[ CDM-1543847265-1 ]

1.  I beni e le aree sottoposti a un regime di limitazione all’edificazione e a specifiche autorizzazioni o pareri a norma della legislazione vigente, di piani sovraordinati e di piani di settore sono individuati nella Tav. R.05 e nella Tav. R.06.

[ CDM-1543847265-2 ]

2.  L’individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 1 a seguito del recepimento di specifici provvedimenti emanati da Enti sovraordinati, o comunque emanati a seguito di separati procedimenti rispetto al PGT, ha carattere ricognitivo. Si rimanda la migliore definizione del regime giuridico e l’esatta individuazione degli ambiti di tutela, anche per quanto non individuato espressamente negli elaborati cartografici, alle relative normative e agli specifici elaborati.
Gli elaborati di cui al comma 1 sono aggiornabili con provvedimento dirigenziale a seguito di emanazione di nuovi riferimenti normativi, di modifiche e integrazioni agli ambiti di tutela che non prevedano specifiche modifiche alle discipline proprie del Piano.

[ CDM-1543847265-3 ]

3.  Gli alberi di interesse monumentale sono tutelati in base alle specifiche tecniche per l’esecuzione del monitoraggio della stabilità delle piante, a quanto indicato nel Regolamento d’uso del verde del Comune di Milano e alle prescrizioni tecniche degli uffici comunali competenti per lavorazioni in prossimità di soggetti arborei.

[ CDM-1543847265-4 ]

4.  Fuori dal centro abitato, delimitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 N.285 “Codice della Strada” (CdS), in caso di apertura di canali o fossi o di esecuzione di qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nuove costruzioni, demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, occorre mantenere le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada, per le relative classificazioni stradali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del CdS e degli artt. 26 e 27 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento d’Attuazione del Codice della Strada), il cui dimensionamento viene misurato a partire dal confine stradale. All’interno del centro abitato, delimitato ai sensi dell’art. 4 CdS, in caso di apertura di canali o fossi o di esecuzione di qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nuove costruzioni, demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, occorre mantenere le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada, per le relative classificazioni stradali, ai sensi dell’art. 18 CdS e dell’art. 28 del Regolamento d’Attuazione, il cui dimensionamento viene misurato a partire dal confine stradale. Per la definizione di confine stradale si deve fare riferimento ai contenuti dell’art. 3 del CdS.

[ CDM-1543847265-5 ]

5.  In relazione ai criteri regionali che forniscono le linee guida per la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale compatibile con l’assetto geologico, geomorfologico e con le condizioni di sismicità del territorio a scala locale, in raccordo con le disposizioni dell’art. 57 della L.R. 12/2005 è stato attribuito al territorio un valore di classe di fattibilità geologica (Tav. R.01):

  • A.  Norme Geologiche di Piano per la Classe II - Fattibilità con modeste limitazioni.
    Si tratta di aree nelle quali, in generale, sono ammissibili tutte le categorie di opere edificatorie, fatto salvo l’obbligo di verifica della compatibilità geologica e geotecnica ai sensi del DM 17/01/2018, per tutti i livelli di progettazione previsti per legge. Tale classificazione non risulta, quindi, particolarmente restrittiva nei confronti della possibilità di espansione edilizia; non si riscontrano, infatti, generali limitazioni all’edificabilità o alla modifica dell’uso del territorio. In ogni caso occorrerà attenersi a quanto previsto dal DM 17/01/2018 e prevedere, di volta in volta, la realizzazione di idonei approfondimenti di carattere idrogeologico e geologico-tecnico, finalizzati a:
    • •  fornire una puntuale valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche dei terreni di fondazione, con specifico riferimento alle eventuali interferenze della falda superficiale con le porzioni inferiori dei fabbricati e con i terreni stessi di fondazione, soprattutto in considerazione del fatto che la falda nel periodo primavera estate manifesta accentuati innalzamenti.
    • •  svolgere una accurata analisi delle scelte progettuali in merito alla capacità portante dei terreni di fondazione, nonché alla valutazione dei cedimenti.
  • Lo studio delle componenti consente di definire le aree in classe di fattibilità geologica II come pianeggianti, litologicamente costituite da depositi di natura sabbioso ghiaiosa con percentuali variabili di matrice limosa o limoso sabbiosa. Talvolta sono aree con presenza di terreni granulari/coesivi con mediocri/scadenti caratteristiche geotecniche fino a 5-6 m circa di profondità. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (così come definiti dall’art. 27 della L.R. 12/2005), nel rispetto delle normative vigenti.
  • Relativamente agli ambiti produttivi la realizzazione dei vani interrati o seminterrati è condizionata dalla bassa soggiacenza dell’acquifero (<5 m); si vieta pertanto in tali aree la realizzazione di vani interrati adibiti ad uso produttivo o con utilizzo di sostanze pericolose/insalubri, mentre si sconsiglia la realizzazione di vani adibiti a stoccaggio di sostanze pericolose.
  • Potranno invece essere realizzati vani interrati compatibilmente con le situazioni idrogeologiche locali, ospitanti magazzini e/o depositi di sostanze non pericolose, parcheggi sotterranei, uffici dotati di collettamento delle acque di scarico con rilancio alla fognatura. Si rende necessaria l’esecuzione di indagini di approfondimento preventive alla progettazione per la verifica idrogeologica e litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio e l’esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva per tutte le opere edificatorie.
  • La verifica idrogeologica deve prevedere una disamina della circolazione idrica superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.
  • Nel caso di opere che prevedano scavi e sbancamenti, dovrà essere valutata la stabilità dei versanti di scavo. La modifica di destinazione d’uso di aree produttive esistenti o pregresse necessita di verifica dello stato di salubrità di suolo, sottosuolo e falda, secondo le norme in vigore, con una Indagine Ambientale Preliminare, svolta considerando le attività pregresse del sito e le nuove funzioni da insediare. Qualora l’Indagine Ambientale Preliminare rilevi uno stato di contaminazione si dovrà avviare un procedimento di bonifica, così come prevede la norma nazionale in materia di siti contaminati. Gli interventi da prevedere in fase progettuale per ogni tipo di opera saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di primo sottosuolo. Quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario inoltre che per ogni nuovo intervento edificatorio, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi idrici e/o dei reflui in fognatura. Le norme sismiche da adottare per la progettazione trattandosi di aree PSL, per gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del DM 17/01/2018 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - metodologie di cui all’allegato 5 della D.G.R. n. IX/2616/2011, o in alternativa utilizzando lo spettro previsto dalla normativa nazionale per la zona sismica superiore.
     
