[ CDM-13PR-1571924264-1 ]

I frontisti sono responsabili dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d’acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 58 del R.D. 523/1904 sono consentite “Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell’alveo”. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell’art. 95 comma 1 dello stesso, “è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”.
E’, dunque, possibile, la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano di campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d’alveo.
Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua.
L’accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell’Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.
La realizzazione dei muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all’interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.