[ CDM-1543835527-1 ]

a.  Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno cento anni ed un franco minimo di un metro;
b.  le portate devono essere valutate secondo le vigenti direttive idrologiche dell’ Autorità di Bacino e della Regione Lombardia;
c.  in casi eccezionali, per corsi d’acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate;
d.  gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a sei metri, dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell’Autorità di Bacino (approvata con delibera 2/99) “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce a e b”; è facoltà del Comune richiedere, motivatamente, l’applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per opere con luce minore; e verranno poi sottoposti a controllo dell’Autorità Competente;
e.  gli attraversamenti non devono comunque costituire un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiore a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche dell’Autorità di Bacino e della Regione;
f.  le spalle degli attraversamenti non devono poggiare direttamente sugli argini, a meno che non sia prevista un’opera di consolidamento dei tratti di argine interessati: in generale si deve valutare l’adeguatezza del tipo di fondazione eventualmente prevista e la sua interazione con gli argini naturali e le eventuali opere di difesa esistenti;
g.  gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione a valle del ponte e non dovranno in alcun modo ostruire la sezione di deflusso del corso d’acqua.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

  • restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
  • avere l’intradosso a quota inferiore al piano di campagna;
  • comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo delle soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate, nel rispetto delle condizioni riportate nel paragrafo precedente.
In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua.