[ CDM-1543844170-1 ]

1.  Esclusivamente negli interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali, ad esclusione degli esercizi di vicinato, e solamente con riferimento alle SL nuove o oggetto di cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, è prescritto il reperimento di parcheggi pertinenziali ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., nelle quantità minime richieste dalla L. 122/1989.

[ CDM-1543844170-2 ]

2.  In tutti gli interventi di nuova costruzione, la dotazione di parcheggi privati prescritta dalla legge, deve essere realizzata non in superficie, laddove non dimostrata l’impossibilità. In caso di realizzazione in soprasuolo e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente, l’area destinata a parcheggi dovrà essere opportunamente piantumata al fine di garantire servizi ecosistemici.

[ CDM-1543844170-3 ]

3.  Non è richiesta alcuna dotazione di parcheggi pertinenziali per esercizi di vicinato nonché per le medie e grandi strutture di vendita insediate in aree pedonali o a pedonalità privilegiata o spazi a vocazione pedonale, Area C e ZTL senza limitazioni temporali.