[ CDM-1544001454-1 ]

Il D.M. 9 maggio 2001, n.151 e la D.G.R. di Regione Lombardia n. IX/3753 del 11 luglio 2012 disciplinano la materia riguardante le aziende a rischio di incidente rilevante, e si configurano quale normativa di riferimento per il controllo dell’urbanizzato in prossimità degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante e, pertanto, comporta necessariamente ricadute in ambito urbanistico-edilizio. 
In particolare, al fine di limitare le conseguenze per l’uomo e l’ambiente connesse con la presenza di determinate sostanze pericolose all’interno delle attività industriali, il D.M. 9 maggio 2001, n.151 e la D.G.R. di Regione Lombardia n. IX/3753 del 11 luglio 2012 sanciscono la necessità, da parte dei Comuni, di introdurre nei propri strumenti urbanistici requisiti minimi di sicurezza, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, sulla base delle caratteristiche di pericolosità e vulnerabilità specifiche, e tali da non determinare vincoli all’edificabilità dei suoli ma da mantenere opportune distanze di sicurezza tra stabilimenti e zone urbane. 

[ CDM-1544001454-2 ]

In tale contesto, il capitolo 4 del presente Elaborato tecnico RIR definisce le categorie territoriali ammissibili nel territorio interessato dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 

[ CDM-1544001454-3 ]

In sintesi l’analisi sulla compatibilità territoriale è stata condotta per gli stabilimenti che hanno incidenza sul territorio comunale:

  • Suez RR IWS Italia S.r.l.: stabilimento di soglia inferiore, non presenta problemi di compatibilità territoriale in quanto le aree di danno che ricadono all’esterno del perimetro aziendale non sono interessate da significative limitazioni. E’ presente il Piano di Emergenza Esterno;
  • Fratelli Branca Distillerie S.r.l.: stabilimento di soglia inferiore, non presenta problemi di compatibilità territoriale in quanto le aree di danno ricadono all’interno del perimetro aziendale. Non è presente il Piano di Emergenza Esterno;
  • Bisi Logistica S.r.l.: stabilimento di soglia superiore, presenta criticità di compatibilità territoriale nelle immediate vicinanze dello stabilimento in quanto le categorie territoriali ammissibili sono interessate da significative limitazioni. E’ presente il Piano di Emergenza Esterno;
  • DiPharma Francis S.r.l.: stabilimento di soglia inferiore, non presenta criticità di compatibilità territoriale in quanto le aree di danno che ricadono all’esterno del perimetro aziendale non sono interessate da significative limitazioni. Il Piano di Emergenza Esterno è in corso di revisione.

[ CDM-1544001454-4 ]

Si ricorda, in generale, che ai sensi del paragrafo 3 dell’Allegato al D.M. 9 maggio 2001, n.151,: 

  • in caso di insediamento di nuovi stabilimenti o di modifiche degli stabilimenti di cui agli artt.16 e 18 del D.Lgs. 105/2015 (fattispecie che hanno origine da una proposta o da un intervento del gestore), l’Amministrazione Comunale deve promuovere una variante urbanistica qualora non sia stata verificata la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabilimento esistente rispetto alla strumentazione urbanistica vigente, nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza per il controllo dell’urbanizzazione; 
  • in caso di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti tali da aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante (fattispecie che presuppone un’iniziativa da parte dell’Ente Locale), l’Amministrazione Comunale deve considerare la situazione di rischio presente e la possibilità o meno di rendere compatibile l’iniziativa di sviluppo e di localizzazione degli stabilimenti o delle infrastrutture ipotizzate. 

[ CDM-1544001454-5 ]

Va comunque precisato che le aree interessate dalla presente disciplina non perdono la possibilità di generare diritti edificatori, ma saranno soggette all’applicazione del meccanismo della perequazione urbanistica, così come prevista e disciplinata dalla L.R.12/2005 e s.m.i..

[ CDM-1544001454-6 ]

Il D.Lgs. 105/2015 definisce l’obbligo per il gestore dello stabilimento di trasmettere agli enti preposti un documento denominato: “Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23.”

[ CDM-1544001454-7 ]

Ai sensi dell’articolo 23 il comune ove è localizzato lo stabilimento mette a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore con la notifica di cui sopra relativamente a:

  • informazioni generali;
  • informazioni generali su autorizzazioni/certificazioni e stato dei controlli a cui è soggetto o stabilimento;
  • descrizione dell’ambiente/territorio circostante lo stabilimento;
  • descrizione sintetica dello stabilimento e riepilogo sostanze pericolose;
  • informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento.

[ CDM-1544001454-8 ]

Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate sul sito istituzionale del Comune di Milano.