[ CDM-01CG-1580380136-1 ]

Si riportano nel seguito le Norme geologiche di Piano.

art. 42 Definizione e disciplina

[ CDM-01CG-1580380136-2 ]

1.  Il Piano di Governo del Territorio (PGT) definisce, attraverso il Documento di Piano, l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio (L.R. 12/05 art. 8, comma 1, lettera c) e individua, per mezzo del Piano delle Regole, le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica eventualmente presenti sul territorio comunale, e determina le norme e le prescrizioni a cui le medesime sono assoggettate (L.R. 12/05 art. 10, comma 1, lettera d).

art. 43 Classi di fattibilità geologica

[ CDM-01CG-1580380136-3 ]

1.  In relazione alla prevenzione del rischio idrogeologico è stato attribuito al territorio al territorio un valore di classe di fattibilità geologica (Tav. R.01 e Tav G.17).
Le classi di fattibilità geologica sono aree omogenee in cui è suddiviso il territorio comunale in funzione del grado di pericolosità di tipo geologico, idrogeologico e idraulico che insiste sulle aree stesse.
Per gli aspetti geologici e idrogeologici, la definizione delle classi di fattibilità tiene conto della presenza di aree con scadenti caratteristiche geotecniche o con condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee.
Per gli aspetti idrogeologici, la falda superficiale sul territorio comunale è suddivisa in tre aree in funzione della soggiacenza: rispettivamente inferiore a 5 m, tra 5 m e 10 m e superiore a 10 m. La zonizzazione in funzione dei campi di soggiacenza è rappresentata nella Carta Idrogeologica costituente parte del PGT (Tav. G.03).
Per gli aspetti idraulici, le classi di fattibilità sono assegnate in funzione del grado di pericolosità dei fenomeni di inondazione, definiti sulla base di modellazioni di dettaglio che hanno identificato i limiti delle aree allagate per assegnata frequenza di accadimento. Le classi sono integrate con le delimitazioni della pericolosità di inondazione che sono contenute negli strumenti di pianificazione sovra ordinati rappresentati dal Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI) vigente e dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA).

art. 44 Classe II - Fattibilità con modeste limitazioni

[ CDM-01CG-1580380136-4 ]

1.  Rispetto all’aspetto geologico, le aree che rientrano in questa classe hanno morfologia pianeggiante e sono litologicamente costituite da depositi di natura sabbioso-ghiaiosa, con percentuali variabili di matrice limosa o limoso sabbiosa. Talvolta sono aree con presenza di terreni granulari/coesivi con mediocri caratteristiche geotecniche fino a 5-6 m circa di profondità; non sono invece presenti terreni con scadenti caratteristiche geotecniche o ambiti interessati da attività estrattive attive o dismesse. 
Rispetto all'aspetto idrogeologico, le aree hanno soggiacenza superiore a 5 m e non presentano quindi criticità legate a condizioni di falda superficiale o a emergenze idriche diffuse.
Rispetto alla pericolosità idraulica, le aree o non sono coinvolte da fenomeni di inondazione a carico del reticolo idrografico o sono potenzialmente inondabili per eventi eccezionali che hanno probabilità di accadimento molto bassa.
Nel dettaglio, per i torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa le aree hanno le seguenti caratteristiche:

  • •  aree che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P1 (rara; tempi di ritorno compresi tra 100 e 500 anni) delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per qualsiasi altezza idrica massima; 
  • •  aree che rientrano all’interno del limite di pericolosità P2 (poco frequente; tempi di ritorno compresi tra 10 e 100 anni) delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per  altezze idriche massime comprese nel campo h1 (< 0,30 m);
  • •  aree che rientrano all’interno della zona P1 del PGRA.
  • Nel dettaglio, per il fiume Lambro le aree hanno le seguenti caratteristiche:
  • •  aree che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P1 (rara; tempi di ritorno compresi tra 200 e 500 anni) delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per altezze idriche massime comprese nel campo h1 (< 0,30 m);
  • •  aree che rientrano all’interno della fascia C del PAI vigente;
  • •  aree che rientrano all’interno della zona P1 del PGRA.

