art. 9 Edilizia residenziale sociale
[ CDM-1539769810 ]
[ CDM-1539769810-1 ]
1. Si definiscono interventi di Edilizia Residenziale Sociale quegli interventi che assolvono a esigenze abitative, di durata indeterminata e/o a carattere temporaneo, di interesse generale per aumentare l’offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a canoni inferiori al mercato, risultanti da appositi atti normativi di carattere programmatico o specifico.
[ CDM-1539769810-2 ]
2. Gli interventi di cui al comma 1 dispongono di un Indice di edificabilità Territoriale (IT) mq/mq, da considerarsi SL fino al raggiungimento dell’indice di edificabilità massimo, che si articola in:
- a. un indice pari a massimo 0,20 mq/mq con libertà di scelta tra edilizia convenzionata in vendita di tipo agevolato, coabitazioni con servizi condivisi, edilizia convenzionata con patto di futura vendita;
- b. un indice pari a minimo 0,20 mq/mq con libertà di scelta tra edilizia in locazione permanente a canone convenzionato, a canone concordato, a canone moderato, residenze convenzionate per studenti universitari, ritenendo per tale fattispecie essenziale la previsione di servizi condivisi;
- c. la possibilità - in assenza di finanziamento pubblico - di prevedere oltre all'indice massimo - un indice pari almeno a 0,05 mq/mq da destinare a edilizia ERP;
d. l'obbligo - in presenza di finanziamento pubblico preventivamente indicato - di realizzare - oltre all'indice massimo - un indice pari almeno a 0,05 mq/mq da destinare a edilizia ERP.
[ CDM-1539769810-3 ]
3. All’interno di ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità di cui all’art. 17 è permesso il superamento dell’indice di edificabilità massimo purché siano utilizzati gli interventi di cui alla lettera b. e/o servizi abitativi pubblici. Detta realizzazione non determina fabbisogno di servizi.
[ CDM-1539769810-4 ]
4. Nel Tessuto Urbano Consolidato, per interventi di nuova costruzione che interessino una SL complessiva superiore a 10.000 mq, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 35% della SL per Edilizia Residenziale Sociale (massimo 10% lettera a. e minimo 25% lettera b.) con riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 del presente articolo. Tale previsione si applica esclusivamente agli interventi che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL.
[ CDM-1539769810-5 ]
5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati direttamente dai soggetti privati:
- a. su aree cedute gratuitamente al Comune all’interno delle dotazioni urbanistiche obbligatorie per una quota fino al 20% della ST complessiva dell’intervento, anche mediante l’assegnazione in diritto di superficie;
- b. su porzione della superficie territoriale complessiva dell’intervento, senza obbligo di cessione ma con gestione dei servizi abitativi realizzati a carico del privato;
- c. sulla porzione di aree fondiarie non cedute purché siano attuati nell’ambito della medesima procedura edilizia.
[ CDM-1539769810-6 ]
6. I proventi degli oneri di urbanizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di funzioni urbane possono essere utilizzati per la riqualificazione dei servizi abitativi esistenti anche attraverso interventi a scomputo oneri.