[ CDM-1543846997-1 ]

1.  La Tav. R.03 identifica e disciplina gli interventi edilizi ammessi negli immobili e nei tessuti indicati all’art. 18 comma 2.

[ CDM-1543846997-2 ]

2.  In particolare sono consentiti:

  • a.  gli interventi di manutenzione straordinaria e restauro, per gli immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. a. e b. Gli interventi ammessi sono volti: alla valorizzazione degli aspetti caratteristici che costituiscono specifico valore degli immobili, ossia le loro specifiche connotazioni stilistiche e costruttive, con riferimento all’art. 18 comma 2 lett. a., e sono volti alla conservazione e al ripristino dei caratteri scenografici e ambientali, desumibili dagli elementi di disegno e di arredo del verde e delle alberature, con riferimento all’art. 18 comma 2 lett. b.; 
  • b.  gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo per gli immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. c., i quali sono volti a mantenere o valorizzare gli aspetti caratteristici che costituiscono specifico valore degli immobili ossia le loro specifiche connotazioni stilistiche e costruttive; 
  • c.  gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, in tal caso, con mantenimento della sagoma, del sedime e della facciata prospettante lo spazio pubblico per gli immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. d.;
  • d.  gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione per gli immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. e.. Per tali immobili, ai fini dell’applicazione dell’art. 64 comma 1 della L.R. 12/2005, l’altezza massima è da intendersi quella esistente eventualmente incrementata di quella strettamente necessaria a consentire il recupero abitativo del sottotetto con altezza media ponderale di mt. 2,40.

[ CDM-1543846997-3 ]

3.  Laddove espressamente indicato dalla Tav. R.03 gli interventi sugli immobili di cui all’art. 18 comma 2 lett. e. sono consentiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni progettuali.

  • a.  mantenimento o ripristino delle cortine edilizie o completamento del fronte continuo; la costruzione in cortina deve arrivare sino alla linea di altezza dell’edificio più basso adiacente alla costruzione; laddove quest’ultimo fosse più basso rispetto all’altezza esistente è fatto salvo il mantenimento dell’altezza esistente; è data facoltà di superamento dell’Indice di edificabilità Territoriale (IT) massimo mediante l’utilizzo, in alternativa o in forma composta, di diritti edificatori anche perequati, premialità di cui all’articolo 13 comma 11 e quote di Edilizia Residenziale Sociale.
  • b.  recupero e realizzazione di corti e giardini;
  • c.  superficie coperta (SCOP):
    • i.  SCOP ≤ esistente negli interventi sino alla ristrutturazione edilizia, eventualmente aumentabile fino ad un massimo del 60%, se l’esistente dovesse essere inferiore.
    • ii.  SCOP ≤ 60% negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica.
  • d.  all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), l’edificazione in tutto o in parte all’interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamentari esistenti) a quella dell’edificio preesistente. I diritti edificatori potranno essere totalmente o parzialmente trasferiti. E’ comunque consentito il recupero abitativo dei sottotetti per gli immobili di cui all’art. 18, comma 2 lett. e..

[ CDM-1543846997-4 ]

4.  Per gli interventi di cui al comma 2 è consentito:    

  • a.  per tutti gli immobili con prescrizione di tutela diretta (artt. 10 e 11) o indiretta (artt. 45, 46, 47) ai sensi del D.Lgs 42 del 22.01.2004, il passaggio alle categorie di intervento consentite dalle disposizioni della legislazione vigente, in caso di approvazione del progetto da parte dell’ente preposto;
  • b.  per gli immobili senza prescrizione di tutela diretta (artt. 10 e 11) o indiretta (artt. 45, 46, 47) ai sensi del D.Lgs 42 del 22.01.2004, dalle categorie di intervento previste dalle lettere a., b., c., d. il passaggio ad una qualsiasi categoria di quelle previste sempre nel medesimo comma 2 del presente articolo, valutato positivamente dalla commissione per il paesaggio e previa presentazione di idonea documentazione storico-documentale.

[ CDM-1543846997-5 ]

5.  E' ammessa una diversa attuazione delle previsioni stabilite al comma 3 lett. a. e b. relativa alle soluzioni plano-volumetriche secondo le disposizioni del Titolo I delle presenti norme, valutato positivamente dalla commissione per il paesaggio.