[ CDM-1543835572-1 ]

La realizzazione di nuovi argini è ammessa purchè l’istanza per l’autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • il progetto deve prevedere la possibilità di fruire delle sponde: al tal fine la pendenza delle scarpate sul lato corto d’acqua e sul lato campagna deve risultare ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, inferiore rispettivamente al 25% e 20%;
  • l’eventuale rivestimento degli argini sul lato corso d’acqua deve prevedere la piantagione di un’idonea vegetazione atta al consolidamento della scarpata.

Le difese radenti (senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna), devono essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta e con caratteristiche tali (pendenza e modalità costruttive) da consentire l’accesso al corso d’acqua.