[ CDM-13PR-1571823595-1 ]

Le norme fondamentali che regolano le attività di Polizia Idraulica sono: 

  • per i corsi d’acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o “nulla osta” idraulico; 
  • per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”. Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.

La legge regionale n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di Polizia Idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114). 
Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d’acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato C) e che non si qualificano come canali privati. I comuni sono pertanto chiamati ad un’attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore.
I comuni debbono esercitare le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F – “Canoni regionali di Polizia Idraulica” ed E – “Linee Guida di Polizia Idraulica”, parti integranti della delibera della Giunta regionale X/7581 del 18/12/2017 e s.m.i. “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e s.m.i.. 
Il presente Regolamento di Polizia Idraulica fa parte del “Documento di Polizia Idraulica” (DPI), previsto dalla D.g.r.  X/7581 del 18/12/2017 e s.m.i. “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e s.m.i. ed è redatto secondo le indicazioni dell’Allegato D della stessa D.g.r. 
Esso stabilisce principi, modalità e procedure relative allo svolgimento delle attività di polizia idraulica sul reticolo idrico di competenza comunale, rappresentato nell'elaborato Tavola R.09 del Piano delle Regole, che disciplinano le attività di gestione e trasformazione delle aree afferenti al demanio idrico, alle sue pertinenze e alle aree in fregio comprese nelle fasce di rispetto.
Il DPI, approvato e recepito nello strumento urbanistico comunale acquisisce valore normativo locale. L’ambito di applicazione coincide con il territorio del Comune di Milano, comprese le aree demaniali che si trovano lungo i confini comunali. 
Le norme disciplinano:

  • le modalità d’uso delle aree appartenenti al demanio idrico, come definito nell'allegato E della D.g.r.  24/10/2018 n. XI/698 e s.m.i., “Linee guida di polizia idraulica”, e alle relative fasce di rispetto;
  • la realizzazione di opere e degli interventi che insistono sul demanio idrico, e sulle relative fasce di rispetto.

Le finalità generali del Regolamento, secondo quanto stabilito dalle Linee guida citate, sono le seguenti:

  • migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo e la manutenzione dell’assetto degli alvei con lo scopo di ridurre le condizioni di pericolosità e di conseguente rischio;
  • mitigare le interazioni con i manufatti che interferiscono con le condizioni di deflusso soprattutto in piena;
  • mantenere la funzionalità degli alvei nelle diverse condizioni di regime idrologico ordinario attraverso azioni di controllo e di manutenzione;
  • favorire il recupero degli ambiti propri del reticolo idrografico, all'interno del sistema regionale del verde e dei grandi corridoi ecologici;
  • disincentivare gli usi del suolo lungo le fasce di rispetto meno compatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
  • promuovere l'adeguamento dei manufatti interferenti e l’eventuale delocalizzazione degli insediamenti incompatibili;
  • realizzare interventi che mantengano o migliorino le condizioni di qualità ambientale del corso d’acqua, con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza allo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide e arrestare la perdita di biodiversità;
  • promuovere interventi rivolti alla riqualificazione dei sistemi e al miglioramento della sostenibilità ambientale, contemplando, nel rispetto della funzione primaria e della conservazione delle caratteristiche idrauliche, anche l’utilizzo sinergico delle acque ad altri fini (inclusi quelli energetici);
  • tutelare l’integrità dei manufatti storici relativi ai corsi d’acqua, compresi nel Reticolo Minore, mediante interventi di restauro e ripristino (alveo, strade, alzaie, chiuse, ponti, ecc.).

Le finalità richiamate sono perseguite mediante la pianificazione urbanistica comunale relativa alle aree adiacenti agli alvei con la realizzazione dei seguenti strumenti:

  • l’accertamento delle condizioni in atto di pericolosità idraulica e di conseguente rischio e la definizione di azioni specifiche di mitigazione attraverso l’indirizzo verso destinazioni d’uso del suolo compatibili;
  • l’individuazione di criteri per la verifica di infrastrutture e manufatti potenzialmente interferenti, nella logica di definire modalità di intervento compatibili con le componenti idrauliche, morfologiche naturalistiche e ambientali dei corpi idrici.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). 
Si precisa che le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).