[ CDM-01PR-1573727681-1 ]

1.  Rispetto ai fenomeni di pericolosità idraulica associati ai corsi d’acqua Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa è individuata la classe IIIa; mentre per il fiume Lambro sono individuate le classi di fattibilità IIIa e IIIb, differenziate in relazione al diverso grado di interazione delle aree interessate dai fenomeni di esondazione con le modalità di deflusso in piena della corrente.

[ CDM-01PR-1573727681-2 ]

2.  Rispetto agli aspetti geologici e idrogeologici, ricadono nella classe III le aree a bassa soggiacenza della falda acquifera (Classe IIIc); quelle con scadenti caratteristiche geotecniche del primo orizzonte (Classe IIId) e infine le aree interessate da attività di cava attive o dismesse (Classe IIIe).

[ CDM-01PR-1573727681-3 ]

3.  Classe IIIa: aree a pericolosità di inondazione (condizioni di gravosità media)

  • a.  Alla classe IIIa appartengono le seguenti aree:
    • i.  aree inondabili dei torrenti Garbogera, Pudiga e Guisa:
      • •  che rientrano all’interno del limite di pericolosità P2, delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per altezze idriche massime comprese nei campi h2 (altezza idrica massima compresa tra 0,30 m e 0,70 m) e h3 (altezza idrica massima > 0,70 m);
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 (frequente; tempo di ritorno inferiore o uguale a 10 anni) delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per qualsiasi altezza idrica massima;
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P2 del PGRA;
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 del PGRA.
    • ibis.  aree inondabili del torrente Seveso::
      • •  che rientrano all’interno del limite di pericolosità P2, delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, coincidente con il limite P2 del PGRA, per altezze idriche massime comprese nei campi h2 (altezza idrica massima compresa tra 0,30 m e 0,70 m) e h3 (altezza idrica massima > 0,70 m);
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 (frequente; tempo di ritorno inferiore o uguale a 10 anni) delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, coincidente con il limite P2 del PGRA, per qualsiasi altezza idrica massima;
    • ii.  aree inondabili del fiume Lambro:
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P1 delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per altezze idriche massime comprese nei campi h2 (altezza idrica massima compresa tra 0,30 m e 0,70m) e h3 (altezza idrica massima > 0,70 m);
      • •  che rientrano all’interno del limite di pericolosità P2 (poco frequente; tempi di ritorno compresi tra 10 e 200 anni) delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per qualsiasi altezza idrica massima e che appartengono all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015), o che sono sottese dalla fascia B di progetto del PAI;
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 (frequente; tempo di ritorno inferiore o uguale a 10 anni) delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per qualsiasi altezza idrica massima o che sono sottese dalla fascia B di progetto del PAI;
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P2 del PGRA e che appartengono all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015), o che sono sottese dalla fascia B di progetto del PAI.
    • iii. La delimitazione cartografica della classe IIIa per le aree inondabili dei torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa e per quelle inondabili del fiume Lambro corrisponde all’inviluppo delle aree sopra definite.
    •  
  • b.  Nelle aree della classe IIIa valgono le disposizioni di seguito elencate:
    • i.  Gli interventi di nuova edificazione e gli interventi edilizi su immobili esistenti che interferiscono direttamente sulle condizioni di pericolosità:
      • •  sono ammessi a condizione che la verifica di compatibilità idraulica degli interventi in progetto abbia esito positivo rispetto alle condizioni di pericolosità e di rischio esistenti; la verifica dovrà inoltre identificare eventuali variazioni delle caratteristiche idrodinamiche dell’inondazione indotte dagli interventi e, nel caso abbiano effetti negativi, definire gli interventi correttivi;
      • •  devono avere il piano di accesso agli edifici posto a quota tale da consentire un franco di almeno 0,5 m rispetto al livello idrico massimo per l’evento con tempo di ritorno di 100 anni per i torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa e di 200 anni per il fiume Lambro;
      • •  devono ricercare prioritariamente una riduzione della vulnerabilità e contribuire, ove possibile, ad abbassare la pericolosità complessiva dell’area; le soluzioni progettuali devono ricercare caratteristiche compatibili con le condizioni di sommersione periodica e con le modalità di deflusso delle acque di esondazione.
