art. 26 Piani Attuativi obbligatori
[ CDM-1543914130 ]
[ CDM-1543914130-1 ]
1. Gli immobili perimetrati e numerati - da PA1 a PA8 - nella Tav. R.02, sono sottoposti a piano attuativo obbligatorio. Il perimetro grafico dei Piani Attuativi obbligatori potrà essere rettificato in fase di approvazione dello stesso piano, in funzione di una più precisa definizione delle reali proprietà catastali delle aree interessate.
[ CDM-1543914130-2 ]
2. Agli immobili di cui al comma 1, si applicano i parametri urbanistici secondo quanto previsto dai seguenti commi.
[ CDM-1543914130-3 ]
3. PA1 (Bruzzano – Stephenson – Vaiano Valle Nord):
- a. al fine del perseguimento di una serie di obiettivi prioritari quali:
- i. la riduzione del consumo di suolo nei territori a vocazione agricola e a verde di cintura urbana;
- ii. la realizzazione del “Parco Agricolo del Ticinello - PAT”;
- iii. l’attuazione delle previsioni del “Parco Agricolo Sud Milano” ed il rispetto dei vincoli posti dal medesimo;
- iv. il futuro ampliamento del perimetro dello stesso “Parco Agricolo Sud Milano”.
- Il piano attuativo si articola in tre comparti tra loro separati e autonomi individuati cartograficamente con le sigle PA1/a, PA1/b, PA1/c, e in due ambiti di salvaguardia individuati cartograficamente con le sigle AS/1 – AS/2.
- Ferma l’autonomia dei tre comparti PA1/a PA1/b PA1/c tutte le aree ricomprese nel PA1 concorrono unitariamente alla ridefinizione ed alla riqualificazione delle aree di frangia tra territorio urbanizzato e territorio aperto agricolo nonché alla densificazione in ambiti urbani caratterizzati da elevati livelli di accessibilità.
- b. ad ogni comparto sono attribuiti i seguenti parametri urbanistico/edilizi:
- i. PA1/a (Bruzzano):
- • SL massima pari a 76.000 mq per funzioni urbane libere ai sensi dell’art. 5 comma 15;
- • reperimento di una quota di aree comprese tra il 40% e il 60% della SL per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale con possibilità di comprendere in tale quota anche i parcheggi pubblici. (in ogni caso il predetto 40% di SL dovrà essere destinato a verde urbano); tale quota di aree soddisfa ad ogni effetto la dotazione di aree per servizi;
- • indice di permeabilità territoriale minimo ai sensi dell’art. 5 comma 19 pari al 25% della ST;
- • attuazione della previsione della Rete Ecologica Comunale (REC) così come individuata graficamente nella Tav. S.03. Tale prescrizione di interesse sovracomunale assume carattere prevalente rispetto alla previsione plani volumetrica (il corridoio ecologico ivi rappresentato è interamente ricompreso nel 40% delle aree di cessione destinate a verde urbano);
- • attuazione delle previsioni viabilistiche così come individuate nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Milano e meglio rappresentate nella tavola relativa al PUMS;
- • cessione obbligatoria a titolo gratuito a favore del Comune, al momento della stipula della convenzione urbanistica relativa al presente comparto, per una percentuale del 90% della ST di estensione complessiva pari a 167.000 mq, delle aree ricomprese all’interno del perimetro dell’ambito di salvaguardia AS/1 (Bellarmino) destinate all’agricoltura.
