a.  Lavori e opere soggetti a concessione

[ CDM-13PR-1571913179-1 ]

Le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente sono quelle riportate negli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904.

b.  Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico/autorizzazione 

[ CDM-13PR-1571913179-2 ]

Sono soggetti a nulla-osta idraulico/autorizzazione: 

  • Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi); 
  • Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari) 
  • Interventi edilizi previsti al successivo punto c);
  • Opere con occupazione delle aree del demanio idrico afferenti concessioni di derivazione di acqua pubblica; 
  • Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti;
  • La realizzazione di strade pubbliche e private per collegamento con la viabilità esistente nei tratti dei corsi d’acqua tombinati;
  • Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc…) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto;
  • Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi):
  • Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc… nonché attività di pascolo e transumanza; 
  • Sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione;
  • Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro. Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione; 
  • Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc…) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo, secondo le modalità del successivo art. 9; 
  • Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d’acqua; 
  • La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc…) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, funzionali al buon regime del corso d’acqua, secondo le modalità del successivo art. 9;
  • Interventi di bioingegneria, riqualificazione fluviale, rinaturazione dell’alveo e messa a dimora della vegetazione riparia;
  • Opere di fruibilità pubblica quali percorsi ciclopedonali, manufatti per garantire la pubblica incolumità (staccionate, parapetti ecc.);
  • Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di copertura dei corsi d’acqua esistenti;
  • Interventi i consolidamento statico.

c.  Interventi ammissibili con procedura d'urgenza 

[ CDM-13PR-1571913179-3 ]

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. 
Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone. 

d.  Interventi edilizi 

[ CDM-13PR-1571913179-4 ]

Come previsto dall’art. 96 del RD 523/1904, non è consentita la realizzazione di nuove opere o l’attuazione di nuovi interventi nell’alveo sulle sponde e nelle fasce di rispetto del RIM.
Per le opere o occupazioni esistenti nelle fasce di rispetto del RIM o in aree del demanio fluviale, senza la prescritta autorizzazione o concessione, si applicano gli artt. 11 e 12 della lr 4/2016, come previsto al successivo art. 14.  
Nello specifico, in particolare per le opere in fascia di rispetto sono ammessi:
a.  Opere senza titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa: esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione;
b.  Opere con titolo legittimante e verifica di compatibilità idraulica negativa: gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 3 comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo e previa la realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all’opera o all’occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario;
c.  Opere senza titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva: gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 3 comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia;
d.  Opere con titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva: gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 3 comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo. 
La verifica di compatibilità idraulica di qualsiasi opera deve essere predisposta secondo i contenuti di cui alle Direttive n. 2 e 4 approvate con deliberazione n. 2 del 11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, (quest’ultima aggiornata con deliberazione n.10 del 5/04/2006). Nel caso di realizzazione di nuove opere, la verifica dovrà dimostrare che il loro inserimento sia compatibile con l’assetto idraulico del corso d’acqua, non comporti un incremento delle condizioni di pericolosità idraulica per le aree circostanti e che le sollecitazioni idrodinamiche sulle opere in progetto siano compatibili con la sicurezza delle stesse. La verifica di compatibilità deve prendere in considerazione sia l’assetto finale conseguente alla realizzazione dell’intervento previsto sia eventuali assetti temporanei (se idraulicamente significativi) relativi alle esigenze di cantiere e sulla verifica va acquisito il parere dell’autorità idraulica.