[ CDM-1539771634-1 ]

1.  Obiettivi 

Il presente articolo detta disposizioni per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici e della città mediante l’introduzione di nuovi standard. Con riferimento agli obiettivi definiti dal Documento di Piano, gli interventi dovranno agire in termini di riduzione al minimo delle emissioni, efficienza energetica e fornitura di energia pulita, utilizzo di materiali sostenibili, drenaggio urbano sostenibile, resilienza e adattamento al cambiamento climatico, ri-vegetazione urbana e produzione di servizi eco sistemici.
Il PGT estende l’applicazione degli stessi obiettivi alla progettazione di spazi e edifici pubblici, parchi e infrastrutture stradali, con riferimento ai temi della qualità del paesaggio urbano e, al contempo, dell’impatto dei cambiamenti climatici. Tali interventi contribuiscono alla realizzazione di un sistema del verde e degli spazi pubblici inteso come infrastruttura, che connetta le parti di territorio attraverso elementi verdi soddisfacendo contestualmente gli obiettivi di cui sopra.

[ CDM-1539771634-2 ]

2.  Ambiti e criteri di applicazione

  • a.  La disciplina di cui al presente articolo si applica:
    • •  a tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale, compresi gli ambiti disciplinati da norma transitoria, con riferimento ai titoli edilizi presentati dopo la data di efficacia della presente variante al PGT;
    • •  alla realizzazione di nuovi edifici per servizi di iniziativa pubblica diretta o ceduti all’Amministrazione attraverso scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi edifici per i servizi e le attrezzature privati di uso pubblico o di interesse generale.
  • b.  Fatti salvi gli obblighi di legge e le relative deroghe in materia di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, si individuano livelli prestazionali obbligatori e le prestazioni aggiuntive differenziati per le seguenti tipologie di intervento:
    • •  interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione;
    • •  interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica.

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3.  Interventi e livelli prestazionali

  • a.  Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione riguardanti l'intero edificio è obbligatorio garantire almeno una delle seguenti prestazioni tra loro alternative:
    • •  ove prevista la verifica, il raggiungimento di un indice di prestazione energetica globale (Epgl,tot) ridotto del 20% rispetto al limite imposto dalla normativa sovraordinata o comunque una riduzione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile  pari ad almeno il 40% rispetto allo stato di fatto;
    • •  il reperimento di un indice di permeabilità fondiaria pari al 10%, aggiuntivo rispetto l’esistente, realizzabile anche mediante depavimentazione di aree pubbliche non permeabili negli ambiti oggetto di Rigenerazione, non già rientranti nella dotazione di servizi;
       
    • oppure
       
    • •  l'adozione di cappotti verdi e/o sistemi schermanti innovativi e, per interventi di rifacimento delle coperture, l’utilizzo di materiali e finiture superficiali con un alto coefficiente di riflettanza solare e/o tecnologie di climatizzazione passiva (tetto verde/free cooling, …);
    • •  il conseguimento di certificazioni di qualità ambientale rilasciate da organi certificatori esterni relative al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, tali da dimostrare la riduzione dell’impronta di carbonio.
  • b.  Per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, è obbligatorio:
    • •  l'utilizzo di materiali con un contenuto riciclato pari ad almeno il 10% del valore totale dei materiali utilizzati nel progetto, in conformità con lo standard internazionale UNI EN ISO 14021;
    • •  l’adozione di cappotti verdi/sistemi schermanti innovativi e/o l’utilizzo in copertura di materiali e finiture superficiali con un alto coefficiente di riflettanza solare o tecnologie di climatizzazione passiva (tetto verde/free cooling, …);
       
    • e, una delle seguenti prestazioni tra loro alternative:

      •  riduzione del consumo energetico attraverso il raggiungimento di un indice di prestazione energetica globale (Epgl,tot) ridotto del 40% rispetto ai limiti imposti dalla normativa sovraordinata o comunque un consumo energetico garantito da fonti rinnovabili per almeno il 55%;
    • •  il reperimento di un indice di permeabilità fondiaria pari al 20%, realizzabile anche mediante depavimentazione di aree pubbliche non permeabili negli ambiti oggetto di Rigenerazione, non già rientranti nella dotazione di servizi;
    • •  il conseguimento di certificazioni di qualità ambientale rilasciate da organi certificatori esterni relative al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, tali da dimostrare la riduzione dell’impronta di carbonio.
  • c.  All’interno di ambiti per i quali gli interventi si attuino per mezzo di Piani Attuativi è obbligatorio il reperimento di indice di permeabilità pari a almeno 30% della superficie territoriale, laddove non già definito. 

[ CDM-1539771634-4 ]

4.  Incentivi 

  • a.  Il raggiungimento di tutte le prestazioni non in modalità alternativa di cui ai precedenti commi 3.a. e 3.b., contribuendo alla produzione di servizi eco-sistemici, dà accesso a una riduzione del fabbisogno di dotazioni per servizi dovuta pari al 10%.
  • b.  Gli interventi di forestazione urbana su area privata saranno calcolati ai fini del calcolo della dotazione di servizi, attraverso specifico accordo convenzionale che stabilisca l’obbligo di mantenimento, manutenzione ed eventuale sostituzione in caso di malattia o disseccamento.
  • c.  Gli interventi di rinaturalizzazione di corsi d'acqua e di ripristino di tratti di corsi d'acqua tombinati saranno calcolati ai fini del calcolo della dotazione di servizi.

[ CDM-1539771634-5 ]

5.  Modalità di aggiornamento del presente articolo

I contenuti tecnici specifici di cui al presente articolo potranno essere meglio definiti attraverso documenti di dettaglio aggiornabili con Determina Dirigenziale motivata, in ragione dell'evoluzione normativa e tecnica, e del monitoraggio dei risultati raggiunti nella loro applicazione.