- ii. PA1/b (Stephenson):
- • SL massima pari a 90.000 mq, comprensiva della SL esistente, per funzioni urbane libere ai sensi dell’art. 5 comma 15, ad esclusione della residenza;
- • reperimento di una quota di aree comprese tra 10% e 20% della SL per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, con possibilità di comprendere in tale quota anche i parcheggi pubblici; tale quota di aree soddisfa ad ogni effetto la dotazione di aree per servizi;
- • indice di permeabilità territoriale minimo ai sensi dell’art. 5 comma 19 pari al 15% della ST realizzabile anche attraverso forme di verde integrato nell’edificio (es. tetto o parete verde). Tale quota potrà essere realizzata anche in aree pubbliche non permeabili, non rientranti nella dotazione di servizi;
- • cessione obbligatoria a titolo gratuito a favore del Comune al momento della stipula della convenzione urbanistica relativa al presente comparto per una percentuale del 90% della ST di estensione complessiva pari a 294.000 mq, delle aree ricomprese all’interno del perimetro dell’ambito di salvaguardia AS/2 (Vaiano Valle Sud) destinate all’agricoltura. Qualora siano già state attuate le previsioni di cui al successivo comma 3 lett. b. iii. (Vaiano Valle Nord), la predetta cessione obbligatoria a titolo gratuito a favore del Comune di Milano delle aree agricole di cui all’ambito di salvaguardia AS/2 (Vaiano Valle Sud) è da considerarsi assolta per la porzione di area già ceduta;
- • nelle more dell’attuazione del PA1/b, sono ammessi gli interventi di conservazione degli edifici esistenti sino alla manutenzione straordinaria come definita dall’art. 27, comma 1 lett. b della L.R. 12/2005 e s.m.i. senza modifica della destinazione d’uso.
- iii. PA1/c (Vaiano Valle Nord):
- • SL massima pari a 30.000 mq per funzioni urbane libere ai sensi dell’art. 5 comma 15;
- • reperimento di una quota di aree comprese tra il 40% e il 60% della SL per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale con possibilità di comprendere in tale cessione anche i parcheggi pubblici monetizzabili ai sensi dell’art. 11 comma 4 del piano dei servizi; (in ogni caso il predetto 40% di SL dovrà essere destinato a verde urbano); tale quota di aree soddisfa ad ogni effetto la dotazione di aree per servizi;
- • indice di permeabilità territoriale minimo ai sensi dell’art. 5 comma 19 pari al 25% della ST;
- • cessione obbligatoria a titolo gratuito a favore del Comune al momento della stipula della convenzione urbanistica relativa al presente comparto di una porzione delle aree ricomprese all’interno del perimetro dell’ambito di salvaguardia AS/2 (Vaiano Valle Sud) individuate come “aree destinate all’agricoltura” per un’estensione pari ad almeno 100.000 mq a condizione che siano unitariamente localizzate ed adeguatamente accessibili. Tale quota di cessione sarà computata ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cessione di cui alla precedente lettera b che precede (PA1/b).
- Qualora siano state già attuate le previsioni di cui al precedente comma 2 lett. b (PA1/b), le cessioni obbligatorie a titolo gratuito a favore del Comune di Milano delle aree agricole di cui all’ambito di salvaguardia AS/2 (Vaiano Valle Sud) sono da considerarsi assolte.
- i. PA1/a (Bruzzano):
- c. Le suddette cessioni dovranno essere effettuate avendo preventivamente verificato lo stato di contaminazione dei suoli; in caso di accertata non conformità ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’amministrazione potrà valutare un raggiungimento differito nel tempo della conformità ambientale delle aree a destinazione agricola nel rispetto della normativa di settore applicabile, prevedendo il rilascio, all’approvazione del relativo progetto di bonifica, di idonea garanzia fideiussoria per un importo pari al 100% del valore dell’intervento di bonifica progettato.
- d. La presentazione, l’approvazione e l’attuazione del PA1 possono avvenire unitariamente oppure per comparti separati come sopra descritti.
- e. In relazione ad eventuali procedimenti espropriativi avviati da Enti pubblici ed aventi ad oggetto aree ricadenti all’interno dei due ambiti di salvaguardia (AS/1 e AS/2), e che dovessero intervenire prima del trasferimento delle aree dovute per l’attuazione di ciascun comparto (PA1/a, PA1/b e PA1/c), l’obbligo di cessione previsto ai fini dell’approvazione di ciascun comparto (PA1/a, PA1/b e PA1/c) si considererà assolto per la parte espropriata e permarrà per la sola parte residua.
