[ CDM-13PR-1571929370-1 ]

La L.R. 4 del 2016 (art. 12, comma 1) stabilisce che "è vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio". La violazione di quanto sopra esposto comporta l’applicazione delle procedure sanzionatorie previste dalla L.R. 10 del 2009, aggiornata dalla L.R. 17 del 2018.
Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la determinazione e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981 (Modifiche al sistema penale) e della L.R. 1 del 1° febbraio 2012 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).