[ CDM-1571912497-1 ]

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.
Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.
Le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono disciplinate dall’art. 96, R.D. n. 523/1904.