[ CDM-13PR-1571923870-1 ]

È fatto divieto di effettuare coperture dei corsi d’acqua facenti parte del RIM anche con tubi o scatolari di ampia sezione, fatti salvi i casi previsti dall’art. 115 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Il divieto non si applica alle opere di tombinatura esistenti. Qualora l’opera di tombinatura, ancorché autorizzata, si manifesti inadeguata alle esigenze idrauliche del corso d’acqua, l’Amministrazione Comunale può ordinare la rimozione della stessa, addebitando oneri ed eventuali danni provocati al concessionario.
Le opere di tombinatura, interessanti i corsi d’acqua con portata continua, esistenti e non autorizzate devono essere rimosse a carico dei proprietari o concessionari con ricostruzione dell’alveo con sezione a cielo aperto.