2.  La realizzazione e la modifica dei vani interrati e seminterrati, purché dotati di collettamento delle acque di scarico, che interferiscono con il livello della falda, è ammessa a condizione che vengano provvisti di sistemi di auto protezione. Gli scarichi delle acque superficiali e derivanti dal pompaggio delle acque sotterranee, anche in condizioni climatiche ed idrologiche avverse, devono essere comunque compatibili con la normativa regionale sull’invarianza idrologica e idraulica. 
3.  E’ vietata per contro la realizzazione e la modifica dei vani interrati e seminterrati che interferiscono con il livello della falda da adibire ad uso produttivo, nel caso prevedano attività che comportano l'utilizzo o lo stoccaggio di sostanze pericolose/insalubri.
4.  Qualora nell'ambito della predisposizione del progetto urbanistico o edilizio, si ritenga comunque di quantificare il grado di rischio tenendo in considerazione anche i prevedibili scenari di allagamento, e di definire le eventuali misure di mitigazione, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione i risultati delle analisi idrauliche di dettaglio condotte nell’ambito del PGT, in grado di fornire i valori puntuali delle altezze idriche massime e delle velocità di corrente massime per i diversi tempi di ritorno, da utilizzare come riferimento di base per le relazioni/verifiche di compatibilità.

art. 45 Classe III - Fattibilità con consistenti limitazioni

[ CDM-01CG-1580380136-5 ]

1.  Rispetto ai fenomeni di pericolosità idraulica associati ai corsi d’acqua Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa è individuata la classe IIIa; mentre per il fiume Lambro sono individuate le classi di fattibilità IIIa e IIIb, differenziate in relazione al diverso grado di interazione delle aree interessate dai fenomeni di esondazione con le modalità di deflusso in piena della corrente.
2.  Rispetto agli aspetti geologici e idrogeologici, ricadono nella classe III le aree a bassa soggiacenza della falda acquifera (Classe IIIc); quelle con scadenti caratteristiche geotecniche del primo orizzonte (Classe IIId) e infine le aree interessate da attività di cava attive o dismesse (Classe IIIe).
3.  Classe IIIa: aree a pericolosità di inondazione (condizioni di gravosità media)

  • a.  Alla classe IIIa appartengono le seguenti aree:
    • i.  aree inondabili dei torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa:
      • •  che rientrano all’interno del limite di pericolosità P2, delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per altezze idriche massime comprese nei campi h2 (altezza idrica massima compresa tra 0,30 m e 0,70 m) e h3 (altezza idrica massima > 0,70 m);
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 (frequente; tempo di ritorno inferiore o uguale a 10 anni) delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per qualsiasi altezza idrica massima;
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P2 del PGRA;
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 del PGRA.
    • ii.  aree inondabili del fiume Lambro:
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P1 delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per  altezze idriche massime comprese nei campi h2 (altezza idrica massima compresa tra 0,30 m e 0,70m) e h3 (altezza idrica massima > 0,70 m);
      • •  che rientrano all’interno del limite di pericolosità P2 (poco frequente, tempi di ritorno compresi tra 10 e 200 anni) delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per qualsiasi altezza idrica massima e che appartengono all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015), o che sono sottese dalla fascia B di progetto del PAI;
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 (frequente; tempo di ritorno inferiore o uguale a 10 anni) delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per qualsiasi altezza idrica massima o che sono sottese dalla fascia B di progetto del PAI;
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P2 del PGRA e che appartengono all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015), o che sono sottese dalla fascia B di progetto del PAI.
    • iii. La delimitazione cartografica della classe IIIa per le aree inondabili dei torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa e per quelle inondabili del fiume Lambro corrisponde all’inviluppo delle aree sopra definite.
  • b.  Nelle aree della classe IIIa valgono le disposizioni di seguito elencate:
    • i.  Gli interventi di nuova edificazione e gli interventi edilizi su immobili esistenti che interferiscono direttamente sulle condizioni di pericolosità:
      • •  sono ammessi a condizione che la verifica di compatibilità idraulica degli interventi in progetto abbia esito positivo rispetto alle condizioni di pericolosità e di rischio esistenti; la verifica dovrà inoltre identificare eventuali variazioni delle caratteristiche idrodinamiche dell’inondazione indotte dagli interventi e, nel caso abbiano effetti negativi, definire gli interventi correttivi;
      • •  devono avere il piano di accesso agli edifici posto a quota tale da consentire un franco di almeno 0,5 m rispetto al livello idrico massimo per l’evento con tempo di ritorno di 100 anni per i torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa e di 200 anni per il fiume Lambro;
      • •  devono ricercare prioritariamente una riduzione della vulnerabilità e contribuire, ove possibile, ad abbassare la pericolosità complessiva dell’area; le soluzioni progettuali devono ricercare caratteristiche compatibili con le condizioni di sommersione periodica e con le modalità di deflusso delle acque di esondazione.
    • ii.  Per gli interventi edilizi su immobili esistenti che non interferiscono direttamente sulle condizioni di pericolosità e che non comportano aperture o variazione delle parti esterne, la verifica di compatibilità idraulica può essere sostituita da asseverazione del progettista o tecnico abilitato. Nell’ambito dell’asseverazione devono essere specificate le condizioni di pericolosità contenute nel PGT che coinvolgono l’immobile oggetto di intervento e che devono rimanere inalterate anche a seguito dell’intervento stesso. In relazione a tali condizioni, il soggetto attuatore, per il tramite dell’asseverazione, esclude da ogni responsabilità l’Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dalle condizioni di pericolosità presenti e da quelle di vulnerabilità dell’immobile interessato.
    • iii.  Fermo restando quanto indicato ai precedenti punti i e ii, la realizzazione e la modifica dei piani interrati e seminterrati è condizionata dal fatto che vengano dotati di sistemi di autoprotezione e che negli stessi si escludano funzioni e usi che prevedano la permanenza continuativa di persone.
    • iv.  Sono da considerare prioritari gli interventi sulle aree a verde pubblico o comunque su aree non edificate adattati anche a svolgere funzioni di incremento di invaso temporaneo delle acque di esondazione; nella progettazione delle opere relative, va tenuto conto delle condizioni di inondabilità presenti per conformare tali aree, compatibilmente con le connessioni con le strutture circostanti, in modo da favorire le condizioni di invaso. Appare opportuno, al fine di conferire agli interventi caratteristiche funzionali adeguate, che vengano predisposti dispositivi per il lento smaltimento delle acque invasate attraverso la stessa canalizzazione del corso d’acqua o la rete di fognatura o ancora con sistemi di infiltrazione in falda, ove compatibili. Gli effetti positivi di tali disposizioni riguardano sia, a livello locale, il conseguimento di una migliore distribuzione delle acque esondate rispetto all’articolazione stradale e alle aree contigue agli edifici, sia, a livello di insieme, il contenimento dell’estensione verso valle delle superfici allegate, a parità di dimensione dell’onda di piena.
  • c.  Ai fini delle verifiche idrauliche sono messi a disposizione dei progettisti da parte dell’Amministrazione comunale i risultati delle analisi idrauliche di dettaglio condotte, in grado di fornire i valori puntuali delle altezze idriche e delle velocità di corrente massime per i diversi tempi di ritorno, da utilizzare come riferimento di base per le verifiche di compatibilità.