- Qualora prima della stipula delle convenzioni urbanistiche relative ai comparti PA1/a PA1/b e PA1/c, l’Amministrazione comunale avesse acquisito in tutto o in parte tali aree mediante ricorso a procedura espropriativa, l’obbligo di cessione ai fini dell’approvazione dei piani attuativi relativi ai comparti PA1/a PA1/b e PA1/c si considererà assolto per la parte espropriata e permarrà per la sola parte residua. Nessun ulteriore obbligo, neanche per equivalente, graverà in capo al soggetto attuatore.
- f. Nel piano attuativo PA1 non è dovuta la realizzazione delle quote di Edilizia Residenziale Sociale di cui al precedente articolo 9.
- g. E’ possibile, in analogia a quanto previsto dall’art. 7 comma 10 del presente PdR e indipendentemente dalla presentazione dei piani relativi ai comparti PA1/a, PA1/b e PA1/c, il trasferimento, da pertinenza diretta ad altra pertinenza diretta compresa negli ambiti oggetto di Rigenerazione ai sensi dell’art. 15, di una quota della SL prevista nei vari comparti non superiore complessivamente a mq 20.000. Per le quote di SL oggetto di trasferimento trovano applicazione le disposizioni relative alle dotazioni per i servizi di cui all’art. 11 del Piano dei servizi.
- Resta fermo che gli obblighi di cessione delle aree ricomprese all’interno del perimetro degli ambiti di salvaguardia AS/1 e AS/2 saranno assolti nell’ambito dell’attuazione e secondo le quantità indicate rispettivamente nel PA1/a e nei PA1/b e PA1/c.
- h. Nell’ambito dei comparti PA1/a, PA1/b, PA1/c o esternamente ad essi, purché funzionali ai predetti comparti, dovranno essere realizzate opere e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, in aggiunta rispetto alle dotazioni previste dal presente articolo, di valore complessivamente equivalente all’indennità di esproprio sostenuta dall’Amministrazione nell’ambito della procedura espropriativa della Cascina Campazzo come determinato con apposita ordinanza della Corte d’Appello di Milano. Le opere, le modalità e le tempistiche di realizzazione di tali opere e attrezzature saranno valutate dall’Amministrazione nell’ambito dell’istruttoria dei piani relativi ai predetti comparti. In alternativa alla realizzazione di dette opere sarà possibile procedere con il pagamento della predetta indennità di esproprio.
- i. Ai due ambiti di salvaguardia relativi alle aree destinate all’agricoltura si applicano le seguenti disposizioni:
- i. AS/1 (Bellarmino):
- • ST 167.000 mq;
- • destinazione all’attività agricola ai sensi degli art. 24 e 25;
- • acquisizione integrale al patrimonio del Comune ai fini della realizzazione prioritaria del contenimento del consumo di suolo, della salvaguardia delle caratteristiche ambientali e del paesaggio nonché della relazione con il Parco Agricolo Sud Milano mediante la destinazione all’attività agricola ai sensi degli art. 24 e 25. Detta previsione viene attuata, per una percentuale del 90% della St di estensione complessiva pari a 167.000 mq, esclusivamente mediante la cessione obbligatoria effettuata alla stipula della convenzione urbanistica relativa al comparto PA1/a Bruzzano, ai sensi del presente articolo.
- La suddetta acquisizione non costituisce in alcun modo dotazione territoriale di servizi ai sensi dell’art. 11 del Piano dei Servizi in quanto già soddisfatta per effetto delle disposizioni di cui ai comparti PA1/a PA1/b PA1/c sopra riportate.
- ii. AS/2 (Vaiano Valle Sud):
- • ST 294.000 mq;
- • destinazione all’attività agricola ai sensi degli art. 24 e 25;
- • acquisizione integrale al patrimonio del Comune ai fini della realizzazione prioritaria del contenimento del consumo di suolo, della salvaguardia delle caratteristiche ambientali e del paesaggio nonché della relazione con il Parco Agricolo Sud Milano mediante la destinazione all’attività agricola ai sensi degli art. 24 e 25. Detta previsione viene attuata, per una percentuale del 90% della St di estensione complessiva pari a 294.000 mq, esclusivamente mediante la cessione obbligatoria effettuata alla stipula delle convenzioni urbanistiche relative al comparto PA1/b (Stephenson) e PA1/c (Vaiano Valle nord), ai sensi del presente articolo.
- La suddetta acquisizione non costituisce in alcun modo dotazione territoriale di servizi ai sensi dell’art. 11 del Piano dei Servizi in quanto già soddisfatta per effetto delle disposizioni di cui ai comparti PA1/a, PA1/b e PA1/c sopra riportate.
- i. AS/1 (Bellarmino):
[ CDM-1543914130-4 ]
4. PA2 (Via Natta):
- a. il piano attuativo potrà essere attuato sia unitariamente sia mediante due distinti piani attuativi, così come di seguito specificati.
- i. PA2 – Nord: SL pari a 10.000 mq per funzioni urbane, da collocare su aree oggi di proprietà comunale, perimetrate nella Tav. R.02 come PA2, la cui realizzazione il Comune di Milano si impegna comunque a garantire ove, nel corso delle elaborazioni del piano esecutivo e delle correlate verifiche in materia ambientale, emergessero elementi di particolare criticità. Cessione obbligatoria al Comune dell’area alberata perimetrata e identificata nella tav. R.02 come PA2/a per il completamento del sistema verde di spina.
- ii. PA2 – Sud: da attuarsi sulle aree perimetrate nella Tav. R.02 come PA2* per una SL massima di19.838 mq nel rispetto dell’Indice Fondiario (IF) massimo di 4,5 mc/mq e così suddivisa:
- • massimo 19.838 mq per funzione residenziale, di cui una quota pari a 3.667 mq di SL da destinare ad edilizia residenziale convenzionata per il prezzo di vendita e/o canone di locazione;
- • non oltre 16.000 mq per funzioni non residenziali;
- • la dotazione di servizi è prevista in modo omogeneo pari a 30,1 mq/abitante insediato;
- • mantenimento a verde e attività sportive dell’area identificata come PA2*/b.
- b. In caso di attuazione per piani attuativi autonomi, nel PA2 – Sud, la SL destinata a residenza libera non potrà essere superiore a 13.667 mq nel rispetto dell’IF e della dotazione di servizi sopra indicati e comunque fatto salvo il rispetto della SL massima di 19.838 mq per funzioni urbane.
- c. Si prevede la possibilità di realizzare opere di urbanizzazione aggiuntive a scomputo degli oneri di urbanizzazione su aree esterne al PA e ricadenti in altri NIL.
[ CDM-1543914130-5 ]
5. PA3 (Viale Molise):
IT pari a 0,35 mq/mq oltre a 68.494 mq di SL derivante dal trasferimento edificatorio previsto dalle Norme di attuazione dell’Accordo di Programma “Cascina Merlata”. Dell’intera SL massima ammessa come sopra indicata, una quota non inferiore al 50% è destinata per interventi di Edilizia Residenziale Sociale da realizzare nelle proporzioni con cui si articolano tali quote così come definite al precedente art. 9 comma 2. All’interno della summenzionata quota di Edilizia Residenziale Sociale sono compresi i 23.973 mq di edilizia residenziale sociale previsti dal citato Accordo di Programma; cessione obbligatoria a titolo gratuito a favore del Comune di una quota di aree non inferiore al 30% dell’intera superficie territoriale (ST); spazio a parco permeabile minimo 20% della superficie territoriale (ST). In fase di approvazione del piano l’Amministrazione valuterà la possibilità di ricorrere alla monetizzazione, in luogo della cessione di spazi per servizi. Pertanto la SL massima prevista è attribuita a tutte le aree interne al perimetro del comparto. Nel piano attuativo la realizzazione delle quote di Edilizia Residenziale Sociale avviene nel rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 9.
