[ CDM-1543844361-1 ]

1.  Gli ambiti oggetto di Rigenerazione, riportati sulla Tav. R.02 sono:

  • a.  Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), così come definiti all'art. 22;
  • b.  Ambiti relativi a Piazze, intesi come spazi urbani di cerniera tra le zone centrali della città e quelle marginali;
  • c.  Ambiti relativi a Nodi di interscambio, intesi come grandi attrezzature del trasporto pubblico e dell'interscambio;
  • d.  Ambiti di Rigenerazione Ambientale, intesi come luoghi aventi criticità ed elevata sensibilità ambientale;
  • e.  Ambiti relativi a Nuclei storici esterni, intesi come ambiti in cui si riconosce una qualità del tessuto morfologico che deriva dalle trasformazioni susseguitesi nella storia urbanistica della città, e relativi a Spazi a vocazione pedonale, intesi come spazi pubblici o ad uso pubblico dove viene privilegiata la mobilità pedonale e ciclabile come struttura portante della vita urbana collettiva; 
  • f.   Ambiti per Grandi Funzioni Urbane (GFU), così come definiti all'art. 16.

[ CDM-1543844361-2 ]

2.  Negli ambiti oggetto di Rigenerazione, oltre alle specifiche discipline dei tessuti di riferimento, possono applicarsi inoltre le seguenti disposizioni speciali.

  • a.  Gli esercizi di vicinato e le attività artigianali fino a 250 metri quadri di SL (relativamente ai servizi alla persona e a quelle nei settori dell'alimentazione e della non alimentazione), posti al piano terra con affaccio sul piano pubblico e/o di uso pubblico, sono esclusi dal calcolo della SL, a condizione che siano individuati in uno specifico atto di vincolo di destinazione funzionale da trascriversi nei pubblici registri, non concorrano al computo della quantità massima di superficie lorda edificabile e non determinino fabbisogno di servizi e che sia convenzionato con il Comune di Milano il corripettivo affitto dei locali e la gestione delle attività commerciali da parte dell'utilizzatore finale:
    • i.   in caso di nuova costruzione;
    • ii.  in caso di altra tipologia di intervento, anche in caso di cambio di destinazione d’uso, previo atto di densità che ne attesti la SL e la destinazione d’uso già esistente.
  • La presente norma si applica solo per interventi ricadenti entro i seguenti ambiti oggetto di Rigenerazione: Ambiti di Rinnovamento Urbano, Piazze, Nodi di interscambio, Ambiti di Rigenerazione Ambientale, Nuclei storici esterni e Ambiti per Grandi Funzioni Urbane (GFU).
  •  
  • b.  Perequazione urbanistica e trasferimento dei diritti edificatori.
    • i.  Negli ambiti oggetto di Rigenerazione è consentito, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 delle presenti norme, il trasferimento di diritti edificatori pari all’indice di edificabilità territoriale (IT) unico o alle volumetrie esistenti, da pertinenza diretta ad altra pertinenza diretta secondo le seguenti modalità:
      • a. in tutti gli ambiti oggetto di Rigenerazione è consentito il trasferimento da pertinenza indiretta a pertinenza diretta, così come disciplinato all'art. 7 delle presenti norme;
      • b. in tutti gli ambiti oggetto di Rigenerazione è consentito generare e trasferire diritti edificatori da pertinenza diretta a pertinenza diretta ed è anche possibile, ad eccezione degli ambiti di Rigenerazione ambientale, riceverli;
      • c. negli ambiti di Rigenerazione ambientale non è consentito ricevere diritti edificatori provenienti da pertinenze dirette.
    • ii.  L’area da cui è stata effettuata il trasferimento dei diritti edificatori dovrà essere asservita volumetricamente all’area sulla quale sono stati trasferiti i diritti edificatori;
    • iii.  L’area, asservita volumetricamente, di proprietà privata, dovrà essere bonificata e, se libera, dovrà essere garantita la conservazione delle dotazioni arboree o sistemata a verde, opportunamente forestata; la manutenzione sarà a carico del soggetto proprietario. 
    • Previa istruttoria e valutazione tecnica degli uffici competenti per tali aree potrà essere prevista la cessione o l’asservimento all’uso pubblico , con specifico atto d’obbligo registrato e trascritto; anche in questo caso dovrà essere garantita la conservazione delle dotazioni arboree o sistemata a verde, opportunamente forestata e la manutenzione sarà a carico del soggetto proprietario;
    • iv.  In sede di istruttoria l’Amministrazione valuterà se l’area libera possa assolvere in tutto o in parte il fabbisogno di dotazione di servizi generato;
    • v.  In caso di lotto inedificato, verificato il lotto funzionale, dette aree possono trasferire una volumetria, anche parziale, fino a un Indice di edificabilità Territoriale di 0,35 mq/mq;
    • vi.  La disciplina del presente comma 2 lettera b. si applica anche agli ambiti relativi ai Magazzini Raccordati e a tutti i fornici dei rilevati ferroviari. 
  •  
  • c.  Edilizia Residenziale Sociale.
    • i.  Per interventi di nuova costruzione che interessino una SL superiore a 10.000 mq per categoria funzionale residenza per almeno il 20% e per interventi con modifica di destinazione d’uso interessanti una SL superiore a 10.000 mq verso categoria funzionale residenza per almeno il 20%, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 35% della SL per edilizia residenziale sociale secondo la ripartizione contenuta nell’art. 9 delle presenti norme;
    • ii.  La quota di cui al punto precedente può essere monetizzata; i proventi di tale monetizzazione devono essere utilizzati per interventi relativi alla riqualificazione dei servizi abitativi pubblici esistenti a carico del medesimo attuatore o, in alternativa, vincolandoli su specifico capitolo di bilancio destinato alla realizzazione di servizi abitativi pubblici;
    • iii.  In caso di monetizzazione della quota di edilizia residenziale sociale, di cui al punto precedente, è possibile procedere nell’ambito della medesima previsione quantitativa con la realizzazione di una qualsiasi funzione urbana. 

