[ CDM-1543931131-1 ]

Ai sensi di quanto sinora indicato, l’elaborazione dell’Elaborato tecnico RIR per il Comune di Milano viene sviluppato partendo dall’identificazione degli scenari incidentali previsti in ciascuna delle aziende soggette al D.Lgs. 105/2015, al fine della determinazione delle relative aree di danno (Zona I di impatto, Zona II di danno e Zona III di attenzione) ricadenti sul territorio. 
Successivamente, si procede con l’individuazione, all’interno delle aree di danno definite sulla base delle tipologie di effetti e delle classi di probabilità di accadimento, delle categorie territoriali e di danno ambientale ammissibili ai sensi del D.M. 9 maggio 2001, n.151 (Paragrafo 6.3 dell’Allegato al Decreto) e della D.G.R. Lombardia n. IX/3753 del 2012. 
In seguito vengono identificati gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, ai sensi del Paragrafo 6.1 dell’Allegato al D.M. 9 maggio 2001, n.151 e della D.G.R. Lombardia n. IX/3753 del 2012 circostanti gli stabilimenti a rischio e ricadenti all’interno delle aree di danno relative agli scenari incidentali individuati per le singole ARIR. L’individuazione di tali Elementi Vulnerabili permette di attribuire ad essi una Categoria Territoriale assimilabile a quelle individuate nel Decreto. 
Infine, si stabilisce la disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione attraverso la definizione di Indirizzi prescrittivi e Norme Tecniche per il governo del territorio, volti a disciplinare le nuove trasformazioni previste in futuro all’interno delle aree di danno, sulla base delle Categorie territoriali compatibili definite nelle fasi precedenti e del livello di danno ambientale ammesso. Tali norme sono recepite all’interno dello strumento urbanistico comunale. 
L’Allegato al D.M. 9 maggio 2001, n.151 prevede che la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale dello stabilimento a rischio con il territorio circostante venga formulata sulla base delle informazioni acquisite dal gestore e, ove previsto, sulla base delle valutazioni dell’autorità competente, opportunamente rielaborate ed integrate con altre informazioni pertinenti. Tra queste informazioni si identificano come essenziali quelle contenute nel Piano di Emergenza Esterno che la Prefettura competente è tenuta a redigere ai fini della gestione di eventuali emergenze rilevanti, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015.