[ CDM-1543914130-6 ]
6. PA4 (Basmetto):
- a. Il piano attuativo si articola in due comparti individuati cartograficamente con le sigle PA4/a e PA4/b:
- i. Comparto PA4/a: IT pari a 0,35 mq/mq alle aree individuate come aree per il verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette) trasferibile ed utilizzabile nel comparto PA4/b, previa cessione dell’area al Comune secondo la disciplina della perequazione urbanistica.
- ii. Comparto PA4/b: IT pari a 0,35 mq/mq per funzioni urbane libere derivante dal trasferimento del diritto edificatorio generato dal comparto PA4/a. Il diritto edificatorio potrà essere anche parzialmente trasferito in altre aree del territorio comunale che saranno definite nella fase di attuazione del piano attuativo.
[ CDM-1543914130-7 ]
7. PA5 (Piazza Lugano):
SL massima pari a 23.000 mq per funzioni direzionali, commerciali e turistico-ricettive. Sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica che garantiscano la realizzazione di una nuova connessione viaria urbana tra via Bovisasca, piazzale Lugano e via Lancetti e la connessione con la nuova viabilità prevista per l’ambito dello scalo Farini disciplinato dall’AdP “Scali ferroviari”. Dovrà inoltre essere realizzato un nuovo tracciato ciclopedonale finalizzato a connettere il parco urbano previsto per l’ambito dello scalo Farini e il sistema degli spazi pubblici dell’ambito Bovisa. In particolare, il percorso ciclopedonale dovrà mitigare l'effetto barriera del cavalcavia Bacula, migliorando la connessione tra l'area ex Gasometri, il quartiere Bovisa, Piazzale Lugano e il futuro quartiere nello scalo Farini. Anche nel caso di mantenimento mediante ristrutturazione edilizia dell’immobile pluripiano di piazzale Lugano, con tipologia a uffici, devono essere comunque garantite le esigenze di completamento della viabilità prevista; detto immobile concorre alla verifica del carico insediativo previsto ed è soggetto all’applicazione delle previsioni previste all’art. 11 delle presenti norme; la SL massima prevista sarà attribuita solo a seguito della demolizione dell’edificio abbandonato e degradato presente.
Sono dovute le dotazioni di servizi previste all’art. 11 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, che possono essere garantite nelle forme previste dal contenuto del medesimo articolo.
[ CDM-1543914130-8 ]
8. PA6 (Caserma Mameli):
ST= 101.490 mq con IT=0,70 mq/mq;
SL massima accoglibile pari a 71.043 mq di cui 35.522 mq per funzioni urbane e 35.522 mq per ERS da realizzare nella modalità prevista dall’art. 9 comma 2 del PdR.
Cessione minimo 50% ST.
Spazio a parco permeabile minimo 30% ST.
In fase di approvazione del piano, l’Amministrazione valuterà la possibilità di ricorrere alla monetizzazione, in luogo della cessione di spazi per servizi.
[ CDM-1543914130-9 ]
9. PA7 (Trotto):
Superficie Territoriale (ST) pari a circa 131.000.
SL massima per funzioni urbane pari a UT unico 0,35 mq/mq.
Cessione gratuita minimo 40% della ST.
Indice di permeabilità minimo 30%.
[ CDM-1543914130-10 ]
10. PA8 (via Novate):
ST = 22.780 mq;
Cessione aree = min. 12.096 mq;
SL massima accoglibile = mq. 22.780, di cui ERS min. mq. 20.863 (per almeno il 50% in locazione), altre funzioni urbane: max mq. 1.000.
Le aree comunali coinvolte nel perimetro del PA, escluse dalla ST, devono essere oggetto di sistemazione a verde attrezzato, oltre che parzialmente a sede stradale, una volta intervenuto il risanamento ambientale delle stesse.
[ CDM-1543914130-11 ]
11. Salvo che per quanto espressamente previsto nei commi precedenti, si applicano le disposizioni contenute nelle presenti Norme di attuazione se non direttamente specificato nei commi del presente articolo.