[ CDM-1539769109-1 ]

1.  Alle aree comprese negli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) disciplinate dal presente Piano e alle aree a pertinenza indiretta individuate nella Tav. S.02 del Piano dei Servizi è attribuito un Indice di edificabilità Territoriale unico pari a 0,35 mq/mq, verificato il lotto funzionale di appartenenza. Detto indice genera diritti edificatori perequati ai sensi dell’art. 7. L’Indice di edificabilità Territoriale unico, di cui al presente comma, è applicato a tutte le aree, secondo le definizioni di cui all’art. 5 commi 20 e 21, in maniera indifferente alla destinazione funzionale dei suoli.

Le aree destinate all’agricoltura, individuate nella Tav. R.02, e le aree destinate all’edilizia residenziale sociale, individuate nella Tav. S.01 del Piano dei Servizi, sono escluse dall’attribuzione del suddetto indice.

La verifica della capacità edificatoria di un’area appartenente ad un lotto funzionale è da effettuarsi calcolando la differenza fra la capacità edificatoria complessiva risultante dall’applicazione dell’indice di edificabilità territoriale all’intero lotto funzionale e quella relativa alle costruzioni esistenti che vengono mantenute sullo stesso lotto.

La capacità edificatoria residua viene attribuita a ciascuna area in misura percentuale rispetto al lotto funzionale, tenuto conto delle costruzioni esistenti.

La consistenza delle costruzioni esistenti è desumibile dagli atti che hanno interessato le precedenti trasformazioni qualora reperibili (a titolo esemplificativo: licenze edilizie, concessioni edilizie, titoli edilizi abilitativi, atti di densità, ecc.); in mancanza degli stessi si considera l’edificato esistente alla data di adozione della presente variante al PGT. 

[ CDM-1539769109-2 ]

2.  Nelle aree comprese nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) è consentito il raggiungimento di un Indice di edificabilità Territoriale massimo di 0,70 mq/mq, ad esclusione dei casi disciplinati agli articoli 16 comma 2 e 21 comma 5, mediante l’utilizzo, in alternativa o in forma composta, di diritti edificatori anche perequati, premialità di cui all’articolo 13 comma 11 e quote di edilizia residenziale sociale di cui al successivo art. 9, secondo i criteri e le modalità attuative stabiliti al successivo art. 13. 

[ CDM-1539769109-3 ]

3.  Entro gli ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità, di cui all’articolo 17, così come identificati sulla tavola R.02, il suddetto Indice di edificabilità Territoriale massimo è elevato a 1 mq/mq, ad esclusione dei casi disciplinati agli articoli 16 comma 2 e 21 comma 5.

[ CDM-1539769109-4 ]

4.  E’ consentito il superamento dell’Indice di edificabilità Territoriale massimo nei casi disciplinati dai seguenti articoli: 9 comma 3, 15 comma 3 lett. a. e b., 16 comma 2, 19 comma 3 lett. a., 21 comma 2 lett. a., 21 comma 5 e 23 comma 2 lett.a.

[ CDM-1539769109-5 ]

5.  Sono sempre fatte salve le SL esistenti e per le rispettive destinazioni d’uso. Qualora l’Indice di edificabilità Territoriale unico generi una SL inferiore a quella già realizzata, esso è compreso nella SL esistente.
Entro la superficie lorda esistente sono escluse dal calcolo della dotazione di servizi i primi 250 mq come previsto dall'art. 11 comma 3 del Piano dei Servizi.
Le SL già demolite e da demolirsi nel corso del procedimento finalizzato alla bonifica possono essere recuperate nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8. In caso di mutamento  della destinazione d’uso di un edificio o di una sua parte da servizi a funzioni urbane si considera SL esistente la SL dell’edificio esistente o della sua parte, soggetta a cambiamento di destinazione d’uso, calcolata ai sensi del precedente art. 5 comma 6.
Per la SL relativa agli edifici abbandonati e degradati, si rimanda all’art. 11 delle presenti norme.

[ CDM-1539769109-6 ]

6.  L’Indice di edificabilità Fondiaria è il risultato della applicazione dell’indice IT unico e delle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 e dei comma 2 e 3 del presente articolo.