[ CDM-1543844170-1 ]

1.  Esclusivamente negli interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali, ad esclusione degli esercizi di vicinato, e solamente con riferimento alle SL nuove o oggetto di cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, è prescritto il reperimento di parcheggi pertinenziali ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., nelle quantità minime richieste dalla L. 122/1989.

[ CDM-1543844170-2 ]

2.  In tutti gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione, la dotazione di parcheggi privati, prescritta dalla legge deve essere realizzata non a raso ma in sottosuolo o in struttura soprasuolo entro l'involucro dell'edificio non prospiciente lo spazio pubblico, laddove non dimostrata l’impossibilità. In caso di realizzazione di un parcheggio a raso e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio a raso esistente, l’area destinata a parcheggi dovrà essere opportunamente piantumata seguendo il parametro di due alberi ogni posto auto realizzato al fine di garantire servizi eco-sistemici. 

E' data facoltà di monetizzare gli interventi di dotazione arborea di cui sopra. Le risorse derivanti da tale facoltà saranno da destinarsi alla realizzazione del futuro parco metropolitano nonché agli interventi di de-pavimentazione di aree esterne al lotto di intervento, con priorità a quelle nelle aree limitrofe all’intervento stesso, individuate all'interno della Tav. S.03, al fine di garantire servizi ecosistemici. 
Laddove non siano disponibili aree nelle immediate vicinanze, si dovranno trovare altre aree tra quelle indicate o proposte dai Municipi di competenza.  

All'interno delle aree ad elevata accessibilità, è sempre possibile dimostrare il reperimento della dotazione di parcheggi privati anche nell'immediato intorno dell'intervento.

[ CDM-1543844170-3 ]

3.  Non è richiesta alcuna dotazione di parcheggi privati per esercizi di vicinato nonché per le Medie e Grandi Strutture di Vendita insediate in aree pedonali o a pedonalità privilegiata o spazi a vocazione pedonale, Area C e ZTL senza limitazioni temporali.

[ CDM-1543844170-4 ]

4.  Compresa entro la dotazione di parcheggi, di cui al presente articolo, dovrà essere garantita una quota pari al 10% della stessa per spazi idonei per il parcheggio delle biciclette.