[ CDM-1540204097-1 ]

1.  Si considerano attrezzature religiose:

  • a.  gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sagrato;
  • b.  gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
  • c.  nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
  • d.  gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

[ CDM-1540204097-2 ]

2.  La realizzazione di nuove attrezzature religiose non è consentita al di fuori delle aree individuate dal presente piano.

[ CDM-1540204097-3 ]

3.  In aggiunta alle aree individuate dal Piano per le attrezzature religiose, sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, l’Amministrazione comunale può prevedere, in attuazione del PGT, aree per l’accoglimento di nuove attrezzature religiose, nel rispetto dei criteri del presente piano e della normativa vigente. Tale facoltà, attraverso apposita variante, è consentita anche per gli ambiti interessati da provvedimenti già adottati o approvati.

[ CDM-1540204097-4 ]

4.  È consentito il posizionamento di manufatti provvisori secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente.

[ CDM-1540204097-5 ]

5.  Le attrezzature religiose, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, secondo le disposizioni normative vigenti ivi comprese le norme richiamate in premessa.

[ CDM-1540204097-6 ]

6.  In riferimento alle attrezzature per servizi religiosi interamente costruite con contributi pubblici nonché di quelle realizzate su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose, vige il vincolo di destinazione d’uso per almeno vent’anni dall’erogazione del contributo, ai sensi dell’art. 71, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i..

[ CDM-1540204097-7 ]

7.  Agli immobili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il principio della perequazione.