[ CDM-1539771634-1 ]

1.  Obiettivi 

Il presente articolo detta disposizioni per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale e resilienza urbana mediante l’introduzione di nuovi standard. Con riferimento agli obiettivi definiti dal Documento di Piano, gli interventi dovranno agire in termini di riduzione e minimizzazione delle emissioni di carbonio, di miglioramento del drenaggio e microclima urbano, realizzazione di infrastrutture verdi con l'obiettivo di ridurre l'immissione di acque meteoriche nel sistema fognario, di mitigare le isole di calore e di innalzare gli standard abitativi grazie all'aumento della presenza di verde urbano.

[ CDM-1539771634-2 ]

2.  Ambiti e criteri di applicazione

  • a.  La disciplina di cui al presente articolo si applica:
    • i.  a tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale nonché agli ambiti disciplinati da norma transitoria, limitatamente a quelli per i quali i piani attuativi non siano ancora stati adottati alla data di entrata in vigore della presente variante al PGT;
    • ii.  alla realizzazione di nuovi edifici per servizi di iniziativa pubblica diretta o ceduti all’Amministrazione attraverso scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi edifici per i servizi e le attrezzature, siano essi pubblici o privati di uso pubblico o di interesse generale;
    • iii.  la presente disciplina non si applica inoltre alle varianti anche essenziali ai titoli edilizi presentati prima dell’entrata in vigore della presente variante al PGT.
  • b.  Sono fatti salvi gli obblighi di legge e le relative deroghe in materia di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004.

[ CDM-1539771634-3 ]

3.  Emissioni di CO2e

  • a.  Fatti salvi i limiti previsti dalla normativa energetica vigente, l’attuazione degli interventi dovrà prevedere soluzioni atte a minimizzare le emissioni di CO2e, secondo quanto di seguito definito:
    • i.  per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, è obbligatoria la riduzione del 15% di emissioni di CO2e rispetto ai valori emissivi associati ai limiti di prestazione energetica globale, qualora la normativa sovraordinata ne richieda la verifica;
    • ii.  per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, è obbligatorio il raggiungimento della neutralità carbonica.
  • b.  Le prestazioni di cui sopra potranno essere raggiunte attraverso l’utilizzo, in forma alternativa o composta, dei seguenti elementi progettuali:
    • i.  soluzioni a elevate prestazioni energetiche;
    • ii.  interventi di rinaturalizzazione, anche attraverso forme di verde integrato negli edifici;
    • iii.  tecnologie per un ridotto consumo idrico e per il riutilizzo delle acque meteoriche;
    • iv.  utilizzo di materiali sostenibili e/o a contenuto riciclato; 
    • v.  adozione di finiture superficiali con un alto coefficiente di riflettanza solare;
    • vi.  soluzioni per la mobilità sostenibile.

[ CDM-1539771634-4 ]

4.  Riduzione impatto climatico

  • a.  Ferma restando una quota minima di superficie permeabile definita dal Regolamento Edilizio, l'attuazione degli interventi dovrà prevedere soluzioni atte a migliorare la qualità ambientale e la capacità di adattamento attraverso il rispetto di un indice di “riduzione impatto climatico”, inteso come rapporto tra superfici verdi (definite al successivo punto b) e superficie territoriale dell’intervento, secondo quanto di seguito definito:
    • i.  per interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, che incidano sulle superfici esterne degli edifici (coperture, terrazze, pavimentazioni, facciate), è obbligatorio il raggiungimento di un indice di “riduzione impatto climatico” superiore rispetto l’esistente e comunque non inferiore a 0,1;
    • ii.  per interventi di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione è obbligatorio il raggiungimento di un indice di “riduzione impatto climatico” superiore rispetto l’esistente e comunque non inferiore a 0,2;
    • iii.  per gli interventi di nuova costruzione è obbligatorio il raggiungimento di un indice di “riduzione impatto climatico” superiore a 0,2;
    • iv.  all’interno degli ambiti di Rigenerazione Ambientale, per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione, è obbligatorio il raggiungimento di un indice di “riduzione impatto climatico”  superiore a 0,3.
  • b.  Le prestazioni di cui sopra potranno essere raggiunte attraverso l’utilizzo, in forma alternativa o composta, delle seguenti tipologie di superfici verdi:
    • i.   superfici permeabili a terra, da computare al 100% della loro estensione;
    • ii.  superfici semipermeabili a terra inverdite, da computare al 50% della loro estensione;
    • iii.  superfici semipermeabili a terra pavimentate, da computare al 30% della loro estensione;
    • iv.  tetti verdi architettonicamente integrati negli edifici e dotati di strato drenante, da computare al 70% della loro estensione;
    • v.  coperture verdi di manufatti interrati dotate di strato drenante, da computare al 50% della loro estensione;
    • vi.  pareti verdi architettonicamente integrate negli edifici, da computare al 30% della loro estensione.
    • vii.  non sono computate nel calcolo le dotazioni territoriali esistenti. 
  • c.  All’interno di ambiti per i quali gli interventi si attuino per mezzo di piani attuativi è obbligatorio il reperimento di indice di permeabilità pari a almeno 30% della superficie territoriale, laddove non già definito.

[ CDM-1539771634-5 ]

5.  Compensazioni

E’ data facoltà di monetizzare o compensare gli interventi di cui ai commi 3 e 4. Le risorse derivanti dalle monetizzazioni saranno da destinarsi alla realizzazione del futuro parco metropolitano nonché agli interventi di de-pavimentazione di aree esterne al lotto di intervento individuati all’interno della Tav. S.03.
Resta comunque obbligatorio, per gli interventi di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione il raggiungimento in loco di un indice di riduzione dell’impatto climatico pari a 0,1. 

[ CDM-1539771634-6 ]

6.  Incentivi

  • a.  Per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza modifica di sagoma e sedime, e’ prevista una riduzione del fabbisogno di servizi dovuta, pari a un massimo del 5%, laddove si raggiunga la riduzione del 25% di emissioni di CO2e rispetto ai valori emissivi associati ai limiti di prestazione energetica globale, qualora la normativa sovraordinata ne richieda la verifica. 
  • b.  E’ prevista una riduzione del fabbisogno di servizi dovuta pari a un massimo del 5% laddove si raggiunga un indice di riduzione dell’impatto climatico superiore del 10% della ST rispetto i limiti di cui al comma 4.
  • c.  Gli interventi di forestazione urbana su area privata saranno calcolati ai fini del calcolo della dotazione di servizi, attraverso specifico accordo convenzionale che stabilisca l’obbligo di mantenimento, manutenzione ed eventuale sostituzione in caso di malattia o disseccamento.
  • d.  Gli interventi di rinaturalizzazione di corsi d'acqua e di ripristino di tratti di corsi d'acqua tombinati saranno calcolati ai fini del calcolo della dotazione di servizi.

[ CDM-1539771634-7 ]

7.  Modalità di aggiornamento del presente articolo

Le modalità di calcolo delle emissioni di CO2e, le caratteristiche degli elementi tecnologici e delle superfici verdi integrate agli edifici saranno meglio definite attraverso documenti tecnici di dettaglio aggiornabili con Determina Dirigenziale motivata, in ragione dell'evoluzione normativa e tecnica, e del monitoraggio dei risultati raggiunti nella loro applicazione.

[ CDM-1539771634-8 ]

8.  I parametri prestazionali indicati al comma “riduzione impatto climatico” potranno essere oggetto di aggiornamento mediante Determina Dirigenziale.