art. 33 Dotazioni di servizi
[ CDM-1543844365 ]
[ CDM-1543844365-1 ]
1. Nei casi di interventi di nuova costruzione con l’utilizzo dell’Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico di 0,35 mq/mq e nei casi di recupero della SL esistente senza cambio di destinazione d’uso non sono richieste dotazioni territoriali per servizi.
In caso di interventi di nuova costruzione, per la parte eccedente l’Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico, sono richieste le seguenti quantità di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale:
- • esercizi di vicinato: nessuna dotazione;
- • Media Struttura di Vendita: 100% della SL;
- • Grande Struttura di Vendita: 200% della SL. L’Amministrazione Comunale, valutato l’intervento anche sotto il profilo dell’accessibilità, può richiedere che una parte della dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale, dovute ai sensi dell’art. 150 della L.R. 6/2010 e s.m.i., sia destinata a parcheggio di uso pubblico.
In caso di interventi comportanti cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante verso funzioni urbane commerciali le dotazioni previste sono indicate all’art. 11 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.
[ CDM-1543844365-2 ]
2. Nel caso in cui siano oggetto di convenzionamento o asservimento all’uso pubblico, gli spazi per i parcheggi di cui al precedente art. 31 possono costituire aree pubbliche da conteggiarsi ai fini della dotazione di servizi.
Le summenzionate dotazioni territoriali per servizi devono essere reperite mediante cessione gratuita all’Amministrazione Comunale o in alternativa, totale o parziale monetizzazione qualora non risulti possibile o non opportuna per localizzazione, estensione, conformazione o perché in contrasto con i programmi comunali. Sono inoltre fatte salve le modalità di reperimento contenute al comma 4 dell'art. 11 delle Norme di attuazione Piano dei Servizi