[ CDM-1540203663-1 ]

1.  Il Piano per le attrezzature religiose (PAR) costituisce articolazione del Piano di Governo del Territorio, essendo atto separato facente parte del Piano dei Servizi, ed è predisposto ai sensi dell’art. 72 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i..

[ CDM-1540203663-2 ]

2.  Il Piano per le attrezzature religiose individua e disciplina:

  • a.  le aree e gli edifici che accolgono attrezzature religiose, regolarmente assentite, esistenti;
  • b.  le aree che sono destinate a nuove attrezzature religiose, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose, di cui all’art. 70 della L.R. 12/2005 e s.m.i., e i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, in particolare la parità di diritti tra uomo e donna.

[ CDM-1540203663-3 ]

3.  Il Piano per le attrezzature religiose, analogamente al Piano dei Servizi, non ha termini di validità ed è sempre modificabile al fine di un suo costante aggiornamento.