    • ii.  Per gli interventi edilizi su immobili esistenti che non interferiscono direttamente sulle condizioni di pericolosità e che non comportano aperture o variazione delle parti esterne, la verifica di compatibilità idraulica può essere sostituita da asseverazione del progettista o tecnico abilitato. Nell’ambito dell’asseverazione devono essere specificate le condizioni di pericolosità contenute nel PGT che coinvolgono l’immobile oggetto di intervento e che devono rimanere inalterate anche a seguito dell’intervento stesso. In relazione a tali condizioni, il soggetto attuatore, per il tramite dell’asseverazione, esclude da ogni responsabilità l’Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dalle condizioni di pericolosità presenti e da quelle di vulnerabilità dell’immobile interessato.
    •  
    • iii.  Fermo restando quanto indicato ai precedenti punti i e ii, la realizzazione e la modifica dei piani interrati e seminterrati è condizionata dal fatto che vengano dotati di sistemi di autoprotezione e che negli stessi si escludano funzioni e usi che prevedano la permanenza continuativa di persone.
    •  
    • iiibis. In alternativa al comma iii, e limitatamente alle aree inondabili dei torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa di cui al precedente p.to i, la realizzazione e la modifica dei piani interrati e seminterrati che prevedono funzioni e usi con presenza continuativa di persone è consentita nel caso in cui vengano garantite condizioni di sicurezza adeguate rispetto alla pericolosità di inondazione mediante la realizzazione di interventi, a carattere strutturale e non strutturale.
      Gli interventi di protezione, in funzione delle specifiche caratteristiche della singola unità edilizia devono avere carattere permanente e, nel caso in cui le particolari condizioni dell’immobile non consentano di conseguire le condizioni di sicurezza necessarie, devono essere integrati da opere di protezione di tipo mobile, per le quali devono essere specificate le tempistiche di installazione, con adeguato anticipo rispetto al manifestarsi di un evento di piena.
      Oltre agli interventi strutturali, devono inoltre essere previste misure a carattere non strutturale legate alle funzioni di preannuncio e allarme degli eventi di piena e alla definizione del piano di evacuazione su cui verrà espresso un parere vincolante dalla Direzione Sicurezza Urbana, Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile e dalla stessa approvato. 
      L’insieme delle misure di protezione adottate deve essere sviluppato a livello di progettazione definitiva/esecutiva e dettagliatamente descritto all’interno della verifica della compatibilità idraulica allegata al progetto di intervento, sottoscritta da un tecnico specialista abilitato, che assume espressamente la responsabilità professionale relativamente all’efficacia delle misure adottate per la protezione dei beni esposti e per la sicurezza delle persone.
      La permanenza continuativa di persone è ammessa unicamente per lo svolgimento delle funzioni commerciale e terziario, con esclusione della funzione residenziale e della funzione produttiva, e per servizi di particolare interesse pubblico che non comportino l’uso degli stessi tale da inquadrarsi come residenziale/sanitario/assistenziale in regime di ricovero e servizi dedicati a categorie fragili.
      Ai fini di rendere omogenee le analisi e le valutazioni contenute nella verifica di compatibilità idraulica, nei casi relativi alla realizzazione e la modifica dei piani interrati e seminterrati che prevedano la presenza continuativa di persone, la stessa verifica di compatibilità idraulica deve essere tassativamente redatta secondo i contenuti fissati e descritti nell’Allegato 6 alle presenti Norme.
    •  
    • iv.  Sono da considerare prioritari gli interventi sulle aree a verde pubblico o comunque su aree non edificate adattati anche a svolgere funzioni di incremento di invaso temporaneo delle acque di esondazione; nella progettazione delle opere relative, va tenuto conto delle condizioni di inondabilità presenti per conformare tali aree, compatibilmente con le connessioni con le strutture circostanti, in modo da favorire le condizioni di invaso. Appare opportuno, al fine di conferire agli interventi caratteristiche funzionali adeguate, che vengano predisposti dispositivi per il lento smaltimento delle acque invasate attraverso la stessa canalizzazione del corso d’acqua o la rete di fognatura o ancora con sistemi di infiltrazione in falda, ove compatibili. Gli effetti positivi di tali disposizioni riguardano sia, a livello locale, il conseguimento di una migliore distribuzione delle acque esondate rispetto all’articolazione stradale e alle aree contigue agli edifici, sia, a livello di insieme, il contenimento dell’estensione verso valle delle superfici allegate, a parità di dimensione dell’onda di piena.
  • c.  Ai fini delle verifiche idrauliche sono messi a disposizione dei progettisti da parte dell’Amministrazione comunale i risultati delle analisi idrauliche di dettaglio condotte, in grado di fornire i valori puntuali delle altezze idriche e delle velocità di corrente massime per i diversi tempi di ritorno, da utilizzare come riferimento di base per le verifiche di compatibilità.

[ CDM-01PR-1573727681-4 ]

4.  Classe IIIb: aree a pericolosità di inondazione (condizioni di gravosità elevata)

  • a.  Alla classe IIIb appartengono le aree inondabili del fiume Lambro:
    • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT per qualsiasi altezza idrica massima, e che appartengono all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015);
    • •  che ricadono all’interno della fascia A e della fascia B del PAI e che appartengono all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015);
    • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 del PGRA e che appartengono all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015).
  • b.  Nelle aree della classe IIIb sono consentiti esclusivamente:
    • •  gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett a, b, c, del DPR 380/2001 (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo); gli adeguamenti igienico-sanitari e quelli necessari per il rispetto delle norme di legge;
    • •  gli interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse; in ogni caso gli interventi non possono comportare l’aumento di suolo occupato o la modifica del sedime esistente;
    • •  gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché quelli di valore storico-culturale così come classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
    • •  gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico; le opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso.
  • c.  Per tutti gli interventi consentiti è richiesta una relazione di compatibilità idraulica che valuti le condizioni di pericolosità e di rischio sulle opere in progetto e sugli usi previsti (nelle condizioni di stato di fatto e a seguito della realizzazione dell’intervento) e gli effetti delle opere in progetto, sulle aree circostanti (per effetto della realizzazione dell’intervento) e sulle caratteristiche morfologiche e idrauliche dell’alveo, sia a livello locale che lungo il tratto di alveo potenzialmente interessato. 
  • d.  Per gli interventi edilizi su immobili esistenti che non interferiscono direttamente sulle condizioni di pericolosità e che non comportano aperture o variazione delle parti esterne, lo studio di compatibilità idraulica può essere sostituito da asseverazione del progettista o tecnico abilitato. Nell’ambito dell’asseverazione devono essere specificate le condizioni di pericolosità contenute nel PGT che coinvolgono l’immobile oggetto di intervento e che devono rimanere inalterate anche a seguito dell’intervento stesso. In relazione a tali condizioni, il soggetto attuatore, per il tramite dell’asseverazione, esclude da ogni responsabilità l’Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dalle condizioni di pericolosità presenti e da quelle di vulnerabilità dell’immobile interessato.
  • e.  Su tutti gli edifici esistenti è vietata la realizzazione e il recupero di vani interrati e seminterrati.
  • f.  In caso di dismissione degli edifici esistenti è fatto obbligo alla proprietà della demolizione degli stessi e della sistemazione morfologica e ambientale delle aree occupate secondo modalità coerenti con la funzione originaria prioritariamente legata al ruolo di alveo di piena del corso d’acqua. Fino all’avvenuta demolizione il proprietario è tenuto a mantenere l’immobile in condizioni di adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria, estesa anche alle opere di protezione dal rischio di pericolosità idraulica.
  • g.  L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei progettisti i risultati delle analisi idrauliche di dettaglio condotte nell’ambito del PGT, in grado di fornire i valori puntuali delle altezze idriche e delle velocità di corrente massime per i diversi tempi di ritorno, da utilizzare come riferimento di base per le verifiche di compatibilità.