4.  Classe IIIb: aree a pericolosità di inondazione (condizioni di gravosità elevata)

  • a.  Alla classe IIIb appartengono le aree inondabili del fiume Lambro:
    • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT per qualsiasi altezza idrica massima, e che appartengono all’edificato  esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015);
    • •  che ricadono all’interno della fascia A e della fascia B del PAI e che appartengono all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015);
    • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 del PGRA e che appartengono all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015).
  • b.  Nelle aree della classe IIIb sono consentiti esclusivamente:
    • •  gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett a, b, c, del DPR 380/2001 (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo); gli adeguamenti igienico-sanitari e quelli necessari per il rispetto delle norme di legge;
    • •  gli interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse; in ogni caso gli interventi non possono comportare l’aumento di suolo occupato o la modifica del sedime esistente;
    • •  gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché quelli di valore storico-culturale così come classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
    • •  gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico; le opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso.
  • c.  Per tutti gli interventi consentiti è richiesta una relazione di compatibilità idraulica che valuti le condizioni di pericolosità e di rischio sulle opere in progetto e sugli usi previsti (nelle condizioni di stato di fatto e a seguito della realizzazione dell’intervento) e gli effetti delle opere in progetto, sulle aree circostanti (per effetto della realizzazione dell’intervento) e sulle caratteristiche morfologiche e idrauliche dell’alveo, sia a livello locale che lungo il tratto di alveo potenzialmente interessato. 
  • d.  Per gli interventi edilizi su immobili esistenti che non interferiscono direttamente sulle condizioni di pericolosità e che non comportano aperture o variazione delle parti esterne, lo studio di compatibilità idraulica può essere sostituito da asseverazione del progettista o tecnico abilitato. Nell’ambito dell’asseverazione devono essere specificate le condizioni di pericolosità contenute nel PGT che coinvolgono l’immobile oggetto di intervento e che devono rimanere inalterate anche a seguito dell’intervento stesso. In relazione a tali condizioni, il soggetto attuatore, per il tramite dell’asseverazione, esclude da ogni responsabilità l’Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dalle condizioni di pericolosità presenti e da quelle di vulnerabilità dell’immobile interessato.
  • e.  Su tutti gli edifici esistenti è vietata la realizzazione e il recupero di vani interrati e seminterrati.
  • f.  In caso di dismissione degli edifici esistenti è fatto obbligo alla proprietà della demolizione degli stessi e della sistemazione morfologica e ambientale delle aree occupate secondo modalità coerenti con la funzione originaria prioritariamente legata al ruolo di alveo di piena del corso d’acqua. Fino all’avvenuta demolizione il proprietario è tenuto a mantenere l’immobile in condizioni di adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria, estesa anche alle opere di protezione dal rischio di pericolosità idraulica.
  • g.  L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei progettisti i risultati delle analisi idrauliche di dettaglio condotte nell’ambito del PGT, in grado di fornire i valori puntuali delle altezze idriche e delle velocità di corrente massime per i diversi tempi di ritorno, da utilizzare come riferimento di base per le verifiche di compatibilità.

