[ CDM-1543835185-1 ]

Negli elaborati del Piano di Governo del Territorio sono evidenziati i corsi d’acqua compresi nel Reticolo Idrografico; mentre nel Piano delle Regole sono indicate le relative fasce di rispetto in funzione degli Ambiti Territoriali in cui ricadono.
Per quanto riguarda i corsi d’acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica valgono le distanze ed i regolamenti stabiliti dagli stessi.
All’interno delle fasce di rispetto, in assenza di atto autorizzativo rilasciato dal Comune, sono vietate in generale tutte le attività e opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime del corso d’acqua, e in particolare:

  • l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione o di divagazione dei corsi d’acqua al fine della moderazione delle piene; (per quanto concerne la fasce di rispetto definite dal P.A.I. si rimanda alla normativa e alle tavole grafiche definite dallo stesso);
  • qualsiasi opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni e la resistenza degli argini;
  • le variazioni e le alterazioni alle opere di difesa spondale dei corsi d’acqua sia arginati che non arginati e loro accessori;
  • l’apertura di cavi, fontanili e simili;
  • la modifica del tracciato del corso d’acqua;
  • la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche o cave;
  • la posa di tralicci, pali, teleferiche a carattere permanente;
  • la costruzione di muri, anche non sporgenti dal piano di campagna;
  • la tombinatura dei corsi d’acqua;
  • il taglio di alberi e degli arbusti.
  • gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comma 1 dell’art. 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i..