[ CDM-1540202451-1 ]

La Legge Regionale n. 2 del 03/02/2015 “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi” ha introdotto sostanziali modifiche alle disposizioni relative alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi e, conseguentemente, impone una nuova metodologia di approccio della pianificazione comunale al tema dei luoghi di culto.

Le modifiche apportate dalla LR 2/2015 all’art. 72 della LR 12/2005, a loro volta rettificate dalla sentenza della Corte Costituzionale n 63/2016, dispongono, infatti, che “le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’art. 70” (ovvero di tutte le confessioni religiose come indicato dall’art. 70 commi 1, 2 e 2-bis, della LR 12/2005 e s.m.i.).

[ CDM-1540202451-2 ]

Stante che all’art. 72 comma 1 della LR 12/2005 viene stabilito che “le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose […] dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose”, il Piano di Governo del Territorio del 2012 già soddisfava in parte quanto sancito dalla normativa per quanto concerne le aree che accolgono attrezzature religiose esistenti. 

Infatti, il Piano di Governo del Territorio del 2012 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/05/2012 e divenuto efficace con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 21/11/2012) riconosceva ed elencava nel “Catalogo della ricognizione dell’offerta dei servizi” le Attrezzature religiose esistenti. In particolare, nella tavola S.01 “I servizi pubblici di interesse pubblico o generale” erano perimetrate le attrezzature religiose “areali”, individuate cartograficamente con una specifica pertinenza, mentre nell’All. 3A “Elenco servizi da catalogo” erano riportate anche le attrezzature religiose cosiddette “puntuali”, ossia quelle non associate ad una unica pertinenza, in quanto riferite solo ad una parte di un immobile.

Per quanto riguarda invece le “aree destinate alle attrezzature religiose”, ovvero quelle oggetto di nuova previsione, la normativa regionale contrasta in linea generale con la filosofia adottata nel Piano di Governo del Territorio per il Piano dei Servizi. Quest’ultimo, infatti, non prevede la localizzazione di nuove aree per servizi (ad eccezione delle aree a pertinenza indiretta per il verde urbano, mobilità stradale, depositi dei trasporti metropolitani nonché per le aree di nuova previsione per edilizia residenziale sociale, infrastrutture tecnologiche per l’ambiente, nuovi depositi autofiloviari ATM programmati) bensì la definizione di un percorso dinamico di individuazione della domanda di servizi che si traduce, di fatto, nella definizione dell’offerta degli stessi.

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Predisponendo il Piano per le attrezzature religiose, l’Amministrazione Comunale, oltre che a conformarsi a quanto previsto dalla normativa regionale, ha, quindi, la possibilità di affrontare e dare risposta al tema della libertà di culto sul territorio comunale, individuando le attrezzature religiose esistenti e quelle di nuova previsione, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali e valutate anche le istanze presentate dagli enti delle confessioni religiose.

Pertanto, in ottemperanza alle nuove disposizioni regionali, l’Amministrazione Comunale ha disposto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 761 del 27/04/2016, l’avvio del procedimento per la redazione del “Piano per le attrezzature religiose”, definito dall’art. 72 della L.R. 12/2005 e s.m.i., unitamente agli adempimenti previsti dall’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano stesso. 
In data 15/07/2016, è stato quindi dato avviso sui canali di informazione alla cittadinanza per la presentazione di suggerimenti e proposte per un periodo temporale dal 15/07/2016 al 12/09/2016 e dal 19/09/2016 al 02/11/2016, essendo stati riaperti i termini precedentemente fissati.
Inoltre, essendo interesse dell’Amministrazione dare la massima diffusione e consentire la massima partecipazione alla predisposizione del Piano per le attrezzature religiose, tale procedura è stata presentata alle diverse confessioni religiose con un incontro pubblico svoltosi il 27/09/2016 alla Sala del Grechetto della Biblioteca Sormani.

Tuttavia, l’imminente scadenza di legge del Documento di Piano la cui validità è quinquennale (art. 8 comma 4 della LR 12/2005) ha indotto l’Amministrazione Comunale ad approvare, con deliberazione della Giunta Comunale n. 2282 del 29/12/2016, le linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di redazione del nuovo Documento di Piano e delle varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT), nonché per l’avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica (VAS). In questa fase, era possibile presentare suggerimenti e proposte dal 25/1/2017 al 27/3/2017.

Considerando che il Piano per le attrezzature religiose segue, ai sensi dell’art. 72 comma 3 della LR 12/2005, la stessa procedura di approvazione del Piano di Governo del Territorio e che i comuni che intendevano prevedere nuove attrezzature religiose erano tenuti ad adottare e approvare il Piano per le attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della LR 2/2015 (approvata il 03/02/2015 e pubblicata sul BURL n. 6, suppl. del 05/02/ 2015) decorso il quale il Piano per le attrezzature religiose deve essere approvato unitamente al nuovo Piano di Governo del Territorio, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno inserire la redazione del Piano delle Attrezzature Religiose nell’ambito della procedura di revisione del Piano di Governo del Territorio.