Nuovi sottotetti

[ CDM-FAQ-1638375412-1 ]


Alla luce degli articoli 19 comma 3 lett. e, 21 comma 2 lett. d e 23 comma 7  delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole della variante al PGT, è possibile realizzare spazi sottotetto unicamente con altezze interne inferiori a m. 1,80. Pertanto alla luce delle previsioni dell’art. 114 comma 1 del Regolamento edilizio vigente, non potranno essere recuperati ai fini abitativi tali spazi sottotetto, in quanto aventi altezza interna inferiore a quella prevista dal Regolamento stesso.