[ CDM-13PR-1571923054-1 ]

Rientrano in questa classificazione le opere viarie di attraversamento quali ponti, passerelle come pure gli attraversamenti dell’alveo con tubazioni e condotte facenti parte di infrastrutture tecnologiche (acquedotto, fognatura, gas, linee elettriche, linee telefoniche e di telecomunicazione). 
Per le nuove opere di attraversamento con luce superiore ai 6,00 m (ponti) devono essere applicati i criteri di compatibilità idraulica contenuti nella normativa vigente e nella Direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, (Deliberazione Autorità di Bacino n. 2/99). 
La portata di progetto da adottare per i corsi d’acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali, non dovrà essere inferiore a quella assunta per la delimitazione della Fascia B mentre per i corsi d’acqua non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali non dovrà essere inferiore a 100 anni.
I nuovi manufatti di attraversamento devono rispettare i seguenti criteri di compatibilità idraulica:

  • le caratteristiche dell’opera non devono comportare una riduzione della sezione idraulica del corso d’acqua attraversato per effetto della localizzazione delle spalle o dei rilevati di accesso; non devono inoltre indurre modificazioni planimetriche e altimetriche alla geometria dell’alveo stesso; 
  • la posizione planimetrica e la dimensione dell’attraversamento devono essere tali da non comportare variazioni alla geometria, al tracciato planimetrico dell’alveo del corso d’acqua e alla pendenza di fondo;
  • la quota di intradosso dell’impalcato non può essere inferiore al piano campagna e, nel caso di alveo arginato, a quella della sommità arginale;
  • per attraversamenti con luce superiore ai 6 metri il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla massima portata prevedibile (di progetto) e la quota di intradosso dell’opera di attraversamento deve essere non inferiore a 1,00 m nella condizioni di portata massima di progetto; nel caso di intradosso non rettilineo tale valore deve essere rispettato per almeno 2/3 della luce; il tempo di ritorno delle piena di progetto, ove ne sia possibile la determinazione, può essere assunto anche con riferimento a valori inferiori a 100 anni in funzione delle dimensioni del corso d’acqua interessato, dell’importanza dell’infrastruttura  e delle condizioni di pericolosità e di rischio che possono interessare il territorio circostante;
  • le fondazioni dell’opera devono in generale essere localizzate in modo che non siano soggette a fenomeni di erosione da parte del corso d’acqua; nel caso in cui tale condizione non risulti possibile deve essere valutata l’entità del fenomeno e le opere di protezione necessarie.

Per i manufatti di dimensioni inferiori a 6 m è comunque necessario che le verifiche idrauliche condotte dimostrino che l’opera in progetto non comporti un aggravamento delle condizioni di pericolosità idraulica sul territorio circostante, non induca alterazioni dell’assetto idraulico dell’alveo e delle modalità di deflusso in piena e infine che le sollecitazioni idrodinamiche cui è sottoposta siano compatibili con la sicurezza della stessa.
Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

  • l’inserimento della struttura sia coerente con l’assetto idraulico del corso d’acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
  • le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l’opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Gli attraversamenti con tubazioni staffate ai ponti esistenti devono essere effettuati lungo il lato di valle del manufatto e collocati in posizione tale da non ostruire la sezione di deflusso del corso d’acqua.
La relazione di compatibilità idraulica allegata al progetto dell’opera dovrà contenere tutte le verifiche necessarie al rispetto delle condizioni esposte. 
Non è ammesso comunque il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente e trasversali in alveo che ne riducano la sezione idraulica.