[ CDM-13PR-1571824153-1 ]

Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, “… appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...”. Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

  • quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
  • tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici. Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali: 
  • i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica; 
  • i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici; 
  • tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione. 

[ CDM-13PR-1571824153-2 ]

Con alveo di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale sede di deflusso idrico compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero le sponde fisse artificiali quali scogliere e muri d'argine in froldo (costituite da opere di difesa), comprensiva delle aree lasciate libere dalle acque correnti (artt. 1, 3 e 4, Legge 37/1994). 
 La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: “Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”.
Al fine di definire in modo univoco il limite dell’alveo – che rappresenta il demanio idrico – si fa riferimento alla Circolare 780 del 28/02/1907 del Ministero del LL.PP. in cui il limite dell’alveo appartenente al demanio pubblico viene identificato con quello corrispondente al livello di piena ordinaria.   Secondo la definizione del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, l’altezza di piena ordinaria è rappresentata dal livello idrico superato o uguagliato dalle massime altezze annuali verificatesi in 3/4 (75%) degli anni di osservazione. 
Per il reticolo idrografico minore, in mancanza della disponibilità di dati idrometrici necessari alla determinazione dell’altezza di piena ordinaria, il limite del demanio idrico può essere fatto coincidere con il ciglio della sponda dell’alveo.

[ CDM-13PR-1571824153-3 ]

Le aree che possono essere occupate dalle acque solo in caso di piena superiore a quella ordinaria, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi.
Sono inoltre parte del demanio idrico gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l’opera dell’uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione. Gli argini e le strade alzaie, considerati elementi non essenziali del corso d’acqua, possono rimanere di proprietà privata, anche se soggetti a servitù pubblica. Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla pubblica amministrazione devono ritenersi anch’essi demaniali ancorché non facenti strettamente parte del complesso del demanio idrico, ma acquisti al demanio per specifico procedimento amministrativo.