[ CDM-13PR-1571925707-1 ]

Il regime autorizzativo degli scarichi è disciplinato:

  • ai fini idraulici, ossia quantitativi, dal RD 523/1904 e dalle DGR di Polizia Idraulica;  
  • ai fini qualitativi, dal RR n. 3/2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12/12/2003 n. 26” e s.m.i. e dal RR n. 4/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52 comma 1, lettera a) della L.R. 12/12/2003 n. 26”.

L’autorità idraulica comunale esercita la competenza relativa al controllo e autorizzazione degli scarichi idrici nel RIM, relativamente alla quantità delle acque recapitate. Gli scarichi sono autorizzabili dal punto di vista idraulico previa verifica della capacità del recettore a smaltire le portate scaricate. La richiesta di autorizzazione allo scarico deve pertanto essere accompagnata da una relazione idrologica e idraulica che contenga la caratterizzazione dello scarico sotto l’aspetto quantitativo e la verifica della compatibilità del corpo idrico ricettore (ubicazione dei punti di scarico nel ricettore e l’assenza di fenomeni di esondazione dello stesso ricettore a causa del nuovo apporto idrico) e del sistema idrografico ad esso connesso, nei limiti del campo di influenza del particolare scarico.
Gli scarichi sono inoltre soggetti alle disposizioni del RR 23/11/2017, n. 7 e s.m.i. “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della LR 11/03/2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”. 
Nel caso di “aree A, ovvero ad alta criticità idraulica” di cui fa parte il territorio di Milano, per tutti gli interventi di trasformazione che comportano una variazione della permeabilità, con riduzione della stessa rispetto alle condizioni pre-urbanizzazione, è stabilito un limite massimo delle portate meteoriche scaricabili nei recettori di 10 l/s per ha di “superficie scolante impermeabile dell’intervento
L’autorità idraulica può imporre limiti più restrittivi di quelli indicati, in relazione alla effettiva capacità idraulica del ricettore stesso.
Ai sensi del citato RR 7/2017 e s.m.i., le portate di scarico nei corpi recettori, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie o da reti pubbliche di raccolta di acque meteoriche di dilavamento di aree già edificate o urbanizzate e dotate di reti fognarie, “sono limitate mediante l’adozione di interventi atti a contenerne l’entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ha”.
In funzione dell’obiettivo di ridurre le portate meteoriche scaricate nelle reti fognarie e nei corpi idrici superficiali devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; in via subordinata si deve ricorrere a opere di accumulo temporaneo e di laminazione prima dello scarico in corpi idrici superficiali o in fognatura.
L’art. 3 del RR 23/11/2017 N. 7 e s.m.i., individua gli interventi soggetti all’applicazione del criterio di invarianza idraulica.
I metodi di calcolo e i requisiti minimi delle misure di invarianza idraulica sono specificati dagli artt. 11 e 12  RR n. 7/2017 e s.m.i., (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della LR 11/03/2005, n. 12);   l’art. 13 dà indicazioni in merito al piano di manutenzione degli interventi di invarianza idraulica.