5.  Classe IIIc: aree a bassa soggiacenza della falda acquifera

  • a.  Alla classe IIIc appartengono le aree che presentano una soggiacenza dell'acquifero superficiale inferiore a 5 m. 
  • b.  Nelle aree IIIc valgono le disposizioni di seguito elencate:
    • •  La realizzazione e la modifica dei vani interrati e seminterrati, purché dotati di collettamento delle acque di scarico, che interferiscono con il livello della falda è ammessa a condizione che vengano provvisti di sistemi di auto protezione. Gli scarichi delle acque superficiali e derivanti dal pompaggio delle acque sotterranee, anche in condizioni climatiche ed idrologiche avverse, devono essere comunque compatibili con la normativa regionale sull’invarianza idrologica e idraulica.
    • •  E’ vietata la realizzazione e la modifica dei vani interrati e seminterrati che interferiscano con il livello della falda da adibire ad uso produttivo, nel caso prevedano attività che comportano l’utilizzo o lo stoccaggio di sostanze pericolose/insalubri.
    • •  Per queste aree, a salvaguardia della falda idrica sotterranea, per gli interventi di nuova edificazione, nonché di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, deve essere previsto in fase progettuale e realizzato il collettamento degli scarichi idrici in fognatura; devono inoltre essere previsti interventi di regimazione idraulica per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee.
    • •  Gli scarichi delle acque superficiali e derivanti dal pompaggio delle acque sotterranee, anche in condizioni climatiche ed idrologiche avverse, debbono essere complessivamente compatibili con la normativa regionale sull’invarianza idraulica. A questo scopo è consentita, in mancanza di soluzioni alternative, la realizzazione di vasche di laminazione al di sotto del livello di falda purché costruttivamente compatibili con il terreno saturo.

6.  Classe IIId: aree con scadenti caratteristiche geotecniche

  • a.  Appartengono alla classe IIId le aree di possibile ristagno, torbose o paludose, le aree prevalentemente limoso-argillose, con limitata capacità portante, le aree con consistenti disomogeneità di tessitura verticali o laterali e le aree con riporti di materiale o colmate.
  • b.  Nelle aree IIId valgono le disposizioni di seguito elencate:
    • •  Per gli interventi di nuova edificazione, nonché di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, si rendono necessarie indagini geologico-tecniche per la verifica delle caratteristiche litotecniche dei terreni, di capacità portante e di valutazione di stabilità dei versanti di scavo, valutazioni di compatibilità dell'intervento sull'assetto idrogeologico e ambientale dell'area. Sono da prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate, opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, collettamento degli scarichi idrici in fognatura a salvaguardia della falda.

7.  Classe IIIe: ambiti interessati da attività estrattive attive o dismesse.  

  • a.  Appartengono alla classe IIIe le aree caratterizzate dalla presenza di ambiti estrattivi attivi, dismessi, recuperati o in fase di recupero.
  • b.  Nella aree IIIe valgono le disposizioni di seguito elencate:
    • •  Gli ambiti estrattivi dismessi possono presentare riempimenti e ripristini morfologici con terreni litologicamente disomogenei e con scadenti caratteristiche geotecniche. Le particolari condizioni di tali aree richiedono necessariamente l'effettuazione di studi per il recupero morfologico e di ripristino ambientale, indagini di stabilità dei fronti di scavo, indagini geognostiche di approfondimento per la verifica litotecnica dei terreni mediante rilievo geologico di dettaglio e prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva di qualunque opera sul territorio. 
    • •  Sugli ambiti estrattivi dismessi, sono ammessi interventi di nuova edificazione e interventi sul patrimonio esistente purché definiti mediante specifici progetti di recupero che unitamente  alle opere edilizie comprendano il recupero delle caratteristiche morfologiche delle aree compromesse dalle attività precedenti concluse, con particolare attenzione alla possibilità di ripristino dei caratteri di valenza paesaggistica e qualità ambientale propri delle condizioni antecedenti all’intervento estrattivo. 

