[ CDM-1543833277-1 ]

1.  Si considerano parcheggi privati gli spazi privati di sosta a servizio delle proprietà che soddisfano la dotazione minima prescritta dall’art. 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per la verifica di detta dotazione, il volume di riferimento, per qualsiasi destinazione d’uso, si ottiene secondo la definizione di cui al precedente art. 5 comma 8. 
In tutti gli interventi di nuova costruzione, per ogni funzione urbana, la dotazione di parcheggi privati prescritta dalla legge, deve essere realizzata in sottosuolo, laddove non dimostrata l’impossibilità. In caso di realizzazione soprasuolo e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente l’area destinata a parcheggi dovrà essere opportunamente piantumata seguendo il parametro di due alberi ogni posto auto realizzato al fine di garantire servizi eco sistemici.
Per la dotazione di parcheggi relativi alla funzione urbana commerciale, si rimanda alla disciplina riferita all’art. 31 delle presenti norme.

[ CDM-1543833277-2 ]

2.  In aggiunta alla dotazione di parcheggi privati, come sopra indicata, dovrà essere garantita un’ulteriore quota pari al 10% della stessa per spazi idonei per il parcheggio delle biciclette.