  • B.  Norme Geologiche di Piano per la Classe III - Fattibilità con consistenti limitazioni.
    In questa Classe III ricadono:
    • a.  le aree di esondazione del fiume Lambro;
    • b.  le aree a bassa soggiacenza della falda acquifera;
    • c.  le aree di salvaguardia delle opere di captazione dell’acquedotto pubblico ad uso idropotabile e nello specifico la “zona di rispetto”;
    • d.  le aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche del primo orizzonte;
    • e.  le aree di cava attiva o cessate.    
  • III a: sono aree allagate in occasione di eventi meteorici rilevanti e dovranno essere prese in considerazione per la mitigazione del rischio i seguenti accorgimenti:
  •  
  • Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture: 
    • •  progettare la disposizione dei fabbricati e della viabilità minore interna così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso di scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a elevata velocità;
    • •  progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale e favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l’accumulo.
  • Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni:
    • •  opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione;
    • •  opere di difesa per evitare fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;
    • •  fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi;
    • •  utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche;
    • •  utilizzo di materiali da costruzione e tecnologici adatti a subire contatti con l’acqua.
  • Sono comunque fatte salve le eventuali indicazioni più restrittive presenti negli articoli dei criteri di prima applicazione nonché nei Piani sovraordinati e nella normativa regionale e nazionale vigente in materia.
  • III b: sono aree che presentano una soggiacenza dell’acquifero superficiale inferiore a 5 m da piano campagna. Per queste aree quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento sia civile che industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi idrici in fognatura. Sono da prevedere interventi di regimazione idraulica per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee. Qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere previsti interventi di bonifica.
  • III c: sono aree aventi scadenti caratteristiche geotecniche del primo orizzonte litologico. Per gli interventi edificatorii ammissibili si rendono necessarie indagini geologico-tecniche per la verifica delle caratteristiche litotecniche dei terreni, di capacità portante e di valutazione di stabilità dei versanti di scavo, valutazioni di compatibilità dell’intervento sull’assetto idrogeologico e ambientale dell’area. A fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate, opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, collettamento degli scarichi idrici in fognatura a salvaguardia della falda idrica sotterranea.
  • III d: sono aree caratterizzate dalla presenza di ambiti estrattivi attivi e recuperati o in fase di recupero. Sono aree con possibilità di riempimenti e ripristino morfologico con terreni litologicamente disomogenei e con scadenti caratteristiche geotecniche. L’edificabilità deve essere verificata puntualmente attraverso la definizione delle caratteristiche litotecniche dei terreni di riempimento. I tipi di intervento ammissibili sono da definirsi mediante specifici Piano di Recupero. Le particolari condizioni di tali aree richiedono necessariamente l’effettuazione di studi per il recupero morfologico e di ripristino ambientale, indagini di stabilità dei fronti di scavo, indagini geognostiche di approfondimento per la verifica litotecnica dei terreni mediante rilievo geologico di dettaglio e prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva di qualunque opera sul territorio. Qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere previsti interventi di bonifica.
  • Le norme sismiche da adottare per la progettazione di tutte le aree definite in classe di fattibilità geologica III, trattandosi di aree PSL, per gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del DM 17/01/2018 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - metodologie di cui all’allegato 5 della D.G.R. n. IX/2616/2011, o in alternativa utilizzando lo spettro previsto dalla normativa nazionale per la zona sismica superiore.
     
