[ CDM-1539769362-1 ]

1.  Il Piano delle Regole definisce l’ambito di applicazione della perequazione urbanistica sulla base dei criteri contenuti nel Documento di Piano. 

[ CDM-1539769362-2 ]

2.  Nelle aree, che non siano già state oggetto di cessioni o asservimento all’uso pubblico per la corresponsione del fabbisogno di servizi, disciplinate dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi per le pertinenze indirette, la perequazione attua il principio di equità, attribuendo a tutte il medesimo indice di edificabilità territoriale unico. 

[ CDM-1539769362-3 ]

3.  Per le aree individuate dal Piano dei Servizi quali pertinenze indirette, la perequazione urbanistica è finalizzata all’acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale dei suoli per verde urbano, infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico e i depositi dei trasporti metropolitani. 

[ CDM-1539769362-4 ]

4.  L’utilizzazione, anche in forma frazionata, dei diritti edificatori di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la cessione gratuita al Comune delle corrispondenti aree individuate dal Piano dei Servizi, previa verifica da parte del soggetto competente della necessità o meno della loro bonifica. Ove sia necessario, le medesime dovranno essere bonificate, così come previsto dalla normativa vigente, a cura e spese dei soggetti responsabili della contaminazione o dai relativi proprietari qualora i responsabili non fossero individuati, in armonia con i principi e le norme comunitarie, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, nonché ai sensi delle vigenti norme per l’utilizzo pubblico. Tali aree non concorrono al soddisfacimento delle dotazioni urbanistiche connesse agli interventi edilizi. In fase di attuazione l’Amministrazione Comunale, verificata la congruità per estensione e conformazione delle aree cedute e la loro coerenza con i programmi comunali, valuterà forme e modalità di gestione pubblica e/o privata delle stesse.

[ CDM-1539769362-5 ]

5.  L’impiego, anche in forma frazionata, dei diritti edificatori di cui ai commi 1, 2 e 3 è libero e può essere esercitato su tutto il territorio comunale edificabile nel rispetto delle presenti norme e di quelle dei vigenti Regolamenti Edilizio e d’Igiene; sono compresi anche gli ambiti relativi ai fornici dei rilevati ferroviari.

[ CDM-1539769362-6 ]

6.  I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori di cui ai precedenti commi 4 e 5, nonché delle aree che li generano, devono essere redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, trascritti nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2643 comma 2 bis, del Codice Civile, nonché annotati, all’atto della loro trascrizione, nei Registri Immobiliari, nell’apposito Registro delle Cessioni dei diritti edificatori previsto all’art. 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

[ CDM-1539769362-7 ]

7.  In particolare sono annotati sul Registro delle Cessioni dei diritti edificatori:

  • a.  le cessioni al Comune delle aree e i relativi diritti;
  • b.  i diritti relativi alle fattispecie di cui agli artt. 7, 11, 13 comma 11, 15 comma 2 lett. a e lett. b, 15 comma 3 lett. d, 19 comma 3 lett. d, 21 comma 2 lett. b, 23 comma 3 e 39 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, nei limiti ivi indicati;
  • c.  la disciplina delle aree ove sono realizzati servizi;
  • d.  i diritti relativi alle fattispecie di cui all'art. 38 comma 7 e all’art. 8 comma 3 punto 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi

[ CDM-1539769362-8 ]

8.  Il Registro delle Cessioni dei diritti edificatori è pubblico e consultabile da chiunque faccia domanda.

[ CDM-1539769362-9 ]

9.  Il certificato urbanistico è emesso integrato con le informazioni relative alla cessione dei diritti edificatori interessanti l’area per la quale è stato richiesto. Ogni utilizzazione dei diritti edificatori deve essere accompagnata dal certificato urbanistico. Il Registro delle Cessioni dei diritti edificatori è tenuto dal competente Ufficio, che ha il compito della tenuta, aggiornamento, pubblicità e consultabilità del medesimo Registro.

[ CDM-1539769362-10 ]

10.  In aree di proprietà pubblica è possibile il trasferimento, totale o parziale, di diritti edificatori pari all’Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico o alle volumetrie esistenti, da pertinenza diretta ad altra pertinenza diretta. L’area da cui è stata effettuata la traslazione dovrà essere asservita volumetricamente all’area sulla quale sono stati traslati i volumi.