art. 46 Classe IV - Fattibilità con gravi limitazioni

[ CDM-01CG-1580380136-6 ]

1.  Nella Classe IV ricadono le aree inondabili del fiume Lambro caratterizzate da pericolosità di inondazione P3 o P2 di cui al successivo comma 2 esterne all’edificato esistente o alla fascia B di progetto del PAI. Sono inoltre comprese le aree inondabili del colatore Lambro Meridionale, che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 del PGRA e le aree già storicamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali (zona Chiaravalle) della roggia Vettabbia Bassa.
Per l’aspetto idrogeologico, rientrano nella classe IV le aree paludose con emergenze idriche diffuse (fontanili e aree con emergenza della falda).
L'alto rischio riconosciuto in queste aree di territorio non consente le nuove edificazioni e più in ge¬nerale ogni modifica delle caratteristiche morfologiche e modalità di utilizzo del territorio, se non per opere tese al consolidamento o alla sistemazione idraulica e idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
2.  Classe IVa: aree a pericolosità di inondazione (condizioni di gravosità molto elevata)

  • a.  Alla classe IVa appartengono le seguenti aree: 
    • i.  aree inondabili del fiume Lambro:
      • •  che rientrano all’interno del limite di pericolosità P2, per qualsiasi altezza idrica massima, delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, che sono esterne all’edificato esistente, come da classificazione   DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015), e che non sono sottese dalla fascia B di progetto del PAI;
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3, per qualsiasi altezza idrica massima, delimitate nell’ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, che sono esterne  all’edificato esistente, come da classificazione  DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015), e che non sono sottese dalla fascia B di progetto;
      • •  che ricadono all’interno della fascia A o B del PAI e che sono esterne all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015);
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P2 del PGRA, che sono esterne all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015), e che non sono sottese dalla fascia B di progetto;
      • •  che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 del PGRA, che sono esterne all’edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015), e che non sono sottese dalla fascia B di progetto.
    • ii.  aree inondabili del colatore Lambro Meridionale che rientrano all’interno dei limiti di pericolosità P3 del PGRA;
    •  iii.  aree storicamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali (zona Chiaravalle) della roggia Vettabbia Bassa;
    •  iv.  la delimitazione cartografica della classe IVa per le aree inondabili del fiume Lambro corrisponde all’inviluppo delle aree sopra definite.
  • b.  Nelle aree della classe IVa valgono le disposizioni di seguito elencate.
    • i.  Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente: 
      • •  gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
      • •  gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett a, b, c, del DPR 380/2001 (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume); gli adeguamenti igienico-sanitari e quelli necessari per il rispetto delle norme di legge. Per gli interventi edilizi su immobili esistenti che non interferiscono direttamente sulle condizioni di pericolosità e che non comportano aperture o variazione delle parti esterne, lo studio di compatibilità idraulica può essere sostituito da asseverazione del progettista o tecnico abilitato. Nell’ambito dell’asseverazione devono essere specificate le condizioni di pericolosità contenute nel PGT che coinvolgono l’immobile oggetto di intervento e che devono rimanere inalterate anche a seguito dell’intervento stesso. In relazione a tali condizioni, il soggetto attuatore, per il tramite dell’asseverazione, esclude da ogni responsabilità l’Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dalle condizioni di pericolosità presenti e da quelle di vulnerabilità dell’immobile interessato;
      • •  la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e generale riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni di nuove opere pubbliche o di interesse pubblico e generale, dovranno essere valutati puntualmente dall'Amministrazione comunale, a tal fine dovrà essere acquisito il parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino del fiume Po e allegata apposita relazione di compatibilità idraulica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di pericolosità e rischio idraulico;
      • •  gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché quelli di valore storico-culturale così come classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti; gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico; gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità rispetto alle condizioni di rischio derivanti dal fenomeno alluvionale, costituiti dalle sole opere di consolidamento strutturale dell’edificio o di protezione dello stesso.
      • •  gli interventi di sistemazione morfologica e idrogeologica dei terreni.
    • ii.  Per tutti gli interventi consentiti è richiesta una relazione di compatibilità idraulica che valuti le condizioni di pericolosità e di rischio delle opere in progetto e sugli usi previsti (nelle condizioni di stato di fatto e a seguito della realizzazione dell’intervento)  e gli effetti sulle opere in progetto, sulle aree circostanti (per effetto della realizzazione dell’intervento) e sulle caratteristiche morfologiche e idrauliche dell’alveo, sia a livello locale che lungo il tratto di alveo potenzialmente interessato.
    • iii.  Le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico e generale possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili.
    • iv.  In particolare è vietata la realizzazione e il recupero di vani interrati e seminterrati.
  • c.  L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei progettisti i risultati delle analisi idrauliche di dettaglio condotte nell’ambito del PGT, in grado di fornire i valori puntuali delle altezze idriche e delle velocità di corrente massime per i diversi tempi di ritorno, da utilizzare come riferimento di base per le verifiche di compatibilità.

