[ CDM-1540201912-1 ]

Nel rispetto del dettame costituzionale1 e legislativo2, il Comune di Milano si impegna a riconoscere e garantire concretamente i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) stabilendo che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (art. 8) e affermando che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19).

La presenza storica - e oggi particolarmente rilevante - nella città di Milano di un pluralismo religioso che comprende associazioni e cittadini di diverse confessioni religiose, arricchisce il tessuto sociale e culturale delle nostre comunità che nel rispetto della Costituzione fanno riferimento e professano la propria fede religiosa. 

L’Amministrazione favorisce la convivenza armoniosa e costruttiva tra le diverse comunità religiose anche al fine di consolidare la coesione sociale e promuovere processi di integrazione. Parimenti considera strategico il ruolo che le chiese, le associazioni religiose, cultuali e culturali svolgono nell’azione di contrasto a ogni espressione di radicalismo religioso posto in essere attraverso propaganda, azioni e strategie contrarie all’ordinamento dello Stato. 

Proficuo è il dialogo instaurato fra le Istituzioni e le diverse realtà religiose presenti sul territorio cittadino, nell’alveo di quanto a livello nazionale e regionale si va consolidando con tavoli di confronto e patti di collaborazione.

Nel rispetto delle indicazioni che pervengono dal Ministero degli Interni, prosegue anche l’impegno a garantire la possibilità di realizzare luoghi di preghiera e di culto rispettosi delle norme, accessibili e aperti a tutti, in cui si promuovano la formazione di guide religiose che – anche in considerazione del ruolo che rivestono nelle comunità di riferimento e delle funzioni che possono essere chiamati a svolgere in luoghi pubblici quali ospedali, centri di accoglienza, istituti di pena - possano assumere il ruolo di efficaci mediatori per assicurare la piena attuazione dei principi costituzionali di civile convivenza, laicità dello Stato, legalità, parità dei diritti tra uomo e donna.

Per garantire massima trasparenza nella gestione e nella documentazione dei finanziamenti per la costruzione di attrezzature religiose, ai fini di prevenzione del contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale, nonché dei fenomeni di stampo mafioso, nonché della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e del terrorismo, dovranno essere applicate le normative vigenti in tema di contrasto alla mafia, di antiterrorismo, di sicurezza e di immigrazione, nonché le normative concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché le direttive europee che ne recano misure di esecuzione.

La garanzia di totale trasparenza nella gestione e documentazione dei finanziamenti ricevuti, provenienti dall’Italia o dall’estero, da destinare alla costruzione e alla gestione dei luoghi di preghiera è requisito sine qua non per il pieno utilizzo dei titoli edilizi.

1 cfr. artt. 2, 3, 8 e 19 – Costituzione della Repubblica italiana
2 Legge n. 1159/1929, recante “Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi” e il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, recante “Norme per l’attuazione della legge n. 1159/1929, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato