[ CDM-1543912880-1 ]

1.  Le aree destinate all’agricoltura, sono intese sia come funzione economica dell’attività agricola, sia come attività di salvaguardia delle caratteristiche ambientali del paesaggio, sia come ruolo di presidio del territorio.

[ CDM-1543912880-2 ]

2.  Le disposizioni, di cui al presente capo, si applicano alle aree destinate all’agricoltura così come individuate dal Piano delle Regole. Nelle aree disciplinate dal presente articolo si applicano altresì le disposizioni contenute nel Titolo III – Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura – della L.R. 12/2005 e s.m.i. ad eccezione delle aree ricadenti nei parchi regionali per le quali si applica la disciplina stabilita dai relativi strumenti.

[ CDM-1543912880-3 ]

3.  All’interno delle aree di cui al presente articolo, sono individuate anche gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico disciplinate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente.