati e perimetrati nella Tav. R. 02, approvati alla data di adozione della presente variante di Piano di Governo del Territorio, nei convenzionamenti stipulati, nei Permessi di Costruire Convenzionati restano valide fino alle scadenze per loro previste dalla legislazione vigente o dallo strumento stesso. Successivamente alla scadenza di tali strumenti vengono applicate le disposizioni contenute nel vigente PGT. Sino alla scadenza di tali strumenti, la rappresentazione contenuta negli elaborati grafici del PGT ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza efficacia conformativa, salva l’ipotesi di certificazione o ricognizione anche parziale di cui al successivo art. 53. 

Quanto previsto dal presente comma si applica agli strumenti così come sopra descritti anche se non individuati dalle tavole della presente variante al Piano di Governo del Territorio. 

[ CDM-1543848144-2 ]

2.  Agli strumenti attuativi già adottati alla data di adozione della variante al PGT si applica la previsione del comma 1, qualora vengano definitivamente approvati anteriormente all’efficacia definitiva della presente variante al Piano di Governo del Territorio.

[ CDM-1543848144-3 ]

3.  Agli Accordi di Programma, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e di cui all’art. 6 della L.R. 2/2003, già vigenti alla data di adozione della variante al PGT, o per i quali, alla stessa data, siano stati istituiti la Conferenza dei Rappresentanti ovvero il Comitato per l’Accordo di Programma, si applicano le previsioni pianificatorie contenute negli Accordi di Programma medesimi o nelle successive varianti sino al loro completamento, salvo diversa disposizione.

[ CDM-1543848144-4 ]

4.  Fatto salvo quanto sopra disposto, per le aree ferroviarie dismesse e in dismissione denominate “Scalo Farini, Scalo Romana, Scalo Genova, Scalo Lambrate, parte degli Scali Greco-Breda e Rogoredo, Scalo S. Cristoforo-Parco attrezzato”, come individuate nella Tav. R.02 del Piano delle Regole del PGT, vengono integralmente recepiti i contenuti della Delibera C.C. n°19 del 13.07.2017 e i relativi allegati.

[ CDM-1543848144-5 ]

5.  Per le aree relative alla Seconda Fase del Programma di Riqualificazione Urbana Rubattino, per le quali il Piano di Governo del Territorio prevede la realizzazione della Grande Funzione Urbana, vengono confermate le quantità fissate dall’Atto Modificativo dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 10 aprile 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia in data 29 luglio 2011.
La delocalizzazione delle volumetrie, eccedenti il previsto indice di edificabilità 0.35 mq/mq di SL, la cessione o la permuta delle aree, il risanamento ambientale delle aree pubbliche, verranno disciplinati nell’ambito della prevista Convenzione Quadro. 

[ CDM-1543848144-6 ]

6.  Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è possibile effettuare varianti a condizione che non incidano sul dimensionamento e non diminuiscano le dotazioni di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. 

[ CDM-1543848144-7 ]

7.  Le previsioni urbanistiche concernenti la capacità edificatoria e la dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale contenute nei singoli strumenti di cui al presente articolo, sono recepite e fatte proprie dalla presente variante al Piano di Governo del Territorio.

[ CDM-1543848144-8 ]

8.  Per gli immobili ricadenti nelle “Zone A di recupero” e nelle “Zone B di recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., le istanze di piani attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), sono fatte salve entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente variante al PGT. 
Le istanze di convenzionamenti planivolumetrici, sono fatte salve a condizione che entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente variante al PGT l’operatore abbia rinnovato l’interesse alla citata istanza presentando una richiesta di Permesso di Costruire completa di tutta la documentazione prevista dalla relativa normativa, con la precisazione che il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla stipula della relativa convenzione. 
In tali casi continuano ad applicarsi le previsioni e le disposizioni generali ed attuative vigenti per le predette “Zone A di recupero” e “Zone B di recupero” (cd. “B2”) al momento della presentazione dell’istanza di convenzionamento, ivi compresa la definizione dei parametri urbanistici.
Decorsi 15 mesi dalla data di pubblicazione della presente variante al PGT gli immobili, per i quali è stata presentata istanza di permesso di costruire ai sensi del precedente capoverso e non si sia proceduto alla sottoscrizione di convenzionamenti atti alla attuazione degli interventi previsti, saranno assoggettati alla disciplina individuata dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento da parte del competente Ufficio. 

[ CDM-1543848144-9 ]

9.  Il perimetro dei convenzionamenti di cui al presente articolo, in caso di discordanza e previa verifica, prevale su quello individuato negli elaborati grafici riportati dagli elaborati del Piano di Governo del Territorio.

[ CDM-1543848144-10 ]

10.  Agli immobili di proprietà comunale posti in via Serio e via Doria, interessati dal programma internazionale denominato Reinventing Cities, si applica la disciplina contenuta nel PGT approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 22.5.2012. In caso di mancato perfezionamento della predetta procedura di alienazione degli immobili, gli stessi saranno assoggettati alla specifica disciplina prevista dalla presente variante di PGT. L’immobile di proprietà comunale posto in via Fetonte, interessato dal predetto programma internazionale, viene ricondotto nel tessuto urbano consolidato.

[ CDM-1543848144-11 ]

11.  Sono fatte salve le istanze di annotazione al registro delle cessioni dei diritti edificatori presentate prima dell'adozione della presente variante.

[ CDM-1543848144-12 ]

12.  Al fine di raccordarsi con il nuovo Regolamento edilizio, da emanarsi in attuazione della D.G.R. XI/695 del 24 ottobre 2018, e in coerenza alle disposizioni delle presenti norme attuative, i termini di cui all’art. 11 comma 6 del vigente Regolamento Edilizio sono differiti di 12 mesi.