  • C.  Norme Geologiche di Piano per la Classe IV - Fattibilità con gravi limitazioni.
    L’alto rischio riconosciuto in questi settori di territorio pregiudica la fattibilità delle opere civili e più in generale di ogni modifica di destinazione d’uso del territorio. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova costruzione, se non per opere tese al consolidamento o alla sistemazione idraulica e idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Questa Classe IV raggruppa:
    • •  le aree che ricadono negli ambiti ricadenti nella fascia A e B del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e in classe R4 di rischio idraulico così come definito per le aree di fascia C (PSFF-PAI) per il fiume Lambro.
  • Per gli edifici esistenti ricadenti in Classe IV sono consentite esclusivamente le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 27 comma 1 lett a), b) e c) della L.R. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.
  • Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
  • È fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio.
  • Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità IV, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica.
  • Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del DM 17/01/2018, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.
  • IV a: per i fabbricati e le aree ricadenti nella fascia A e B del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, si applicano le norme di cui alla Direttiva “Verifica di compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico in fascia A e B”, Autorità di Bacino Fiume Po e le indicazioni sono di competenza della Autorità di Bacino stessa. Per gli ambiti ricadenti in classe di rischio idraulico IV molto elevato (Fattibilità con gravi limitazioni, condizione di non compatibilità) sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture.
    Per i fabbricati e nelle aree ricadenti nella classe di fattibilità IV a, ai sensi dell’art. 39 del PAI, sono esclusivamente consentiti:
    • •  gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
    • •  gli interventi di cui all’art. 27 lett a), b) e c),della L.R. 12/2005, ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume, salvo gli adeguamenti igienico-sanitari e quelli necessari per il rispetto delle norme di legge;
    • •  la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni di nuove opere pubbliche o di interesse pubblico, dovranno essere valutati puntualmente dall’Amministrazione comunale, a tal fine dovrà essere acquisito il parere obbligatorio dell’Autorità di Bacino del fiume Po e allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico e/o idraulico; 
    • •  gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché quelli di valore storico–culturale così come classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti; 
    • •  gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico; 
    • •  gli interventi di sistemazione idrogeologica dei terreni; 
    • •  per la residenza esistente al servizio dell’attività agricola è consentita la dismissione dei piani allagabili con il contestuale trasferimento degli stessi a quote di sicurezza. Non sono comunque consentiti usi che prevedano la presenza continuativa di persone;
    • •  gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno alluvionale atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell’edificio o alla protezione dello stesso, è consentita la dismissione dei piani allagabili con il contestuale trasferimento degli stessi a quote di sicurezza.
  • IV b: nella zona di tutela assoluta valgono le limitazioni d’uso di cui all’art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) del D.Lgs. 152/2006 a salvaguardia delle opere di captazione.
  • IV c: sono le aree di rispetto fluviale necessarie a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Considerata la presenza di fasce di protezione con finalità idrogeologiche e ambientali è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad eccezione di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità idraulica degli interventi. Sono consentiti gli interventi atti a favorire il deflusso delle acque.
  • Per le opere infrastrutturali sono necessarie indagini geognostiche per la verifica delle condizioni geotecniche locali con valutazione di stabilità dei versanti di scavo, finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere.
  • Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell’Autorità idraulica competente, ogni intervento che interessi direttamente l’alveo, incluse le sponde, dei corsi d’acqua del reticolo idrografico naturale e/o naturaliforme, di natura strutturale (modifica del corso), infrastrutturale (attraversamenti), idraulico-qualitativa (scarichi idrici), richiede necessariamente l’effettuazione di studi di compatibilità idraulica.

[ CDM-1543847265-6 ]

6.  In conformità a quanto disposto dall’art. 17 comma 6-ter della L. 183/1989, il Comitato Istituzionale dall’Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI). Nella Tav R.05 sono individuate le fasce fluviali per la tutela del bacino idrografico per prevenire situazioni di rischio idrogeologico e adottare nel contempo misure di salvaguardia dei valori presenti nel territorio. 

  • a.  Per i fabbricati e le aree ricadenti nella fascia A e B del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po si applicano le norme di cui alla Direttiva “Verifica di compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico in fascia A e B”, Autorità di Bacino Fiume Po e le relative indicazioni sono di competenza della Autorità di Bacino stessa;
  • b.  Per i fabbricati e le aree compresi tra la fascia fluviale B di progetto e il limite esterno della fascia C del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell’Allegato 3 del D.G.R. 70365 del 11/12/2001, si applicano le norme di cui alla classe di rischio di appartenenza.
  • I. Ambiti ricadenti in classe di rischio idraulico 1 moderato (R1-Fattibilità senza particolari limitazioni, condizione di compatibilità).
    In questo ambito sono possibili danni sociali ed economici marginali. Vengono inclusi nella classe 1 di rischio idraulico i territori per i quali lo studio non ha individuato specifiche controindicazioni di carattere idraulico all’urbanizzazione.
    Modalità d’intervento consentite: tutte.
  • II. Ambiti ricadenti in classe di rischio idraulico 2 medio (R2-Fattibilità con modeste limitazioni, condizione di compatibilità).
    In questo ambito sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio economiche. Vengono inclusi nella classe 2 di rischio idraulico i territori per i quali lo studio ha evidenziato puntuali o ridotte condizioni limitanti.
    Modalità d’intervento consentite: tutte.
    Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo senza limitazioni, gli interventi di ristrutturazione anche con modifica della sagoma e sedime, nuova costruzione, e gli interventi nel sottosuolo ricadenti in questa classe di fattibilità sono subordinati a specifici approfondimenti di carattere idraulico tecnico o idrogeologico alla scala di progetto finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione o mitigazione del rischio, secondo i criteri definiti nella D.G.R. 7/7365 del 11/12/2001, allegato 2 e/o 3 (B.U.R.L. del 20/12/2001, 2° suppl. ord. al n. 51).
  • III. Ambiti ricadenti in classe di rischio idraulico 3 elevato (R3-Fattibilità con consistenti limitazioni” condizione di non compatibilità).
    In questo ambito sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività socio economiche. Vengono inclusi nella classe 3 di rischio i territori per i quali lo studio idraulico ha riscontrato consistenti limitazioni progettuali.
    Modalità d’intervento consentite: tutte.
    Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo senza limitazioni, gli interventi di ristrutturazione, anche con modifica della sagoma e sedime, nuova costruzione e gli interventi nel sottosuolo sulle aree ricadenti in questa classe di fattibilità sono subordinati alla presentazione di un approfondimento delle indagini idrogeologiche, geotecniche e idrauliche, secondo i criteri definiti nella D.G.R. 7/7365 del 11/12/2001, allegato 2 e/o 3 (B.U.R.L. del 20/12/2001, 2° suppl. ord. al n. 51).
  • IV. Ambiti ricadenti in classe di rischio idraulico 4 molto elevato (R4-Fattibilità con gravi limitazioni, condizione di non compatibilità).
    In questo ambito sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture. Nella classe 4 di rischio idraulico vengono inclusi gli ambiti per i quali lo Studio Idraulico ha rilevato un elevato rischio.
    Modalità d’intervento consentite:
    • •  gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
    • •  gli interventi di cui all’art. 3 del T.U.E. (D.P.R. 6/06/2001 n. 380), ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume, salvo gli adeguamenti igienico-sanitari e quelli necessari per il rispetto delle norme di legge;
    • •  la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrenti a incrementare il carico insediativo (servizi con permanenza di persone) e che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause determinanti le condizioni di rischio, e che risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile;
    • •  i progetti relativi agli interventi e alle realizzazioni di nuove opere pubbliche o di interesse pubblico dovranno essere valutati puntualmente dall’Amministrazione comunale: a tal fine dovrà essere acquisito il parere obbligatorio dell’Autorità di Bacino del fiume Po e allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico e/o idraulico; gli interventi volti alla tutela ed alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché quelli di valore storico-culturale così come classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
    • •  gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente;
    • •  gli interventi di sistemazione idrogeologica dei terreni;
    • •  per la residenza esistente al servizio dell’attività agricola è consentita la dismissione dei piani allagabili con il contestuale trasferimento degli stessi a quote di sicurezza;
    • •  gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno alluvionale atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell’edificio o alla protezione dello stesso; è consentita altresì la dismissione dei piani allaga bili con il contestuale trasferimento degli stessi a quote di sicurezza.
  • Prescrizioni complessive generali:
  • Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture:
    • •  progettare la disposizione de i fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale;
    • •  favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l’accumulo.
  • Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni:
    • •  opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione;
    • •  opere di difesa per evitare fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali; 
    • •  fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi;
    • •  utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche;
    • •  utilizzo di materiali da costruzione e tecnologici adatti a subire contatti con l’acqua.
  • Di seguito si elencano, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, alcune delle possibili soluzioni da prendere in considerazione per la predisposizione di accorgimenti costruttivi che impediscano danni a beni e a strutture e che consentano la facile e immediata evacuazione dell’area inondabile da parte di persone e beni mobili:
    • •  progettazione di accessi agli spazi in sotterraneo a quote idraulicamente compatibili con la piena di progetto;
    • •  progettazione di aperture aeroilluminanti a quote idraulicamente compatibili con la piena di progetto. 

[ CDM-1543847265-7 ]

7.  I corsi d’acqua denominati Lambro, Olona, Seveso, Garbogera, Colatore Lambro Meridionale, Pudiga/Lombra/Mussa, Nirone/Fugone/Guisa/Merlata e cavo Redefossi che scorrono all’interno del territorio comunale rientrano nell’Elenco 1 del vigente PTCP che definisce i corsi d’acqua di particolare rilevanza. La loro gestione/manutenzione verrà effettuata con riferimento alle disposizioni indicate nell’art. 24 delle NTA del PTCP della Provincia di Milano.

[ CDM-1543847265-8 ]

8.  Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni:

  • 8.1.  In relazione al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), per i corsi d’acqua (Torrente Seveso, Torrente Nirone/Fugone/Guisa/Merlata, Torrente Pudiga/Lombra/Mussa, Torrente Garbogera) non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali del PAI, nelle aree interessate da alluvioni frequenti (P3), ad eccezione di quelle classificate come R4 (Rischio molto elevato), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la fascia A delle NdA del PAI; nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2), ad eccezione di quelle classificate R4, si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la fascia B dalle del PAI. Nelle aree interessate da alluvioni rare (P1) si applicano le disposizioni previste per la fascia C delle NdA del PAI e per tutti gli interventi ammissibili si richiede una “valutazione asseverata delle condizioni di pericolosità e rischio locali”, che utilizzi come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA (portate, livelli, topografia).
    • 8.1.a  Negli ambiti che risultano classificati R4 nelle mappe di rischio del PGRA, si chiede che:
      • i.   gli interventi edilizi interessanti i piani terra e rialzati, i piani interrati, i piani seminterrati ed i piani campagna, siano supportati da uno “studio di compatibilità idraulica” che, utilizzando come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA nonché i successivi aggiornamenti disponibili, dimostri la non modifica del regime idraulico dell’area allagabile e la compatibilità degli interventi con la pericolosità idraulica presente;
      • ii.  gli interventi edilizi non interessanti i piani terra e rialzati, i piani interrati, i piani seminterrati ed i piani campagna, si ritengono considerati a “quota di sicurezza”, pertanto possono essere accompagnati solo da una “asseverazione” del progettista che attesti la non modifica del regime idraulico dell’area allagabile e la compatibilità degli interventi con la pericolosità idraulica presente.
  • 8.2  Per l’individuazione delle aree R4 si fa riferimento alla mappe di rischio del PGRA aggiornate al 2015 e pubblicate sul Geoportale della Lombardia ovvero alle aree che risultano già edificate nell’Ortofoto AGEA 2015 anch’esse pubblicate sul GeoPortale della Regione Lombardia.
  • 8.3  Negli ambiti interessati dalle fasce fluviali del Fiume Lambro, A e B, si applicano le Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico vigente (PAI).
  • 8.4  Negli ambiti interessati dalle fasce fluviali del Fiume Lambro compresi tra la fascia fluviale B di progetto e il limite esterno della fascia fluviale C si applicano le disposizioni di cui all’art. 36.6.b previa verifica della validità delle valutazioni della condizione di pericolosità e di rischio già recepite nel PGT con i nuovi dati di riferimento utilizzati nel PGRA (portate, livelli, topografia).
  • 8.5  In relazione al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), nelle aree interessate da alluvioni rare (P1) esterne al limite della fascia fluviale C del PAI, si applicano le disposizioni previste per la fascia C fluviale del PAI; per tutti gli interventi ammissibili si richiede una “valutazione asseverata” delle condizioni di pericolosità e di rischio locali, che utilizzi come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA (portate, livelli, topografia).

[ CDM-1543847265-9 ]

9.  In relazione al Piano di Rischio Aeroportuale, di cui all’art. 707 del Codice della Navigazione, di cui all’Allegato 4, sono previste limitazioni antropiche, nelle direzioni di decollo e di atterraggio, volte a mitigare le eventuali conseguenze di incidente aereo (Tav. R.07):
a.  sulla limitazione di presenza umana;
b.  sulla individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze di incidenti.

  • 9.1  Le previsioni che si riferiscono all’ambito relativo all’aeroporto di Milano-Linate, sono suddivise in:
    • i.   Zone di Tutela A: in queste zone sono vietate tutte le attività che comportano la presenza continua di persone ad esclusione delle attività connesse con l’esercizio aeroportuale e di fruizione viabilistica;
    • ii.  Zone di Tutela B: in queste zone sono vietate tutte le attività che comportano la presenza continua di persone ad esclusione delle attività di fruizione connesse e compatibili con i Piani di Cintura del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano che comportano la presenza di un numero limitato di persone;
    • iii.  Zone di Tutela C: in queste zone sono vietate tutte le attività che comportano la presenza continua di persone ad esclusione delle attività di fruizione connesse e compatibili con i Piani di Cintura del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano che comportano la presenza di un numero limitato di persone.
    • iv.  Zone di tutela D: in queste zone il livello di tutela è minimo, finalizzato a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con le attività operative aeroportuali. Per gli ambiti compresi nel Parco Forlanini e Parco Monluè, sono consentite le attività di fruizione connesse e compatibili con i Piani di Cintura del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, senza particolari limitazioni alla presenza di persone, salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Nel quartiere Ponte Lambro, sono consentite tutte le attività che comportano la presenza anche continua di persone, purché non a carattere di residenza intensiva, secondo l’indice di edificabilità territoriale massimo consentito dal PGT.
  • 9.2  Per gli ambiti relativi all’aeroporto di Milano-Linate, sono in generale vietati nelle zone di tutela A, B, C, D:
    • a.  tutti gli insediamenti ad elevato affollamento quali: centri commerciali, congressuali, impianti sportivi a forte concentrazione, ecc.;
    • b.  tutte le attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale;
    • c.  le costruzioni di servizi, le strutture identificate come obiettivi sensibili.
  • 9.3  Le previsioni che si riferiscono all’ambito relativo all’aeroporto di Bresso, sono suddivise in:
    • a.  Zone di Tutela A: queste zone sono esterne al perimetro del Comune di Milano;
    • b.  Zone di Tutela B: In queste zone sono vietate tutte le attività che comportano la presenza continua di persone ad esclusione delle attività di fruizione connesse e compatibili con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano che comportano la presenza di un numero limitato di persone;
    • c.  Zone di Tutela C: In queste zone sono vietati gli aumenti delle funzioni residenziali e delle attività esistenti. Sono ammesse tutte le attività di fruizione connesse e compatibili dal Piano di Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano che comportano la presenza di un numero limitato di persone.
  • 9.4  Per gli ambiti relativi all’aeroporto di Bresso, sono in generale vietati nelle zone di tutela B e C:
    • a.  tutti gli insediamenti ad elevato affollamento;
    • b.  tutte le attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale;
    • c.  le costruzioni di servizi, le strutture identificate come obiettivi sensibili.

[ CDM-1543847265-10 ]

10.  Recepimento delle curve di isolivello del livello del rumore aeroportuale (curve LVA) con l’individuazione delle aree di rispetto A, B, C e i relativi confini delle curve isofoniche ai sensi dell’art. 6 del DM 31/10/1997 e dell’art. 4 del DM 03/12/1999, relative agli scenari acustici per la gestione dell’inquinamento acustico nell’intorno dell’aeroporto di Milano Linate (Tav. R.07).

  • a.  All’interno delle zone A, B, C, valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali come definite all’art. 3 comma 1 lett. m. punto 2 della Legge 26/10/1995 n. 447:
  • b.  Zona A: l’indice LVA non può superare il valore di 60 dB (A). Non sono previste limitazioni alle attività di fruizione connesse e compatibili con i Piani di Cintura del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano.
    • i.  Zona B: l’indice LVA non può superare il valore di 65 dB (A).
      Non sono previste limitazioni alle attività di fruizione connesse e compatibili con i Piani di Cintura del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;
    • ii.  Se previste nei Piani di Cintura, possono essere ammesse, le attività agricole e allevamento di bestiame, attività di ufficio e assimilate, piccole attività commerciali, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico.
    • iii.  Zona C: l’indice LVA può superare il valore di 75 dB (A);
    • iv.  Le aree comprese in zona C non ricadono nel limite del Comune di Milano;
    • v.  Al di fuori delle zone A, B, C l’indice LVA non può superare il valore di 60 dB (A).

[ CDM-1543847265-11 ]

11.  Per mantenere i livelli di sicurezza al volo necessari al movimento di aeromobili in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Linate, è necessario garantire nel tempo l’efficienza operativa delle due stazioni Radar (Lambro e Peschiera). Tale efficienza dipende principalmente dalla possibilità di mantenere gli attuali ingombri verticali delle edificazioni rispetto alla quota di centro delle antenne radar fino a una distanza dai siti radar di 3.000 mt. A partire dal raggio di 3.000 mt dal punto radar Lambro e sino al limite del raggio concentrico di 2.000 mt, le altezze degli ingombri verticali non potranno superare i 150 mt sul livello del mare (Settore 6). Nel settore compreso tra i 2.000 e i 1.000 mt dei raggi concentrici del radar Lambro, e in quello tra i 3.000 e i 2.000 mt dei raggi con centro il punto radar di Peschiera, l’altitudine massima degli ingombri non potrà superare i 141 mt sul livello del mare (Settore 5). Dal raggio di 1.000 mt al raggio di 500 mt del punto radar Lambro e dal raggio di 2.000 mt al raggio concentrico di 1.000 mt dal punto radar Peschiera, le altezze degli ingombri verticali non potranno essere superiori a 134 mt sopra il livello del mare (Settore 4). Nel restante settore compreso nell’area circolare con raggio di 500 mt dal punto radar di Lambro, le altezze verticali saranno limitate a 133 mt sopra il livello del mare (Settore3). 
I vincoli di altezza di cui si è detto sono graficamente indicati sulla Tav. R.07.
 

[ CDM-1543847265-12 ]

12.  Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Tav. R.08).

[ CDM-1543847265-13 ]

13.  Le aree limitrofe all’aeroporto di Milano-Linate risultano soggette a limitazione di alcune tipologie di attività o di costruzioni che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea (art. 707 del Codice della Navigazione).

  • 13.1  Le superfici di delimitazione degli ostacoli sono le seguenti:
    • a.  Superficie Orizzontale Esterna (SOE):
      • •  altezza massima della quota di edificazione consentita 247,85 mt s.l.m.
    • b.  Superficie Conica (SC):
      • •  superficie generalmente compresa tra la superficie orizzontale esterna (h 247,85 mt s.l.m.) e la superficie orizzontale interna (H 147,85 mt), ad eccezione della superficie posta a sud di via Olgettina (compresa tra h 200, 00 mt e h 2012,30 mt s.l.m);
      • •  la quota massima di edificazione nelle aree comprese tra le due linee di isolivello (intervallo 20 mt) deve essere determinata per interpolazione lineare tra le due quote limitrofe indicate.
    • c.  Superficie Orizzontale Interna (SOI):
      • •  altezza massima della quota di edificazione consentita 147,85 mt s.l.m.
    • d.  Superficie di Salita al Decollo riferita alla pista Nord denominata “Testata 18” (SSD):
      • •  altezza massima di edificazione compresa tra 205 e 247,85 mt s.l.m. (zona Cascina Gobba); 
      • •  altezza massima di edificazione compresa tra 130 e 140 mt s.l.m. (zona Parco     Forlanini);
      • •  la quota massima di edificazione nelle aree comprese tra le due linee di isolivello (intervallo 5 mt) deve essere determinata per interpolazione lineare tra le quote di isolivello limitrofe indicate.
    • e.  Superficie di Avvicinamento riferita alla pista Nord denominata “Testata 18” (SA 18):
      • •  quota tra 120,00 e 125,00 mt s.l.m (compresa nel sedime aeroportuale);
      • •  quota tra 135,00 e 147,85 mt s.l.m. (zona Parco Forlanini).
    • f.  Superficie di Avvicinamento e Decollo riferita alla Pista Nord deomintata “Testata 17” (SA 17):
      • •  quota tra 107,38 e 147,85 mt s.l.m. (zona Parco Forlanini).
    • g.  Superficie di Transizione riferita alla pista Nord denominata “Testata 18” (ST 18):
      • •  quota tra 120 e 147,85 mt s.l.m. (pendenza 1:7).
    • h.  Superficie di Transizione riferita alla pista Nord denominata “Testata 17” (ST 17):
      • •  quota tra 107,38 e 147,85 mt s.l.m. (pendenza 1:5).
    • i.   Superficie di Transizione riferita alla pista Sud denominata “Testata 35” (ST 35):
      • •  quota tra 135 e 147,85 mt s.l.m. (pendenza 1:5).
  • 13.2  Nelle zone individuate nella Tav. R.08 sono oggetto di limitazione le seguenti attività o costruzioni:
    • a.  Discariche.
      Per la valutazione dell’accettabilità delle discariche da realizzare in prossimità degli aeroporti si dovrà far riferimento alla “Linee guida per la valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale” - Allegato 4.
    • b.  Fonti attrattive della fauna selvatica nell’intorno aeroportuale quali:
      • •  impianti depurazione acque reflue, laghetti e bacini d’acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali protette;
      • •  piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa;
      • •  industrie manifatturiere;
      • •  allevamenti di bestiame.
    • Per la valutazione dell’accettabilità degli impianti, attività o piantagioni sopra elencate da realizzare in prossimità degli aeroporti, con la individuazione delle tecniche di mitigazione delle fonti di attrazione, si dovrà far riferimento alle “Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti” - Allegato 4.
    • c.  Manufatti con finiture esterne riflettenti e campi fotovoltaici.
      Per manufatti che presentano vetrate o superfici esterne riflettenti di notevole estensione e per i campi fotovoltaici di dimensioni consistenti (maggiori di 10.000 mq) ubicati al di sotto della superficie orizzontale interna, dovrà essere effettuato e presentato a Enac uno studio che valuti l’impatto del fenomeno della riflessione della luce, che possa comportare un eventuale abbagliamento ai piloti impegnati nelle operazioni di atterraggio di circuitazione.
      Sono esclusi dalla valutazione gli impianti fotovoltaici di tipologia domestica (a terra o su tetto) per utenza domestica con superficie inferiore a 500 mq.
    • d.  Luci pericolose e fuorvianti.
      Per la valutazione di accettabilità di luci pericolose e fuorvianti, e in particolare dei laser, si dovrà far riferimento ai requisiti indicati dal “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti” al capitolo 6 paragrafo 1.3.
    • e.  Ciminiere con emissione di fumi.
    • f.  Antenne e apparati radioelettrici irradianti (indipendentemente dalla loro altezza), che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche che possono creare interferenze con gli apparati di radionavigazione aerea.
    • g.  Sorgenti laser e proiettori ad alta intensità (utilizzati nei giochi di luce per intrattenimento).
      Per la valutazione di accettabilità di luci pericolose e fuorvianti, e in particolare dei laser, si dovrà far riferimento ai requisiti indicati dal “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti” al capitolo 6 paragrafo 1.3.3 per le piste di Codice 4.
    • h.  Impianti eolici: area di incompatibilità assoluta.
    • i.   Impianti eolici: area in cui è comunque richiesta una specifica valutazione da parte di Enac.

[ CDM-1543847265-14 ]

14.  Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea Tav. R.08.

Le aree limitrofe all’aeroporto di Bresso sono soggette all’art. 707 del Codice della Navigazione, il quale stabilisce che al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individui le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Tali zone e le relative limitazioni sono indicate dall’ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell’ufficio del comune interessato; gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC.

Alla data di adozione delle presenti norme, le “mappe di vincolo” (ex art. 707 comma 3 Cod. della Navigazione) relative all’aeroporto di Bresso non sono state depositate. 

In assenza delle apposite “mappe di vincolo” è indispensabile verificare preliminarmente se sia necessario richiedere ad ENAC una valutazione di compatibilità per la realizzazione di nuovi impianti/manufatti o strutture che si trovino in zone del territorio prossime alle aree aeroportuali.

Sulla base della Circolare esplicativa ENAC prot. 146391/IOP del 14/11/2011, l’area limitrofa ad un aeroporto suscettibile di limitazioni è identificabile con l’impronta sul territorio della superficie orizzontale esterna, come definita dal Cap. 4 del “Regolamento per la Costruzione e l’esercizio degli aeroporti” (RCEA) a seconda delle dimensioni della pista. 

Pertanto, considerato che l’aeroporto di Bresso comprende una pista di “codice 2”, si dispone che nelle aree limitrofe all’aeroporto di Bresso ricadenti nella Superficie Orizzontale Interna di cui al Cap. 4.5 del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (definita con circonferenze il cui centro corrisponde al punto medio dell’asse pista corrispondente alla quota di 147,52 m. s.l.m e raggio della lunghezza indicata dalla tabella 4.2 del predetto cap. 4 del RCEA - pista non strumentale, SOI: altezza 45 m, raggio 2500 m) e/ ricadenti nella Superficie Conica di cui al Cap. 4.6 del predetto RCEA (pista non strumentale, SC: pendenza 5%, altezza 55 m), dovranno essere sottoposti a verifica preliminare di valutazione di compatibilità per il rilascio dell’autorizzazione dell’ENAC per tutti i nuovi impianti/manufatti e le strutture che risultano:

  • •  interferire con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con procedure strumentali;
  • •  prossimi ad aeroporti civili privi di procedure strumentali;
  • •  prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse;
  • •  di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull’acqua;
  • •  interferire con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR (BRA – Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015);
  • •  costituire, per la loro particolarità opere speciali - potenziali pericoli per la navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici/strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.).

La valutazione di compatibilità ostacoli comprende la verifica delle potenziali interferenze dei nuovi impianti e manufatti con le superfici, come definite dal Regolamento RCEA di ENAC (superfici limitazione ostacoli, superfici a protezione degli indicatori ottici della pendenza dell’avvicinamento, superfici a protezione dei sentieri luminosi per l’avvicinamento) e, in accordo a quanto previsto al punto 1.4 Cap. 4 del citato Regolamento, con le aree poste a protezione dei sistemi di comunicazione, navigazione e radar (BRA - Building Restricted Areas) e con le minime operative delle procedure strumentali di volo (DOC ICAO 8168).

Le procedure per le verifiche preliminari e le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo per le autorizzazioni ENAC, nonché la normativa vigente ed il Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, sono pubblicate sul sito www.enac.gov.it .

[ CDM-1543847265-15 ]

15.  Per le aree e gli immobili, individuati nelle Tavv. R.05, R.06, R.07, R.08 e R.09 e per quanto non individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.