[ CDM-01PR-1573727681-5 ]

5.  Classe IIIc: aree a bassa soggiacenza della falda acquifera

  • a.  Alla classe IIIc appartengono le aree che presentano una soggiacenza dell'acquifero superficiale inferiore a 5 m. 
  • b.  Nelle aree IIIc valgono le disposizioni di seguito elencate:
    • •  La realizzazione e la modifica dei vani interrati e seminterrati, purché dotati di collettamento delle acque di scarico, che interferiscono con il livello della falda è ammessa a condizione che vengano provvisti di sistemi di auto protezione. Gli scarichi delle acque superficiali e derivanti dal pompaggio delle acque sotterranee, anche in condizioni climatiche ed idrologiche avverse, devono essere comunque compatibili con la normativa regionale sull’invarianza idrologica e idraulica.
    • •  E’ vietata la realizzazione e la modifica dei vani interrati e seminterrati che interferiscano con il livello della falda da adibire ad uso produttivo, nel caso prevedano attività che comportano l’utilizzo o lo stoccaggio di sostanze pericolose/insalubri.
    • •  Per queste aree, a salvaguardia della falda idrica sotterranea, per gli interventi di nuova edificazione, nonché di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, deve essere previsto in fase progettuale e realizzato il collettamento degli scarichi idrici in fognatura; devono inoltre essere previsti interventi di regimazione idraulica per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee.
    • •  Gli scarichi delle acque superficiali e derivanti dal pompaggio delle acque sotterranee, anche in condizioni climatiche ed idrologiche avverse, debbono essere complessivamente compatibili con la normativa regionale sull’invarianza idraulica. A questo scopo è consentita, in mancanza di soluzioni alternative, la realizzazione di vasche di laminazione al di sotto del livello di falda purché costruttivamente compatibili con il terreno saturo.

[ CDM-01PR-1573727681-6 ]

6.  Classe IIId: aree con scadenti caratteristiche geotecniche

  • a.  Appartengono alla classe IIId le aree di possibile ristagno, torbose o paludose, le aree prevalentemente limoso-argillose, con limitata capacità portante, le aree con consistenti disomogeneità di tessitura verticali o laterali e le aree con riporti di materiale o colmate.
  • b.  Nelle aree IIId valgono le disposizioni di seguito elencate:
    • •  Per gli interventi di nuova edificazione, nonché di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, si rendono necessarie indagini geologico-tecniche per la verifica delle caratteristiche litotecniche dei terreni, di capacità portante e di valutazione di stabilità dei versanti di scavo, valutazioni di compatibilità dell'intervento sull'assetto idrogeologico e ambientale dell'area. Sono da prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate, opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, collettamento degli scarichi idrici in fognatura a salvaguardia della falda.

[ CDM-01PR-1573727681-7 ]

7.  Classe IIIe: ambiti interessati da attività estrattive attive o dismesse.

  • a.  Appartengono alla classe IIIe le aree caratterizzate dalla presenza di ambiti estrattivi attivi, dismessi, recuperati o in fase di recupero.
  • b.  Nella aree IIIe valgono le disposizioni di seguito elencate:
    • •  Gli ambiti estrattivi dismessi possono presentare riempimenti e ripristini morfologici con terreni litologicamente disomogenei e con scadenti caratteristiche geotecniche. Le particolari condizioni di tali aree richiedono necessariamente l'effettuazione di studi per il recupero morfologico e di ripristino ambientale, indagini di stabilità dei fronti di scavo, indagini geognostiche di approfondimento per la verifica litotecnica dei terreni mediante rilievo geologico di dettaglio e prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva di qualunque opera sul territorio. 
    • •  Sugli ambiti estrattivi dismessi, sono ammessi interventi di nuova edificazione e interventi sul patrimonio esistente purché definiti mediante specifici progetti di recupero che unitamente alle opere edilizie comprendano il recupero delle caratteristiche morfologiche delle aree compromesse dalle attività precedenti concluse, con particolare attenzione alla possibilità di ripristino dei caratteri di valenza paesaggistica e qualità ambientale propri delle condizioni antecedenti all’intervento estrattivo.