[ CDM-1540204236-1 ]

1.  Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 commi 2 e 3 delle presenti norme, l’aggiunta di nuove aree da destinare ad attrezzature religiose, rispetto a quelle individuate dal presente piano, valutate sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, sono sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale.

[ CDM-1540204236-2 ]

2.  La realizzazione di nuove attrezzature religiose è subordinata al soddisfacimento dei criteri urbanistici ed edilizi definiti dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. e dalla normativa in materia edilizia-urbanistica, nonché al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale.

[ CDM-1540204236-3 ]

3.  La distanza tra l'attrezzatura religiosa di nuova previsione e l'attrezzatura religiosa esistente, appartenente ad una diversa confessione religiosa, non deve essere inferiore a 100 metri calcolata dai baricentri delle rispettive attrezzature religiose. L'esistenza o meno di un'attrezzatura religiosa esistente, di cui all'art. 5 delle presenti norme, all'interno dei 100 metri, dovrà comunque essere verificata mediante ricognizione e accertamento del relativo provvedimento o titolo abilitativo legittimo. Tale verifica dovrà avvenire preventivamente alla presentazione dell’istanza di rilascio del titolo abilitativo per l’attrezzatura religiosa di nuova previsione.

[ CDM-1540204236-4 ]

4.  Gli enti delle confessioni religiose, ai fini della realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, devono stipulare con il Comune apposita convenzione ai fini urbanistici che deve espressamente prevedere la possibilità della risoluzione o della revoca della medesima, in caso di accertamento, da parte del Comune, di attività non previste nella convenzione e la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti.