[ CDM-13PR-1571922851-1 ]

Le opere di protezione idraulica, quali difese spondali longitudinali di diversa tipologia, soglie di fondo, muri spondali, argini di ritenuta, come pure gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere esistenti devono essere corredate, per la relativa autorizzazione, da un progetto, con dettaglio almeno di progetto definitivo, che ne dimostri l’esigenza e il corretto inserimento all’interno del tratto di alveo interessato. Il progetto dovrà comunque contenere, oltre al dimensionamento idraulico delle opere previste, la valutazione degli effetti attesi dalle stesse non solo a livello locale ma anche nei tratti di estensione adeguata a monte e a valle rispetto a quello di intervento.
La realizzazione di opere di difesa a tutela esclusiva dei beni dei frontisti sono a carico dei frontisti stessi, previa autorizzazione da parte dell’autorità idraulica competente.
Nel caso di realizzazione di nuovi argini è dovrà essere assicurata la possibilità di fruire delle sponde e al tal fine la pendenza delle scarpate arginali dovrà risultare, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, inferiore al 25% sul lato alveo e al 20% sul lato campagna. L’eventuale rivestimento della scarpata sul lato alveo deve prevedere ove possibile l’impiego di vegetazione idonea con funzioni di protezione dai fenomeni di erosione e di miglioramento delle condizioni di stabilità. 
Le difese radenti (impostate senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna), devono essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta e con caratteristiche tali (pendenza e modalità costruttive) da consentire l’accesso al corso d’acqua.