3.4 Infrastrutture tecnologiche
[ CDM-1543835712 ]
[ CDM-1543835712-1 ]
La realizzazione di infrastrutture tecnologiche è consentita purchè l’istanza per l’autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- dovrà essere effettuata una verifica di compatibilità idraulica del sito e una valutazione della eventuale necessità di realizzare opere di difesa delle scarpate laterali;
- le tubazioni devono essere collocate solamente lungo le sponde e con gli accorgimenti tecnici tali da evitarne il rischio di rottura per erosione o cedimento dell’argine.