3.  Classe IVb: aree con emergenze idriche diffuse (fontanili e aree con emergenza della falda)

  • a.  Appartengono alla classe IVb le aree in cui si ha la risalita in superficie della falda superficiale con formazione di zone, anche temporanee, di ristagno d’acqua senza deflusso verso il reticolo superficiale; queste aree sono essenzialmente conseguenti ad interventi di scavo con formazione di siti artificialmente depressi rispetto all’andamento naturale della superficie topografica.
  • b.  Nelle aree IVb valgono le seguenti disposizioni:
    • •  valgono, fatti salvi i vincoli di normative sovraordinate, le limitazioni previste per le aree IVa;
    • •  è ammesso il ripristino parziale o totale della superficie topografica originale con successiva modificazione della classe di fattibilità, e quindi dei relativi vincoli, in funzione della effettiva soggiacenza della falda definita sulla base della nuova superficie di progetto;
    • •  nel caso dei fontanili, quindi di emergenze idriche collegate al reticolo idrografico superficiale che contribuiscono al controllo della risalita del livello idrico della falda superficiale, non sono ammessi interventi di riempimento delle aree depresse né, quindi, una revisione della classe di fattibilità. Sono ammessi gli interventi necessari al mantenimento in efficienza del fontanile stesso e alla conservazione dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua che da essi sono alimentati, nonché tutte le operazioni destinate al mantenimento e/o al recupero ambientale dei suddetti siti.   

4.  Classe IVc: aree destinate ad infrastrutture prioritarie per la difesa del suolo  

  • a.  Alla classe IVc appartengono le seguenti aree:
    • i.  area destinata alla realizzazione di infrastrutture per la difesa idraulica sul torrente Seveso in località Bruzzano al confine con il Comune di Bresso;
    • ii.  area destinata alla realizzazione di infrastruttura per la difesa idraulica sul torrente Pudiga al confine con il Comune di Novate Milanese.
  • b.  Nelle aree sopra descritte ed individuate al fine di permettere la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, non è consentita alcuna modifica d’uso del suolo rispetto all’assetto attuale.

art. 47 Pericolosità sismica e microzonazione

[ CDM-01CG-1580380136-7 ]

Il territorio comunale è suddiviso in base alle caratteristiche dell’amplificazione stratigrafica individuando il valore del Fattore di Amplificazione (Fa) relativo alle differenti microzone omogenee, che è indicato nella cartografia relativa (Tav. G.11 e Tav. G.12) e deve essere utilizzato per valutare il grado di protezione raggiunto al sito dall’applicazione della normativa sismica vigente confrontando il valore di Fa ottenuto con un valore-soglia assegnato per ciascun Comune.
Se Fa è inferiore al valore di soglia corrispondente la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa.
Se Fa è superiore al valore di soglia corrispondente la normativa è insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è necessario, in fase di progettazione, o effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:

  • •  anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;
  • •  anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;
  • •  anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.

Sono inoltre individuate le microzone in corrispondenza delle quali il fenomeno della liquefazione non può essere escluso a priori secondo i criteri introdotti dalle NTC 2018.
Nelle aree indicate con apposito soprassegno sulla cartografia della pericolosità da liquefazione (Area in cui il valore di accelerazione massima al suolo risulta superiore a 0,1 g) (Tav. G.08), in fase di progettazione degli interventi edilizi devono essere eseguite le verifiche di stabilità per il fenomeno della liquefazione definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello (metodologie di cui all’allegato 5 della DGR n. IX/2616/11), o in alternativa utilizzando lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:

  • •  anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;
  • •  anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;
  • •  anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.

