[ CDM-1543836042-1 ]

L’autorizzazione allo scarico delle acque pluviali in corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore è subordinata alla preliminare verifica, in sede di relazione idraulica ai sensi delle disposizioni di cui alle seguenti norme, della capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento alla sezione idraulica del corso d’acqua, al regime idraulico, al franco di bonifica, alla recettività del collocamento finale del recapito.
In assenza di indicazioni più puntuali si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte dai corsi d’acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.
Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso del corpo idrico recettore e prevedere accorgimenti tecnici (quali dissipatori di energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi nello stesso.
In generale i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

  • 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;
  • 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I Consorzi di Bonifica devono verificare la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessarie agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza.