[ CDM-01PR-1573723826-1 ]

1.  Le curve di isolivello del livello del rumore aeroportuale (curve LVA) e le aree di rispetto A, B, C e i relativi confini delle curve isofoniche ai sensi dell’art. 6 del DM 31/10/1997 e dell’art. 4 del DM 03/12/1999, relative agli scenari acustici per la gestione dell’inquinamento acustico nell’intorno dell’aeroporto di Milano Linate, sono riportate nella Tav. R.07.

[ CDM-01PR-1573723826-2 ]

2.  All’interno delle zone A, B, C, valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali come definite all’art. 3 comma 1 lett. m. punto 2 della Legge 26/10/1995 n. 447:

  • a.  Zona A: l’indice LVA non può superare il valore di 60 dB (A). Non sono previste limitazioni alle attività di fruizione connesse e compatibili con i Piani di Cintura del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;
  • b.  Zona B: l’indice LVA non può superare il valore di 65 dB (A). Non sono previste limitazioni alle attività di fruizione connesse e compatibili con i Piani di Cintura del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;
    Se previste nei Piani di Cintura, possono essere ammesse le attività agricole e allevamento di bestiame, attività di ufficio e assimilate, piccole attività commerciali, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico;
  • c.  Zona C: l’indice LVA può superare il valore di 75 dB (A).

[ CDM-01PR-1573723826-3 ]

3.  Le aree comprese in zona C non ricadono nel limite del Comune di Milano.

[ CDM-01PR-1573723826-4 ]

4.  Al di fuori delle zone A, B, C l’indice LVA non può superare il valore di 60 dB (A).