Con riferimento infine agli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), indipendentemente dalla microzona in cui sono ubicati, la progettazione deve essere condotta adottando i criteri antisismici contenuti nelle Norme tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 Gennaio 2018) definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - metodologie di cui all’allegato 5 della DGR n. IX/2616/11, o in alternativa utilizzando lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:

  • •  anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;
  • •  anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;
  • •  anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.

art. 48 Documento semplificato del rischio idraulico

[ CDM-01CG-1580380136-8 ]

Il Documento Semplificato Del Rischio Idraulico (DSRI) per il Comune di Milano, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 8 del Regolamento Regionale n. 7 del 2017 della Regione Lombardia, costituisce parte integrante della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica.
Il DSRI, come da Regolamento citato contiene la determinazione in via preliminare delle condizioni di pericolosità idraulica presenti sul territorio che, associate a vulnerabilità e valore dei beni esposti, individuano le situazioni di rischio; in funzione delle condizioni di rischio definisce le misure di mitigazione strutturali e non strutturali (Componenti Geologica Idrogeologica e Sismica All. 8).

art. 49 Definizione

[ CDM-01CG-1580380136-9 ]

1.  Il reticolo idrografico e l’area portuale sono individuati, classificati e riportati graficamente nella Tav. R.09.
2.  Il reticolo idrografico è costituito da:

  • a.  corsi d'acqua compresi nel Reticolo Idrografico Principale (RIP) come individuati da Regione Lombardia;
  • b.  corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrografico Minore (RIM) ovvero corsi d'acqua demaniali, rappresentati nelle cartografie ufficiali (catastale, IGM, CTR), che presentano le seguenti caratteristiche funzionali idrauliche: acque proprie, connessione idraulica all'origine (sorgente o derivazione) e/o alla fine con il reticolo idrografico e continuità con l'alveo;
  • c.  corsi d'acqua privati, rappresentati nelle cartografie ufficiali (catastale, IGM, CTR), che presentano le seguenti caratteristiche funzionali e idrauliche: acque proprie, connessione idraulica all'origine - sorgente o derivazione - e/o alla fine con il reticolo idrografico e continuità dell'alveo;
  • d.  corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrografico di Bonifica del Consorzio ETV.

3.  L'area portuale è costituita dalla Darsena di Porta Ticinese, dal tronco del Naviglio Grande che va dalla Darsena all'altezza di via Casale e dal Tronco del Naviglio Pavese che va dalla Darsena all'altezza di via E. Gola, così come originariamente indicato dal Decreto Ministeriale dei Trasporti del 20.08.1956. Eventuali successive modifiche o ampliamenti dell’area portuale sono approvate nel rispetto della normativa regionale in materia, con particolare riferimento al R.R. n.9/2015.

art. 50 Disciplina

[ CDM-01CG-1580380136-10 ]