[ CDM-1543844361-3 ]

3.  Per tali ambiti, oltre alle specifiche discipline dei tessuti di riferimento e alla disciplina generale di cui al precedente comma 2, si prevedono specifiche e ulteriori disposizioni speciali.

  • a.  Piazze
    • i.   E’ data facoltà di superare l’Indice di edificabilità Territoriale massimo negli isolati così come indicati nella Tavola R.02.
    • ii.  La possibilità di superamento dell’Indice di edificabilità Territoriale massimo, mediante l’utilizzo, in alternativa o in forma composta, di: diritti edificatori anche perequati, premialità di cui all’articolo 13 comma 11, quote di Edilizia Residenziale Sociale di cui all’art. 9 e di servizi abitativi pubblici, è consentita solo per interventi che prevedano la riqualificazione dello spazio pubblico così come indicato sulla Tavola R.02 e secondo i seguenti criteri e obiettivi generali: 
      • a.  dare continuità alle relazioni urbane, ottimizzando le connessioni viarie
      • b.  massimizzare le aree pedonali incrementando sicurezza, permeabilità e capillarità delle connessioni;
      • c.  diversificare gli usi al piano terra e massimizzare l’attrattività degli spazi aperti;
      • d.  migliorare il rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti mediante l’interazione con gli spazi funzionali del trasporto pubblico;
      • e.  integrare elementi di rinaturalizzazione per migliorare il microclima.
    • iii.  L’Amministrazione Comunale promuoverà idonee procedure per valutare proposte di progetti edificatori per funzioni urbane da collocarsi su aree di proprietà comunale, anche destinate a viabilità e verde esistente, mediante l’utilizzo di diritti perequati sia pubblici sia privati. Tali realizzazioni sono soggette alla disciplina del precedente articolo 13;
      • •  per ogni ambito l'attuazione delle previsioni sia regolata da uno strumento, in via preferenziale l'uso di concorsi, che espliciti gli obiettivi da raggiungere e di conseguenza un indice massimo di edificabilità territoriale che tenga conto del contesto territoriale in cui si realizzano gli interventi e dell'intorno di potenziale ricaduta e gli effetti ambientali e territoriali.
        •  nel caso della compresenza di più interventi siano considerati anche gli effetti sinergici derivanti dall'attuazione di più strumenti (ad esempio, la relazione tra loro e le previsioni di quanto previsto negli Scali Ferroviari disciplinati dall'AdP, i Piani Attuativi obbligatori).
        •  eventuali interventi per fasi siano ricondotti ad una logica unitaria e ogni fase sia attuata fissando gli obiettivi specifici da conseguire.
        •  dato il carattere innovativo del dispositivo, è necessario prevedere un monitoraggio (ad esempio nel rapporto annuale) che relazioni anche dei risultati dell'attuazione di questi interventi e dei loro effetti, dell'efficacia del meccanismo stesso, di modo da poter mettere a punto gli eventuali accorgimenti correttivi che dovessero rendersi necessari.
  •  
    • b.  Nodi di interscambio
      • i.   E’ data facoltà di superare l’Indice di edificabilità Territoriale massimo nei perimetri così come indicati nella Tavola R.02.
      • ii.  La possibilità di superamento dell’Indice di edificabilità Territoriale massimo, mediante l’utilizzo, in alternativa o in forma composta, di: diritti edificatori anche perequati, premialità di cui all’articolo 13 comma 11 e quote di Edilizia Residenziale Sociale di cui all’art. 9, è consentita, anche su aree strumentali, solo per interventi che prevedano la riqualificazione dello spazio pubblico mantenendo o potenziando  le funzionalità legate all’interscambio, così come indicato sulla Tavola R02. e secondo i seguenti criteri e obiettivi generali: 
        • a.  dare continuità alle relazioni urbane, ottimizzando le connessioni viarie;
        • b.  migliorare il rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti mediante l’interazione con gli spazi funzionali del trasporto pubblico;
        • c.  dare continuità alle relazioni urbane individuando connessioni che permettano di superare le barriere infrastrutturali anche mediante la copertura dei binari, consentendo, ove opportuno, la continuità del trasporto pubblico e l’edificazione;     
        • d.  massimizzare le aree pedonali incrementando sicurezza, permeabilità e capillarità delle connessioni;
        • e.  diversificare gli usi e massimizzare l’attrattività degli spazi aperti;
        • f.   integrare elementi di rinaturalizzazione per migliorare il microclima e le connessioni alla rete ecologica;
      • iii.  Sono ammesse le Medie Strutture di Vendita anche organizzate in forma unitaria e le Grandi Strutture di Vendita anche organizzate in forma unitaria entrambe di nuova edificazione.
      • iv. Per ogni ambito l'attuazione delle previsioni sia regolata da uno strumento, in via preferenziale l'uso di concorsi, che espliciti gli obiettivi da raggiungere e di conseguenza un indice massimo di edificabilità territoriale che tenga conto del contesto territoriale in cui si realizzano gli interventi e dell'intorno di potenziale ricaduta e gli effetti ambientali e territoriali
        • •  Nel caso della compresenza di più interventi siano considerati anche gli effetti sinergici derivanti dall'attuazione di più strumenti (ad esempio, la relazione tra loro e le previsioni di quanto previsto negli Scali Ferroviari disciplinati dall'AdP, i Piani Attuativi obbligatori).
        • •  Eventuali interventi per fasi siano ricondotti ad una logica unitaria e ogni fase sia attuata fissando gli obiettivi specifici da conseguire.
        • •  Dato il carattere innovativo del dispositivo, è necessario prevedere un monitoraggio (ad esempio nel rapporto annuale) che relazioni anche dei risultati dell'attuazione di questi interventi e dei loro effetti, dell'efficacia del meccanismo stesso, di modo da poter mettere a punto gli eventuali accorgimenti correttivi che dovessero rendersi necessari.
  •  
  • c.  Rigenerazione Ambientale
    • i.   In caso di ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma e sedime, di nuova edificazione, è fatto obbligo il raggiungimento di un indice di permeabilità non inferiore a quello esistente o comunque superiore al 10% della superficie SF interessata dall’intervento. A tale indice potranno concorrere anche eventuali aree individuate ai fini della dotazione di servizi.
    • ii.  Ove non sia prevista la cessione o l’asservimento all’uso pubblico, previa istruttoria tecnica degli uffici competenti, l’area di proprietà privata dovrà essere bonificata e, se libera, sistemata a verde e opportunamente forestata; la manutenzione sarà a carico del soggetto proprietario laddove non diversamente previsto da eventuali accordi convenzionali.
    • iii.  La categoria funzionale residenza è condizionata alla verifica della presenza o della realizzazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale relativi alle categorie Salute e Istruzione all’interno del NIL di riferimento. 
    • iv.  L’obbligo di realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale, di cui al precedente comma 2, non si applica agli ambiti di Rigenerazione Ambientale.
  •  
  • d.  Nuclei storici esterni e Spazi a vocazione pedonale
  • I servizi privati e gli esercizi di somministrazione fino a 250 mq di SL, ivi compresi gli interrati, i seminterrati e i piani ammezzati se funzionalmente e fisicamente collegati, posti al piano terra degli edifici e aventi affaccio e accesso diretto sullo spazio pubblico, sono esclusi dal calcolo della SL, se individuati in uno specifico atto di vincolo di destinazione funzionale da trascriversi nei pubblici registri, e non concorrono al computo della quantità massima di superficie lorda edificabile in relazione all’applicazione degli indici urbanistici:
    • i.   in caso di nuova costruzione;
    • ii.  in caso di altra tipologia di intervento, anche con cambio di destinazione d’uso, previo atto di densità che ne attesti la SL già esistente.
  • La presente norma si applica solo per interventi ricadenti entro i seguenti ambiti oggetto di Rigenerazione: Ambiti di Rinnovamento Urbano, Piazze, Nodi di interscambio, Ambiti di Rigenerazione Ambientale e Ambiti per Grandi Funzioni Urbane (GFU), direttamente adiacenti agli Spazi a vocazione pedonale e nei Nuclei storici esterni, così come indicati sulla Tavola R.02.

[ CDM-1543844361-4 ]

4.  I proventi derivanti dagli interventi disciplinati dai commi precedenti possono essere utilizzati per la riqualificazione dei servizi abitativi pubblici e delle aree disciplinate dal Piano dei Servizi, anche a scomputo oneri.