1.  I corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrografico, sia a cielo aperto che tombinato, sono assoggettati a tutela specifica prevalentemente idraulica e ambientale in quanto le acque costituiscono una risorsa.
2.  Sul Reticolo Idrografico Principale sono definite le fasce di rispetto necessarie a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. In tali aree è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad eccezione di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico e generale solo se non altrimenti localizzabili, corredati da una verifica di compatibilità idraulica degli interventi. Sono consentiti gli interventi atti a favorire il deflusso delle acque. Per le opere infrastrutturali sono necessarie indagini geognostiche per la verifica delle condizioni geotecniche locali con valutazione di stabilità dei versanti di scavo, finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente, ogni intervento che interessi direttamente l'alveo, incluse le sponde, dei corsi d'acqua del reticolo idrografico naturale e/o naturaliforme, di natura strutturale (modifica del corso), infrastrutturale (attraversamenti), idraulico-qualitativa e quantitativa (scarichi idrici), richiede necessariamente l'effettuazione di verifiche di compatibilità idraulica.
3.  Le fasce di rispetto e le relative norme del Reticolo Idrografico Minore sono inoltre specificate e definite nel Regolamento di Polizia Idraulica (PdR All. 2).
4.  Nel caso di sorgive e fontanili, compresi nei parchi regionali, valgono le specifiche norme previste dai Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali.
5.  Per i corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi si applicano le distanze, le disposizione e la polizia di riferimento nazionale, regionale e consortile, inclusi il Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010 e s.m.i. ed il Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6037 del 19/12/2016 e s.m.i.. Per ogni canale del RIB, le fasce di rispetto idraulico da rispettare e le modalità di misura delle stesse sono indicate rispettivamente nell’Allegato B e nell’Allegato C del succitato Regolamento Consortile di Polizia Idraulica, così come aggiornati periodicamente e pubblicati sul sito internet istituzionale del Consorzio. 
6.  Per le limitazioni e concessioni di attività nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua privati si rimanda al Regolamento di Polizia Idraulica (PdR All. 2).
7.   Per la roggia Vettabbia alta, ancorché compresa nel Tessuto Urbano Consolidato, si applica una fascia di rispetto di 10 metri.
8.  Per il tratto del torrente Nirone o delle Baragge o delle Baregge compreso nell’ambito MIND Post-Expo, si applica una fascia di rispetto di 4 metri per la riva destra e di 10 metri per la riva sinistra.
9.  Per i tratti del fontanile Tosolo e fontanile Triulza compresi nell’ambito MIND Post-Expo, si applica una fascia di rispetto di 10 metri.
10.  In presenza di corsi d'acqua tombinati, si assume una fascia di ricognizione di 20 m dalla mezzeria del corpo idrico per la verifica della esatta dimensione geometrica del manufatto e della determinazione dello stesso, e si applica la fascia di rispetto stabilita. Tale verifica è da eseguirsi a cura dell'operatore dell'attività edilizia in collaborazione con l'Ente Gestore di competenza.
11.  Le aree comprese nelle fasce di rispetto, poste nel Tessuto Urbano Consolidato, sono assoggettate alla disciplina perequativa e pertanto i relativi diritti edificatori attribuiti con le presenti norme possono essere oggetto di trasferimento. All'atto di trasferimento dei diritti le aree devono essere contestualmente cedute al Comune o asservite all'uso pubblico perpetuo. In tale ultimo caso è fatto obbligo al proprietario di provvedere alla manutenzione delle aree medesime.
12.  Per gli alvei e gli eventuali corpi idrici individuati non compresi nel Reticolo Idrografico di cui alla Tav. R.09 ma presenti sul territorio comunale e/o rilevabili dalle cartografie catastali o carte tecniche comunali, deve essere redatta una verifica idraulica al fine di verificare la potenzialità idraulica degli stessi e in caso di accertata potenzialità idraulica deve essere rispettata una fascia di rispetto di un metro.
13.  Le aree che costituiscono il Demanio Portuale sono assoggettate a vincolo di tutela monumentale e paesaggistica ai sensi della Parte II e Parte III del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
14.  Alle aree portuali si applica una zona di rispetto di 30 m per la verifica della compatibilità con i pubblici usi del demanio (D.G.R. 8/7967 del 06/08/2008 e Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 n. 9). Per le aree che ricadono nell'area portuale e nella zona di rispetto si fanno salvi i contenuti del Regolamento approvato con D.C.C. n. 12 del 17/05/2017 per la disciplina delle funzioni amministrative delegate al Comune di Milano e dell'Ordinanza n.1/2017 del 28/03/2017 emanata dall'Autorità Portuale per la circolazione veicolare e pedonale in zona portuale della Darsena.
15.  Il PGT individua nella Tav. R.09 le aree del Demanio Portuale e della zona di rispetto di 30 metri dal confine delle stesse.
16.  Per quanto non riportato nelle presenti norme si rimanda al Regolamento di Polizia Idraulica. (PdR All. 2)
17.  Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua sono definite nella successiva tabella, ad eccezione della roggia Vettabbia, del torrente Nirone o delle Baragge o delle Baregge, del torrente Tosolo e del fontanile Triulza per i quali valgono le fasce di rispetto indicate ai punti 7, 8 e 9 del presente articolo.

[ CDM-01CG-1580380136-11 ]

art. 51 Connessione idraulica Naviglio Martesana-Darsena e riapertura dei Navigli Milanesi

[ CDM-01CG-1580380136-12 ]

L’ambito interessato dal progetto della “Connessione idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura dei Navigli milanesi” sarà normato da accordi e regolamenti da definire tra il Comune di Milano, Regione Lombardia e Consorzio Est Ticino Villoresi.
L’ambito interessato dal progetto è individuato nella Tav. R.02 del Piano delle Regole.